03.3163 · Mozione · 2003-03-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 27 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.) garantisce la libertà economica (cpv. 1). Essa include in particolare anche il libero esercizio di un'attività economica privata (cpv. 2). L'articolo 17 sancisce la libertà dei media. Oggetto di protezione sono la stampa, la radio e la televisione, nonché "altre forme di telediffusione pubblica, di produzioni e informazioni", così come Internet.
In base alla prassi costante del Tribunale federale, le dichiarazioni a carattere pubblicitario sono in linea di principio garantite dalla libertà economica, e non dalla libertà dei media, con la quale vi sono in ogni caso importanti nessi. Da un lato, un resoconto mediatico indipendente e oggettivo presuppone l'indipendenza finanziaria dei media, garantita in gran parte dagli introiti pubblicitari. Gli annunci pubblicitari sono inoltre protetti dalla libertà d'espressione sancita dall'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU) e dell'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Tali disposizioni si applicano in particolare anche alle dichiarazioni irritanti, provocatorie e scioccanti.
Un divieto o una limitazione essenziale delle inserzioni a sfondo sessuale, così come propone l'autore della mozione, costituirebbero una restrizione di un diritto fondamentale. Simili restrizioni richiedono una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico preponderante o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, devono essere proporzionate allo scopo e non devono ledere l'essenza del diritto fondamentale (art. 36 Cost.).
La Confederazione ha la competenza di legiferare in modo restrittivo ad esempio nell'ambito del diritto penale (art. 123 Cost.) o in quello della radio e della televisione (art. 93 Cost.). Vi sono poi competenze speciali nel campo della protezione dei consumatori (art. 97 Cost.). In base a tale disposizione gli operatori telefonici che offrono prestazioni a carattere erotico sono ad esempio tenuti a indicare il loro prezzo al minuto (art. 13 cpv. 1 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi [OIP], RS 942.211).
La legislazione svizzera in materia di sessualità segue un principio fondamentale: nella misura in cui è in accordo con la dignità umana e la libera autodeterminazione del singolo, la sessualità è una questione privata nella quale il legislatore non deve intervenire. Ciò vale in particolare anche per contenuti a carattere erotico e pornografico divulgati attraverso i media. Inconciliabili con la dignità umana e quindi assolutamente viatati sul piano del diritto penale sono i contenuti afferenti la pornografia "dura", che hanno come oggetto bambini, animali, escrementi umani o atti violenti (art. 197 cpv. 3 del Codice penale svizzero [CP], RS 311). Nel campo della pornografia cosiddetta "leggera", l'articolo 197 capoverso 1 protegge lo sviluppo sessuale autonomo e legato all'autodeterminazione individuale, a condizione che tali contenuti non siano resi accessibili a persone minori di 16 anni. Per quel che concerne la pornografia "leggera" la punibilità si fonda pertanto sulla protezione della gioventù, mentre agli adulti è lasciata la libertà di scelta dei contenuti. La Confederazione si spinge oltre nel campo della legislazione in materia di radio e televisione, vietando emissioni contrarie alla morale pubblica (art. 6 cpv. 1 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione [LRTV], RS 784.40), sulla base delle competenze che le competono in virtù dell'articolo 93 capoverso 1 Cost. Tale legislazione si applica anche alle emissioni pubblicitarie. La LRTV non prevede un divieto generale di emissione per offerte a sfondo sessuale, così come è il caso per le bevande alcoliche.
Una restrizione della libertà economica ed eventualmente di quella dei media, così come proposto dall'autore della mozione, va rifiutata, poiché manca l'interesse pubblico preponderante. Non può essere compito del legislatore, al di là dei limiti citati, imporre precetti morali in ambito sessuale a persone adulte che agiscono secondo la loro autodeterminazione.
Un divieto o una limitazione sostanziale della pubblicità in ambito erotico non sarebbe inoltre proporzionata: risulterebbe praticamente impossibile tracciare un confine tra pubblicità permessa e vietata. In ambito mediatico una tale delimitazione solleverebbe numerose questioni spinose. L'intervento proposto sarebbe eccessivo, considerando anche che i due obiettivi dell'autore della mozione, ossia la protezione della gioventù e la limitazione dell'attrattività della prostituzione, non potrebbero essere efficacemente perseguiti.
L'obbligo di garantire la protezione della gioventù ai sensi dell'articolo 197 capoverso 1 CP incombe in primo luogo ai fornitori di prestazioni a carattere erotico, e non può essere invocato per giustificare un divieto generale di pubblicità per simili prestazioni. L'articolo 197 capoverso 1 CP si applica comunque anche alla pubblicità: in media quali i quotidiani, accessibili a tutti e quindi non destinati esclusivamente a un pubblico adulto, le rappresentazioni a carattere pornografico non possono essere utilizzate a fini pubblicitari. Questa limitazione assume una particolare importanza per i media che si rivolgono a un pubblico di giovani. La delimitazione della responsabilità in casi specifici va operata dai tribunali. Il Tribunale federale ha agito in tal senso nella sua importante decisione "Telekiosk" del 17 febbraio 1995 inerente a prestazioni telefoniche di carattere erotico. Per quel che concerne Internet va rilevato che una Commissione peritale "Criminalità cibernetica", istituita dal DFGP in seguito a una mozione Pfisterer (00.3714 "Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali") sta attualmente esaminando con quali provvedimenti legislativi, organizzativi e tecnici è possibile impedire o punire le violazioni commesse in rete. Il rapporto conclusivo di questo gruppo di lavoro dovrebbe essere pronto per la metà dell'anno in corso.
Un eventuale aumento del numero di persone attive nella prostituzione non dipende tanto dalla pubblicità diffusa attraverso i media, quanto, da un lato, dalla domanda da parte di consumatori svizzeri rivolta verso nuove donne "esotiche" per l'industria del sesso (i cosiddetti "pull factors"), e dall'altro dalla difficile situazione economica e sociale nella quale si trovano soprattutto le donne dell'ex Europa dell'est e dei Paesi in via di sviluppo (i "push factors"). In tale contesto va segnalato il rapporto "Tratta di esseri umani in Svizzera" del settembre 2001, pubblicato dal gruppo di lavoro interdipartimentale "Tratta di esseri umani" istituito dal DFGP. Il rapporto verte espressamente sulle cause e le conseguenze della problematica, esamina possibili soluzioni, anche a livello di permessi di dimora, e propone diversi emendamenti legislativi nel diritto degli stranieri, nel diritto penale e in materia di aiuto alle vittime, al fine di eliminare gli inconvenienti. Nel suo progetto dell'8 marzo 2002 relativo alla nuova legge sugli stranieri, il Consiglio federale ha inserito alcune raccomandazioni per la lotta contro lo sfruttamento della difficile situazione socioeconomica delle "ballerine di cabaret" di nazionalità straniera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.