03.1131 · Interrogazione ordinaria · 2003-10-03
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'offerta in materia d'istruzione 2004 dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) si basa sugli articoli 10 e 39 della nuova legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), sul decreto del Consiglio federale del 21 febbraio 2001 sulla rete di radiocomunicazione di sicurezza della Svizzera Polycom nonché sull'ordinanza del 18 dicembre 1974 sull'istruzione nell'ambito della difesa integrata (Ordinanza sull'istruzione DI, modificata il 24 marzo 1993).
Conformemente all'articolo 9 LPPC, per l'istruzione dei membri degli organi di condotta valgono le prescrizioni dei Cantoni. La Confederazione sostiene comunque i Cantoni, conformemente all'articolo 10 lettera b LPPC, per quanto concerne l'istruzione degli organi di condotta e offre espressamente e di sua iniziativa corsi d'istruzione per gli organi di condotta, come stabilito dall'articolo 10 lettera c LPPC. In questo modo la Confederazione fornisce il suo contributo per quanto attiene all'istruzione alla condotta, anche in prospettiva di una possibile condotta da parte della Confederazione o di eventuali conflitti armati. Per le istruzioni concordate con i Cantoni è comunque previsto che siano questi ad assumersi i costi nella misura in cui i corsi d'istruzione rientrano nella sfera delle competenze del Cantone (art. 10 lett. d LPPC). Allo stesso tempo però l'articolo 71 capoverso 1 lettera b LPPC stabilisce che sia la Confederazione ad assumersi i costi derivanti dalle istruzioni da essa organizzate in base alla LPPC e dall'infrastruttura necessaria a tale scopo.
Mentre certi Cantoni, invocando gli articoli 9 e 10 lettera d LPPC, mettono in discussione le competenze della Confederazione nel settore dell'istruzione, il Consiglio federale ritiene che l'articolo 10 lettera b LPPC in relazione con l'articolo 71 LPPC non solo assegni alla Confederazione il compito di provvedere all'istruzione, ma che gli attribuisca anche l'onere finanziario derivante dai corsi d'istruzione. L'UFPP continuerà a stabilire unitamente ai Cantoni e in funzione delle esigenze la modalità e l'entità delle istruzioni .
Nel Concetto direttivo per la protezione della popolazione il finanziamento dell'istruzione nell'ambito della protezione della popolazione è stato esposto in dettaglio in base all'articolo 10 LPPC. Nello stesso le spese annuali della Confederazione per l'istruzione degli organi di condotta e del personale responsabile dell'istruzione e quelle dei Cantoni sono state quantificate rispettivamente a 0,5 milioni di franchi e a 2,5 milioni di franchi.
Anche il finanziamento dei corsi d'istruzioni proposti dalla Confederazione sarà oggetto di una nuova regolamentazione nel quadro dell'imminente revisione dell'ordinanza sull'istruzione DI.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. Il fatto che nell'ambito della protezione della popolazione l'UFPP offra gratuitamente dei corsi (compresi vitto e alloggio) corrisponde al vero. Nell'offrire questi corsi, come indicato precedentemente, l'UFPP si fonda sugli articoli 10 e 71 LPPC. Per questa ragione non si può parlare di una violazione della LPPC.
L'offerta di corsi speciali nell'ambito del soccorso psicologico si basa invece sull'ancora vigente ordinanza sull'istruzione DI. Questi corsi vengo offerti ai Cantoni senza conteggio dei costi derivanti dai corsi.
2. Il 20 novembre del 2002 l'UFPP ha inoltrato agli uffici cantonali competenti per il coordinamento della politica di sicurezza, per la protezione della popolazione e per la protezione civile le basi per la pianificazione dei corsi d'istruzione per il 2004. Il programma dei corsi per il 2004 è stato allestito in funzione delle esigenze comunicate da ogni ufficio cantonale.
Per migliorare in futuro il coordinamento della collaborazione tra le organizzazioni partner e l'esercito nel settore dell'istruzione, l'11 marzo 2003 è stato istituito il "Koordinationsorgan Ausbildung Bevölkerungsschutz". Nel frattempo questo organo ha sviluppato un concetto sulla propria modalità d'azione e di lavoro, sottoposto al parere delle conferenze governative coinvolte. Il Consiglio federale è persuaso che la creazione di questo organo permetterà in futuro di ottimizzare l'istruzione nel settore della protezione della popolazione. Ad esempio le offerte d'istruzione dell'insieme dei partner e l'istruzione degli organi di condotta saranno coordinate e armonizzate nei casi in cui ciò risulterà opportuno e sensato. L'istruzione sarà offerta dall'organizzazione partner o dall'istituto che disporrà delle maggiori conoscenze tecniche, della maggiore esperienza nel settore inteerssato e delle infrastrutture più adeguate.
3. L'UFPP non ha mai violato alcuna disposizione legale. Nel settembre 2003 il capo del DDPS ha incaricato l'UFPP di chiarire e risolvere, in collaborazione con gli interessati, le divergenti interpretazioni dell'articolo 10 LPPC in relazione all'articolo 71 LPPC.
4. Nel budget 2004 dell'UFPP sono stati iscritti 150 000 franchi per l'istruzione nel settore della protezione della popolazione, conformemente all'articolo 10 LPPC, e 550 000 franchi per i corsi nel settore del soccorso psicologico, conformemente all'ordinanza sull'istruzione DI. Un potenziale di risparmio esiste solo a livello di fatturazione dei corsi. L'offerta in quanto tale non è contestata dai Cantoni. Resta indiscusso che in taluni settori sia necessaria un'istruzione uniforme a livello nazionale.
Risposta del Consiglio federale.