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03.3088 · Interpellanza · 2003-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per l'attuazione della previdenza professionale molte piccole e medie imprese devono fare capo alle fondazioni collettive degli assicuratori sulla vita. È incontestabile che dal 2003 soprattutto le piccole imprese devono fronteggiare aumenti di premio anche elevati operati da diversi assicuratori sulla vita. Gli aumenti concernono il rischio d'invalidità ed i costi amministrativi integrati nei premi.

È generalmente riconosciuto che, in caso di congiuntura negativa, le prestazioni assicurative per casi d'invalidità aumentano notevolmente. Ad esempio, durante una fase congiunturale negativa i salariati subiscono maggiori pressioni, che possono portare ad inabilità professionali provvisorie o durature. A seconda del ramo e delle dimensioni dell'azienda vi sono differenze significative relative alla frequenza, alla durata e al grado dell'invalidità. Le aziende con dipendenti che presentano un basso rischio d'invalidità non sono più disposte, per motivi finanziari, ad assumere premi di rischio forfetari per sostenere rami ed aziende con salariati che presentano un rischio elevato. Molti assicuratori abbassano quindi i premi di rischio per l'invalidità a seconda del ramo o dell'andamento avuto finora dei rischi di un contratto d'assicurazione collettiva.

Diverse migliaia di aziende di differenti rami e dai piani assicurativi più diversi possono appartenere ad una fondazione collettiva. I costi amministrativi sono quindi più alti presso le fondazioni collettive che presso gli istituti di previdenza autonomi legati ad un unico o ad un solo tipo di datori di lavoro. In passato gli assicuratori sulla vita hanno compensato i costi variabili per l'amministrazione patrimoniale direttamente con i guadagni derivati da investimenti di capitale. Dato che i guadagni patrimoniali non danno più margini per quanto riguarda gli interessi legali, occorre ora trovare una copertura per tutti i tipi di costi.

Per valutare il rincaro della previdenza professionale, gli aumenti delle componenti "invalidità" e "spese amministrative" devono essere calcolati in rapporto al premio complessivo, inclusi quindi anche i sussidi di risparmio. Calcolati in questo modo, in base alle prime valutazioni, gli aumenti dovrebbero essere compresi in media tra il 5 ed il 10 per cento.

2. L'articolo 20 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) fissa il quadro entro il quale le tariffe soggette ad approvazione debbano essere esaminate: le tariffe non devono compromettere la solvibilità degli assicuratori e occorre garantire la protezione degli assicurati contro gli abusi. Dato che né la legge né alcuna ordinanza descrivono in modo preciso questi criteri, vi è un margine di manovra. Se l'assicuratore riesce a giustificare nel proprio tariffario l'importo delle singole componenti del premio, l'autorizzazione non può essere rifiutata. Il fatto che un assicuratore sia, paragonato ad altri, più caro non significa a priori che commetta un abuso.

3. Il Consiglio federale è consapevole della situazione particolarmente difficile in cui si trovano certi settori e in particolare le piccole e medie imprese, i cui premi di rischio aumentano notevolmente. D'altro canto, per far fronte all'aumento dei casi d'invalidità, gli istituti di previdenza e gli assicuratori sono costretti ad aumentare i premi. Vista l'attuale situazione dei mercati azionari e tenendo conto della legislazione vigente, l'unico modo per ridurre i rischi consiste nelle fondazioni comuni, che consentono a datori di lavoro connessi tra loro per settore d'attività, ambito d'attività o un'altra particolarità comune di affiliarsi ad una cassa comune in cui le spese amministrative e i rischi possono essere ridotti poiché ripartiti su un grande numero di affiliati. A tale scopo le fondazioni comuni sono destinate ad aziende che hanno un nesso tra loro (ad esempio medici, imprenditori, albergatori, avvocati). Piccole e medie imprese che non hanno nessun nesso tra loro non possono per principio affiliarsi alla stessa cassa comune. Ad esempio, un medico con uno studio proprio e un rilegatore non potranno affiliarsi allo stesso istituto di previdenza comune. Essi dovranno ricorrere ad un istituto collettivo che separa i datori di lavoro. Vista la situazione attuale, il Consiglio federale è cosciente dell'impasse in cui si trovano le piccole e medie imprese. Per far fronte a questa problematica, ma anche per rispondere al ritiro degli assicuratori dalla previdenza professionale, esso prevede vari provvedimenti, tra cui l'estensione della cerchia di persone senza nessi particolari tra loro che potranno affiliarsi ad uno stesso istituto di previdenza comune, rendendo così possibile una riduzione dei premi dei rischi. D'altro canto, non si deve dimenticare che, se gli istituti di previdenza comuni cumulano a loro volta i cattivi rischi, si troveranno nella stessa situazione degli assicuratori e dovranno probabilmente aumentare i premi a lungo termine. Il problema rischia dunque di essere soltanto differito. Il problema dell'aumento delle prestazioni d'invalidità nella previdenza professionale deve essere quindi affrontato alle sue radici. In relazione al seguito dato al postulato CSS-N "LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità" (02.3006), il Consiglio federale ha quindi deciso non solo di verificare gli argomenti cui fa riferimento il postulato, ma di analizzare anche l'evoluzione dei costi dell'invalidità nella previdenza professionale. Un mandato peritale in merito verrà dato nel corso del 2003 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

