03.1028 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 102 capoverso 1 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), la destinazione agricola di edifici agricoli che hanno beneficiato di contributi federali non può essere modificata durante vent'anni. In caso di contravvenzione a tale divieto, i contributi vanno rimborsati (art. 102 cpv. 2 LAgr nonché art. 29 della legge sui sussidi [LSu; RS 616.1]). Per il calcolo dell'importo da rimborsare si applicano l'articolo 29 LSu e l'articolo 37 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1). Anche i mutui pendenti (crediti d'investimento) devono essere rimborsati.
In virtù dell'articolo 102 capoverso 3 LAgr, il Cantone può autorizzare modifiche di destinazione se gravi motivi lo giustificano. Esso decide pure in merito al rimborso dei contributi rispettivamente la revoca di mutui. Alcuni "motivi gravi" sono elencati, seppure in modo non esaustivo, nell'articolo 36 OMSt. Eccezion fatta per le costruzioni della Confederazione e delle Ferrovie federali nonché per le strade nazionali, la Confederazione non prescrive in quali situazioni è possibile rinunciare integralmente o parzialmente al rimborso dei contributi (art. 37 cpv. 3 OMSt). Nelle istruzioni inerenti all'articolo 37 OMSt, l'Ufficio federale dell'agricoltura indica tuttavia che riconversioni auspicate dal profilo della politica agricola possono rappresentare un motivo di rinuncia al rimborso.
Il margine d'apprezzamento volutamente concesso dal legislatore ai Cantoni dev'essere mantenuto. In particolare è opportuno evitare di rinunciare in generale a chiedere il rimborso dei contributi per singoli tipi di modifica della destinazione.
Per stabilire se rinunciare interamente o parzialmente al rimborso dei contributi, è indispensabile valutare il singolo caso concreto. Il diritto vigente prevede la necessaria flessibilità a tal fine:
a) Il Cantone può rinunciare a chiedere il rimborso, se un edificio continuerà ad essere utilizzato a scopo agricolo nel quadro di una riconversione aziendale indicata dal profilo della politica agricola.
b) Se un'azienda non necessita più di un edificio, in primo luogo va appurato se è possibile cederlo a un'altra azienda agricola, onde eventualmente permetterle di rinunciare al risanamento di uno degli edifici di sua proprietà.
c) Se un edificio è alienato con utile a una persona non attiva in ambito agricolo, è giustificato che l'utile venga in primo luogo utilizzato per rimborsare gli aiuti finanziari ricevuti dall'ente pubblico (art. 91 LAgr nonché art. 39 cpv. 1 lett. e, risp. art. 60 OMSt).
d) Se un edificio viene utilizzato a scopo artigianale non agricolo, di regola è opportuno chiedere il rimborso degli aiuti finanziari ricevuti dall'ente pubblico, al fine di evitare che una simile sovvenzione indiretta avvantaggi una singola impresa artigianale rispetto alla concorrenza (art. 87 cpv. 2 LAgr).
Già in virtù del diritto vigente il Cantone può rinunciare a richiedere il rimborso dei contributi nei casi in cui un edificio non possa più essere utilizzato in modo adeguato ed economico e la richiesta di rimborso equivarrebbe a un'ingiustizia.
Considerato il margine d'apprezzamento sopra descritto, il Consiglio federale non ritiene necessario elaborare nuove basi legali.
Risposta del Consiglio federale.