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03.3176 · Interpellanza · 2003-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Né la legge né l'articolo 44 OPP2 in vigore prevedono un termine entro il quale deve essere colmato lo scoperto. L'articolo 44 OPP2, statuendo che l'istituto di previdenza deve informare l'autorità di vigilanza riguardo alle misure applicate per risanare lo scoperto, implica però indirettamente che il risanamento deve avvenire entro un termine adeguato. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale situazione non garantisca la sicurezza giuridica necessaria e desidera introdurre una disposizione legale che definisca la durata massima consentita per uno scoperto in caso d'applicazione di misure di risanamento. Non da ultimo questo permetterà di evitare che sorga una pressione economica indesiderata tesa ad introdurre misure drastiche. Il Consiglio federale si pronuncerà probabilmente nel maggio 2003 sulle proposte fatte a livello di legge e di ordinanza.

2. L'ammontare dello scoperto è un fattore determinante per il termine di risanamento, ma non è l'unico. In particolare è determinante sapere se l'istituto di previdenza è minacciato da una liquidazione parziale. Infatti in un caso simile l'istituto si troverebbe a dover versare immediatamente somme di non poco conto. Inoltre, secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio, agli assicurati che lasciano la cassa deve essere dedotto un disavanzo tecnico, il che può condurre ad una diminuzione definitiva dei diritti in corso di acquisizione.

3. Già in occasione dell'approvazione della modifica dell'OPP2 il 23 ottobre 2002, il Consiglio federale ha deciso che il tasso d'interesse minimo avrebbe dovuto essere nuovamente esaminato nel 2003. I lavori preliminari sono già iniziati. Le consultazioni della Commissione federale LPP, delle parti sociali e della CSSS del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati previste dai nuovi articoli 12a e 12b OPP2 avranno luogo tra il maggio e l'agosto del 2003, di modo che in settembre il Consiglio federale potrà prendere la sua decisione. Il tasso d'interesse minimo fissato dal Consiglio federale per il 1° gennaio successivo dovrà corrispondere il più possibile alla situazione d'inizio anno del settore degli investimenti. Questo spiega come mai la decisione sul tasso d'interesse minimo non venga presa prima.

4. Contrariamente a quanto avviene nell'ambito dell'avere di vecchiaia delle persone attive, il capitale di copertura dei beneficiari di rendita non aumenta più. Il tasso d'interesse tecnico è dunque sostanzialmente diverso dal tasso d'interesse minimo. Il tasso d'interesse tecnico e la speranza di vita sono gli elementi sulla base dei quali viene determinato il tasso di conversione che servirà in seguito a calcolare la rendita annua secondo l'avere di vecchiaia accumulato. Rispetto al tasso d'interesse minimo, il tasso d'interesse tecnico è dunque applicato su un periodo molto più lungo e non può essere reso flessibile. Se il tasso d'interesse tecnico venisse ridotto, il valore in capitale delle rendite da versare aumenterebbe e con esso anche gli scoperti già esistenti. Senza la diminuzione parallela del tasso di conversione, sorgerebbe un'ulteriore pressione finanziaria nei confronti degli istituti di previdenza. Ambedue le Camere del Parlamento hanno deciso nel quadro della 1a revisione della LPP di ridurre il tasso di conversione al 6,8 per cento entro dieci anni. Così facendo si sono espresse implicitamente anche in merito al tasso d'interesse tecnico. La questione del contributo di solidarietà da parte dei beneficiari di rendite per eliminare lo scoperto sarà tuttavia l'oggetto di un progetto di legge per il quale il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione presumibilmente nel maggio 2003. Inoltre, ogni 10 anni (per la prima volta nel 2011) il Consiglio federale dovrà presentare un rapporto sull'aumento della speranza di vita e le relative ripercussioni sul tasso di conversione, che tratterà anche del tasso d'interesse tecnico.

5. La LPP si basa sulla responsabilità degli istituti di previdenza. Essi devono essere in grado di garantire il finanziamento necessario sia per adempiere ai propri obblighi sia per colmare gli scoperti. Conformemente all'articolo 53 LPP ogni istituto di previdenza deve periodicamente far verificare la sua situazione finanziaria da un perito indipendente. Sia le riduzioni di contributi che l'aumento delle prestazioni erano ammesse a condizione che i mezzi finanziari fossero sufficienti. Spetta infine all'organo paritetico dell'istituto di previdenza decidere quali siano le misure da prendere per colmare lo scoperto. Il Consiglio federale è pero del parere che nella scelta delle misure si debba tener conto anche dei mezzi liberi precedentemente distribuiti. Coloro che hanno beneficiato in passato della distribuzione di eccedenze dovrebbero contribuire al risanamento della copertura insufficiente.

6. Quando lascia la cassa pensioni in condizioni normali, l'assicurato ha diritto ad una prestazione di uscita completa. In caso di liquidazione parziale l'istituto di previdenza può invece dedurre un disavanzo tecnico. D'altro canto non va dimenticato che il singolo individuo che esce da una cassa pensioni non ha diritto ad una parte dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza. Il Consiglio federale riconosce che questa disparità di trattamento può dare adito a problemi. Nel quadro delle consultazioni parlamentari sulla 1a revisione della LPP, si è già occupato di questo problema il Consiglio degli Stati, che, giunto alla conclusione che il tema della parità di trattamento nei casi di libero passaggio e di liquidazione parziale dovesse essere esaminato in modo approfondito, ha accettato un postulato della CSSS-S (02.3640) che andava proprio in questo senso.

7./8. Se, nel quadro di una cassa mantello, un istituto di previdenza pratica sia la previdenza minima LPP che quella sovraobbligatoria, esso può rinunciare a corrispondere interessi sull'avere di vecchiaia complessivo qualora gli averi di risparmio superino in totale, secondo i calcoli paralleli, l'avere di vecchiaia LPP a tasso normale. In questo ambito va comunque considerato anche l'importo minimo garantito per la prestazione di uscita conformemente all'articolo 17 della legge sul libero passaggio.

Risposta del Consiglio federale.