4. Il Consiglio federale ricorda che la previdenza professionale è compito dei singoli ed è oggetto di libera scelta da parte dei datori di lavoro e dei salariati. Lo Stato non deve immischiarsi nei contratti per imporre norme diverse da quelle che rientrano nell'ambito del minimo LPP, al fine di fissare limiti di premio. La libertà contrattuale in questo ambito è stata voluta sin dall'introduzione della LPP di modo che i datori di lavoro fossero liberi di decidere se optare o meno per una migliore copertura assicurativa per il loro personale. Ciò viene negoziato con gli istituti di previdenza, che offrono piani in funzione dei loro regolamenti. Il finanziamento viene stabilito su questa stessa base tenendo conto dei bisogni e dei rischi. Non vi è quindi nessuna disposizione legale che permetta al Consiglio federale di prescrivere la creazione di tali comunità di solidarietà a seconda dei settori. Occorre tuttavia precisare che, nella prassi, esistono già per così dire delle comunità di solidarietà tramite le convenzioni collettive di lavoro applicabili a certi settori. Queste convenzioni contengono infatti disposizioni relative alla previdenza e al tasso dei premi, anche per quanto riguarda i rischi. Estenderle a tutti i settori degli ambiti menzionati nell'interpellanza permetterà senza alcun dubbio di giungere al risultato auspicato dall'interpellante, ma è opportuno far notare che è necessaria una trattativa in quanto non è possibile estendere il campo di attività di una convenzione collettiva senza l'accordo dei partner sociali.

D'altra parte è anche possibile affiliarsi all'istituto collettore. Quest'ultimo è stato creato dalla legge e amministrato dai partner sociali allo scopo di affiliare i datori di lavoro che non possono creare i propri fondi o che non hanno un'altra possibilità, a causa della situazione economica o perché non esiste una fondazione comune in grado di accoglierli. L'attuale pressione economica spingerà soprattutto le piccole e medie imprese ad affiliarsi sempre di più all'istituto collettore, le cui prestazioni sono garantite dal pool delle assicurazioni e che chiede premi di rischio più bassi rispetto agli assicuratori. Inoltre l'istituto non fa differenze tra i settori per quanto riguarda la tariffa rischio. Esso offre anche la possibilità di assicurare un salario pari a quello stabilito nell'assicurazione infortuni (nel 2003: 106 800 franchi), ossia un importo più elevato di quello previsto dal minimo LPP. Tuttavia, il ricorso sistematico all'istituto collettore da parte di molti datori di lavoro cagionerà anche un aumento dei cattivi rischi e, nel contempo, problemi identici a quelli incontrati attualmente dagli assicuratori.

5. I costi amministrativi di 2,5 miliardi di franchi presentati per il 2000 contengono anche le spese d'acquisizione, e non concernono solo le casse semiautonome bensì tutte le assicurazioni collettive, in particolare le fondazioni collettive non autonome.

Dato che i rapporti presentati finora all'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) non hanno avanzato alcuna richiesta per costi amministrativi e d'acquisizione separati a seconda della previdenza professionale e dagli altri ambiti, nella rappresentazione statistica i costi inerenti alla previdenza professionale sono messi in relazione agli incassi dei premi. Tuttavia questa rappresentazione in cifre informa solo approssimativamente sulla vera causa dei costi.

Al fine di chiarire questa problematica, e per comprendere nonché valutare la struttura e il sistema di conteggio dei costi amministrativi nella previdenza professionale, l'UFAP ha incaricato un ufficio indipendente specializzato in questioni di previdenza professionale di condurre, sotto la sua direzione, un'analisi della situazione dei costi presso un gruppo rappresentativo di assicuratori sulla vita e di paragonarla con quella di istituti di previdenza autonomi. I risultati di quest'analisi non dovrebbero essere disponibili prima della fine del giugno 2003.

6. La responsabilità degli investimenti degli istituti di previdenza è degli organi di direzione degli stessi istituti. Non è compito del Consiglio federale formulare raccomandazioni sugli investimenti patrimoniali. Tuttavia, per impedire che si creino difficoltà d'investimento, il Consiglio federale è tenuto ad assicurare che il tasso d'interesse minimo della previdenza professionale corrisponda alle possibilità d'investimento. Il Consiglio federale verificherà nuovamente il tasso d'interesse minimo nel 2003 e lo adeguerà alle possibilità d'investimento.

7. Il Consiglio federale si è già espresso in merito a questa domanda nel parere dato alla mozione del gruppo socialista "Difficoltà d'investimento. Rafforzamento degli elementi di ripartizione" (02.3424). Non è cambiato nulla rispetto alla prima valutazione espressa, secondo cui il principio dei tre pilastri permette una distribuzione ottimale dei rischi.

Risposta del Consiglio federale.

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