02.3558 · Interpellanza · 2002-10-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'articolo 26 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL3) vieta l'installazione di qualsiasi sistema di sorveglianza e di controllo del comportamento del personale. I programmi informatici che consentono di sorvegliare i dipendenti rientrano pertanto anch'essi nel campo d'applicazione del divieto anzidetto. Se lo scopo dell'installazione non è quello di sorvegliare il comportamento dei lavoratori bensì di garantire la sicurezza dei lavoratori o dell'impresa, essa può considerarsi lecita a condizione che il principio della proporzionalità sia rispettato. Così, ad esempio, sarà ammissibile che telecamere di sorveglianza vengano istallate vicino agli sportelli di una banca, o in un'area pericolosa di un'impresa, ma non nell'ufficio degli impiegati. Per quanto attiene ai programmi informatici di sorveglianza, essi possono essere ammessi se il loro scopo è sorvegliare il rendimento dei lavoratori senza però consentire una sorveglianza dettagliata del comportamento. L'altra condizione indispensabile per l'istallazione di tali meccanismi di sorveglianza è che il collaboratore sia informato.
2. Il datore di lavoro che viola le disposizioni sulla protezione della salute e dunque anche l'articolo 26 OLL3 è punibile con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, conformemente alle disposizioni penali della legge sul lavoro. In caso di violazione della protezione dei dati sono inoltre applicabili le disposizioni penali della legge sulla protezione dei dati (come sancito dall'articolo 90 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro). Eventualmente si applica pure l'articolo 179 quater del Codice penale.
3. Si può senz'altro affermare che gli organi cantonali preposti all'esecuzione della legge sul lavoro sono già sensibilizzati e coscienti dei problemi legati alla sorveglianza dei lavoratori in generale. In qualità di autorità di alta vigilanza, il seco è in effetti confrontato spesso a questioni riguardanti la sorveglianza dei lavoratori ed affronta pertanto questo punto nei corsi di formazione che impartisce agli ispettori cantonali del lavoro. A ciò si aggiunge che due corsi dedicati esclusivamente a questa tematica e dati da collaboratori del seco fanno parte del programma 2002 -2003 di formazione intercantonale di salute sul posto di lavoro. Per quanto riguarda i programmi di sorveglianza elettronica dei lavoratori, essi hanno la peculiarità di essere difficilmente rilevabili il che rende problematici gli interventi degli ispettori del lavoro.
4. Le deroghe cui si riferisce l'articolo 39 dell'OLL3 non hanno lo scopo di annullare la validità di un divieto contenuto nell'ordinanza, bensì di consentire al datore di lavoro di raggiungere un obiettivo fissato da una prescrizione dell'OLL3 mediante uno strumento diverso da quello proposto dalla legge. Esse sono dunque possibili solo nel caso in cui la OLL3 prescriva una misura da adottare e non nel caso di un divieto.
In pratica, i sistemi di sorveglianza sono ammessi dalle autorità di esecuzione della legge sul lavoro solo a due condizioni concomitanti: che essi siano finalizzati ad un obiettivo diverso da quello della sorveglianza del comportamento dei lavoratori e che garantiscano la protezione della personalità del lavoratore.
5. Se il Consiglio federale ammettesse l'utilizzo di programmi software che pregiudicano la protezione dei lavoratori, non avrebbe senso sottoporre la loro messa in circolazione, vendita o acquisto ad un'autorizzazione.
Risposta del Consiglio federale.