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03.3024 · Interpellanza · 2003-03-04

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nei suoi interventi di fronte all'Assemblea generale (13 settembre 2002) e davanti al Consiglio di sicurezza (17 ottobre 2002 nonché 19 febbraio e 22 marzo 2003), la Svizzera ha sottolineato che esiste soltanto un'autorità che ha facoltà di legittimare l'uso della forza: il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il nostro Paese ha confermato la priorità assoluta che accorda al disarmo pacifico dell'Iraq e ha chiesto che il ricorso alla forza sia preso in considerazione soltanto dopo esaurimento di tutti i mezzi non violenti di soluzione della crisi.

In occasione di un incontro a margine del Forum di Davos il 14 gennaio 2003, il Capo del DFAE ha precisato la posizione della Svizzera. Dopo l'avvio delle ostilità, la Svizzera, in un ulteriore intervento tenuto di fronte al Consiglio di sicurezza il 26 marzo, ha invitato in maniera solenne i membri dell'ONU a superare le loro divergenze per giungere a una soluzione della crisi e permettere il ritorno della pace in Iraq. Nelle sue dichiarazioni e in occasione dell'incontro umanitario organizzato a Ginevra lo scorso 15 febbraio il nostro Paese ha inoltre costantemente attirato l'attenzione sulle conseguenze che un conflitto avrebbe per la popolazione civile.

2. Nelle sue dichiarazioni di fronte al Consiglio di sicurezza la Svizzera ha sempre sottolineato il ruolo fondamentale degli ispettori ONU in Iraq e la necessità di concedere loro un termine sufficiente per concludere il loro lavoro e ha sostenuto le proposte degli ispettori in merito all'intensificazione delle ispezioni. Concretamente il nostro Paese ha messo a disposizione due unità logistiche impiegati nei lavori di manutenzione del quartier generale degli ispettori a Bagdad. La Svizzera ha inoltre annunciato l'invio di un terzo contingente logistico, che non ha tuttavia potuto essere impiegato a causa dell'inizio delle ostilità.

3. Misure dell'aiuto umanitario della Svizzera

Accanto agli sforzi diplomatici la Svizzera ha anche intensificato i suoi preparativi per poter far fronte alle esigenze principali in condizioni ottimali. Esempi di queste attività:

- Dall'inizio dell'anno la Svizzera ha sostenuto con un totale di 10 milioni di franchi, equamente distribuiti, i partner principali attivi nell'Iraq e nei Paesi limitrofi, ossia: l'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati (UNHCR), l'Ufficio delle Nazioni Unite di coordinamento degli affari umanitari (OCHA), il Programma alimentare mondiale (PAM), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e le organizzazioni non governative (ONG) attive nell'aiuto immediato sul posto.

- La Svizzera ha offerto all'UNEP e all'OMS la propria cooperazione per azioni sul posto.

- Ha preso le misure necessarie affinché un'unità di pronto intervento (composta di circa 20 persone provenienti dall'aiuto umanitario, dal Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe (ASC) e dallo Stato maggiore) sia operativa appena la situazione in Iraq o in uno dei Paesi limitrofi dovesse richiederne l'impiego.

- Ha messo a disposizione i mezzi logistici e materiali per un pronto intervento nella regione.

Il dispositivo umanitario della Svizzera

L'aiuto umanitario della Confederazione concerne concretamente gli ambiti seguenti:

- la ricostruzione provvisoria dell'infrastruttura di base necessaria alla sopravivenza della popolazione civile (acqua e condutture, centri medici, ecc.);

- l'aiuto immediato alimentare e materiale;

- il sostegno rafforzato alla coordinazione del sistema della Nazioni Unite, delle ONG e dei Governi;

- la lotta contro le malattie infettive e le epidemie;

- la valutazione dei danni causati all'ambiente.

Un gruppo interdisciplinare dell'aiuto umanitario è pronto a intervenire nell'ambito dell'assistenza umanitaria alle persone maggiormente vulnerabili in Iraq, sia tramite l'aiuto diretto, sia mettendo a disposizione delle organizzazioni umanitarie gli esperti dell'ASC negli ambiti acqua e condutture, medicina nonché costruzioni e logistica. In questo contesto tre specialisti sono stati messi a disposizione dell'UNHCR in Iran e altri esperti sono pronti a partire per l'Iraq con il compito principale di sostenere le misure di aiuto immediato di varie organizzazioni (CICR e altre).

Prospettive

Dato che gli spostamenti della popolazione si sono rivelati di entità molto minore rispetto a quanto previsto, l'aiuto umanitario della Confederazione sarà incentrato sul rafforzamento delle capacità di personale nelle città e nelle regioni maggiormente colpite. Il primo incontro del HIGI (Humanitarian Issues Group Iraq) il 2 aprile 2003 a Ginevra ha permesso di raccogliere conoscenze importanti in merito alle priorità dell'aiuto umanitario e alle sinergie possibili tra gli attori coinvolti.

Parallelamente all'aiuto immediato, che deve essere continuato, occorre predisporre la ricostruzione provvisoria e quella definitiva. La Svizzera dispone di un'esperienza notevole in ambedue questi ambiti. Il nostro Paese intende partecipare sia direttamente sia indirettamente alle singole fasi del dopoguerra, soprattutto nel primo ambito, cioè nella ricostruzione provvisoria dell'infrastruttura di base per garantire la sopravvivenza della popolazione. Inoltre la Svizzera si impegnerà per l'introduzione di una procedura di valutazione della situazione umanitaria per permettere il monitoraggio delle attività sul posto. Con la decisione del Consiglio federale del 16 aprile 2003 di stanziare ulteriori 20 milioni di franchi per le vittime del conflitto in Iraq, la Svizzera ha confermato la sua disponibilità a continuare gli sforzi in ambito umanitario e a impegnarsi per i più poveri. Metà di questo importo, ovvero 10 milioni di franchi, è versata al CICR, che aveva lanciato un appello all'aiuto per l'Iraq. L'altra metà è destinata al sostegno dei partner umanitari della Svizzera (organizzazioni speciali delle Nazioni Unite, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ONG) sotto forma di versamento di mezzi finanziari, invio di esperti dell'ASC e azioni dirette (identificazione delle necessità, aiuto immediato, ricostruzione, ecc.).

4. Da tempo il Consiglio federale si impegna per ottenere l'eliminazione totale di tutte le armi di distruzione di massa. Le delegazioni svizzere presso le conferenze relative al Trattato di non proliferazione nucleare ("Nucelar Non-Proliferation Treaty; NPT"), presso la Conferenza sul disarmo a Ginevra e presso la Prima commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ribadiscono regolarmente questo principio nei loro interventi. In occasione del 2 incontro del Comitato preparatorio per la Conferenza di esame del Trattato di non proliferazione 2005, svoltosi alla fine di aprile 2003 a Ginevra, la delegazione svizzera, riferendosi agli Stati che si sono impegnati a prendere misure per il disarmo nucleare, ha rammentato nuovamente che queste misure sono tuttora lungi dall'essere realizzate e che sussistono ancora grandi quantità di materiale nucleare per scopi militari che non sono giustificate dalle esigenze della sicurezza nazionale dei relativi Stati.

Il Consiglio federale si è pronunciato a più riprese per un'intensificazione degli sforzi volti a ottenere garanzie di sicurezza negative, segnatamente in seno alla Conferenza sul disarmo a Ginevra. L'obiettivo è che tutti gli Stati che dispongono di armi nucleari diano agli altri Stati parti del Trattato di non proliferazione la garanzia che queste armi non saranno utilizzate contro di essi.

Il sistema di trattati esistenti nell'ambito del disarmo nucleare è minacciato. Per quel che concerne gli Stati parti del Trattato di non proliferazione, gli USA, la Cina, la Russia, la Francia e la Gran Bretagna rispettano a tutt'oggi soltanto una minima parte dei propri impegni in materia di disarmo. La Repubblica democratica di Corea si è ritirata dal Trattato, e l'India, Israele e il Pakistan - che pure possiedono armi nucleari - non sono mai stati parti al Trattato. Inoltre non è ancora entrato in vigore il Trattato sul divieto degli esperimenti nucleari ("Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT").

5. Per la prima parte della domanda concernente la problematica delle sanzioni il Consiglio federale rimanda alla sua risposta alle domande dei Consiglieri nazionali Mario Fehr e Pia Hollenstein sulla cooperazione in ambito di armamenti (03.5002) e sull'esportazione di materiale bellico (03.5020).

Per quanto concerne la seconda parte della domanda sul divieto dell'uso della forza si ribadisce quanto segue:

Il Consiglio di sicurezza può ordinare misure coercitive di ordine militare soltanto se sono adempiute le condizioni dell'articolo 39 dello Statuto delle Nazioni Unite, vale a dire se il Consiglio di sicurezza constata l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione. Le misure coercitive di ordine militare prese a titolo preventivo in circostanze che non sono contemplate dall'articolo 39 sono contrarie al diritto.

In assenza di un mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU, conformemente allo Statuto dell'ONU l'uso della forza è lecito soltanto a scopo di autodifesa (art. 2 cpv. 4 dello Statuto). Il diritto all'autodifesa è esplicitamente limitato al caso di un "attacco armato"; ogni guerra di aggressione è pertanto esclusa. Gli attacchi preventivi sono ammessi soltanto quale misura di autodifesa contro un attacco armato imminente; l'imminenza dell'attacco deve essere provata in maniera sufficiente.

6. Sia prima che durante il conflitto armato in Iraq, nell'ambito del dibattito avviato in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU, in seno alla Commissione delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo e in occasione delle prese di posizione ufficiali dei membri del Consilio federale, la Svizzera ha invitato gli Stati coinvolti a rispettare interamente e senza condizioni il diritto internazionale umanitario. Mediante due interventi bilaterali la Svizzera ha inoltre ancora una volta attirato espressamente l'attenzione delle principali parti coinvolte nel conflitto armato sugli impegni fondamentali presi a titolo delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del diritto dell'Aja.

In questo contesto occorre tuttavia sottolineare che le munizioni a frammentazione non sono vietate a livello internazionale da nessuna regolamentazione specifica, né esistono limitazioni specifiche del loro uso in determinate condizioni. Vero è che una limitazione generale dell'uso di munizioni a frammentazione risulta dall'articolo 51 capoversi 4 e 5 del Primo protocollo aggiuntivo del 1997 alla Convenzione di Ginevra del 1949, che secondo il parere del Consiglio federale riflette il diritto internazionale consuetudinario. Tali disposizioni vietano gli attacchi indiscriminati, segnatamente gli attacchi in cui le perdite di vite umane nella popolazione civile e l'entità delle ferite causate ai civili o dei danni causati ai beni di genere civile risultano eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. Di conseguenza l'uso di munizioni a frammentazione, che esplicano il loro effetto su un raggio molto esteso, è vietato nei territori densamente abitati quando ci si deve attendere un numero sproporzionato di perdite tra la popolazione civile. Questa disposizione è stata ripetutamente ricordata alle principali parti coinvolte nel conflitto.

Dal punto di vista umanitario il problema fondamentale legato all'uso di munizioni a frammentazione è l'alto tasso di ordigni inesplosi, che causano numerose vittime civili soprattutto nel periodo successivo ai conflitti e rappresentano un ostacolo importante alla ricostruzione efficace del Paese. Nell'ambito del gruppo di esperti governativi degli Stati parti alla Convenzione del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di determinate armi convenzionali (CCW) si discute attualmente l'adozione di una regolamentazione dei residui bellici inesplosi ("Explosive Remnants of War", incluse le munizioni a frammentazione), normativa che potrebbe comprendere anche un obbligo di sgombro e di informazione nonché misure tecniche preventive sotto forma di "best practices" nell'ambito della gestione delle munizioni.

Nel dicembre 2000 la Svizzera ha sottoposto agli Stati parti della CCW una proposta concernente le munizioni a frammentazione che limiterebbe a un minimo il pericolo legato alle munizioni inesplose prescrivendo l'applicazione di dispositivi tecnici come meccanismi di autodistruzione o di autodisattivazione. Questa proposta è attualmente discussa nell'ambito del gruppo di esperti governativi della CCW menzionato sopra.

7. Il commercio con l'Iraq è disciplinato dall'ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak. Fino a metà 2000 ne erano eccettuati soltanto i beni umanitari. A partire da quella data è possibile esportare anche altri beni nell'ambito del programma "petrolio in cambio di cibo" ("Oil for Food"); continuano a essere esclusi i beni militari e i beni a duplice impiego. Tutte le domande di esportazione necessitano dell'approvazione preventiva dell'ONU prima di poter ottenere l'autorizzazione da parte svizzera. Dal 1972 - anno di inizio della statistica sulle esportazioni di beni militari - al 1990 praticamente non vi sono state esportazioni di beni militari verso l'Iraq.

Da sempre gli Stati Uniti sono un mercato importante per l'esportazione di beni militari svizzeri, segnatamente per quel che concerne i beni a duplice impiego. Non vi sono tuttavia statistiche in questo ambito poiché l'esportazione di beni a duplice impiego verso gli USA è possibile con una autorizzazione generale ordinaria all'esportazione.

Nel 2002 la Svizzera ha esportato negli Stati Uniti materiale bellico per un valore pari a 30 milioni di franchi; di questi, il 75 per cento è costituito da pezzi di ricambio per aerei. Non è possibile stabilire l'esatta utilizzazione di questi pezzi, poiché conformemente all'articolo 18 capoverso 2 della legge sul materiale bellico si può rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione nel caso di componenti o assemblaggi di materiale bellico. Non è pertanto possibile escludere che alcune componenti degli F/A-18 sono state impiegate in aerei utilizzati nelle zone di divieto di sorvolo prima del conflitto attuale in Iraq.

L'esportazione di materiale bellico verso gli USA durante il conflitto armato è stato controllato da un gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dal Consiglio federale.

8. Attualmente sono 75 le imprese svizzere che dispongono di un'autorizzazione dell'ONU e del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) per l'acquisto di petrolio e di derivati del petrolio provenienti dall'Iraq. Un comitato dell'ONU controlla tutti i contratti conclusi da queste imprese con le autorità irachene. Il solo fatto che un'azienda disponga di un'autorizzazione non significa tuttavia che l'azienda abbia effettivamente acquistato petrolio iracheno.

Il commercio tra la Svizzera e l'Iraq è disciplinato dall'ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak, citata sopra (RS 946.206), ordinanza che si basa sulla legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231). Conformemente alle disposizioni di quest'ultima, una violazione delle sanzioni è punita con la detenzione fino a cinque anni e/o con la multa fino a 500 000 franchi.

A tutt'oggi l'ONU ha segnalato alle autorità svizzere due casi di imprese svizzere che si sarebbero rese colpevole di violazioni delle sanzioni nell'acquisto di petrolio. Nel primo caso l'indagine amministrativa svolta dal Seco non ha permesso di provare un comportamento illegale. Il secondo caso è attualmente oggetto di un'inchiesta.

9. L'aiuto umanitario della Confederazione è presente in Iraq dal 1993 con un programma inteso a tutelare le esigenze della parte più vulnerabile della popolazione colpita dalle sanzioni e dalla guerra, segnatamente dei bambini. Sino ad oggi il programma si è concentrato sul sostegno delle attività di partner diversi (CICR, PAM, Caritas, Care International) negli ambiti dell'alimentazione, della salute, dell'acqua e delle condutture

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Risposta del Consiglio federale.

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