03.3263 · Mozione · 2003-06-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In conformità con il diritto costituzionale vigente, la tutela della sicurezza interna spetta in primo luogo ai Cantoni, che in base alla suddivisione dei compiti nello Stato federale detengono la sovranità in materia di polizia. Essi sono quindi responsabili affinché sul proprio territorio siano mantenuti la tranquillità e l'ordine.
La Confederazione dispone di competenze limitate nel settore della sicurezza interna (protezione dello Stato e tutela della Costituzione, obblighi di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico, ossia in primo luogo protezione delle ambasciate, determinate competenze nel perseguimento penale, attività di coordinamento qualora la sicurezza del Paese sia minacciata).
In base alle competenze di coordinamento e in conformità con l'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione, i Cantoni sono tenuti in primo luogo a coordinare fra loro le proprie attività. La Confederazione svolge compiti di coordinamento essenzialmente in due ambiti:
- Nelle questioni di sicurezza interna che devono essere coordinate a livello nazionale 1).
- Nei provvedimenti che riguardano sia le proprie competenze che quelle dei Cantoni.
In sintesi, le competenze di coordinamento della Confederazione non danno a quest'ultima alcun diritto diretto di impartire istruzioni nell'ambito di competenza dei Cantoni. Cambiamenti a riguardo renderebbero necessaria una modifica della Costituzione.
Dal superamento del vertice G8 è emerso soprattutto il bisogno di ottimizzare l'attività di coordinamento tra i Cantoni stessi e con la Confederazione. Tuttavia, non si devono trarre conclusioni affrettate. Attualmente sono effettuate valutazioni a più livelli e sono redatti rapporti in particolare dal coordinatore del G8 Pierre Aepli, dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera e dai Cantoni del Lago Lemano. I Cantoni devono discutere tali analisi fra di loro e con la Confederazione prima sul piano tecnico e poi su quello politico. I risultati degli studi sugli aspetti puramente operativi dovranno essere tenuti in considerazione anche nell'attuale progetto USIS (Esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera). Nell'ambito di tale progetto, da novembre 1999 Confederazione e Cantoni conducono una ricerca comune per trovare valide soluzioni per la sicurezza interna, in grado di eliminare i punti deboli del sistema attuale, potenziandone nel contempo il più possibile i punti forti.
La ripartizione delle spese per gli interventi intercantonali della polizia (interventi IKAPOL) è sottoposta a regolamentazione: in Svizzera esistono due tipi di interventi IKAPOL, che si distinguono sostanzialmente in base al regolamento speciale per le indennità.
Si parla di un intervento IKAPOL a favore di un Cantone, quando questi non è più in grado di svolgere da solo i propri compiti per mantenere l'ordine. Il governo cantonale può chiedere aiuto al Consiglio federale che a sua volta invita gli altri Cantoni a prestare soccorso al Cantone in difficoltà (come ad esempio in occasione del WEF). I suddetti Cantoni ricevono dal Cantone soccorso un'indennità forfetaria giornaliera di 400 franchi per funzionario di polizia impiegato, in base a un accordo amministrativo intercantonale, ossia un accordo diretto tra i Cantoni. Tuttavia, dato che non tutti i Cantoni e le città più grandi aderiscono a tale accordo, alcuni mettono in conto costi salariali sostanzialmente più elevati in base al conteggio delle spese complessive, procedura da cui risulta un raddoppio della somma d'indennità forfetaria giornaliera di 400 franchi.
Si parla di un intervento IKAPOL a favore della Confederazione, quando un Cantone non è più in grado di svolgere da solo i compiti che la Confederazione gli ha affidato. La procedura è uguale alla precedente. L'intervento IKAPOL in soccorso ai Cantoni GE, VS e VD durante il vertice G8 rientra nella presente categoria. In questo caso, l'indennità viene versata a favore di tutti i Cantoni e città conformemente all'articolo 4a dell'ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie; RS 120.6). Questo significa che la Confederazione versa indistintamente a tutti i Cantoni e città un'indennità forfetaria giornaliera pari a 400 franchi per funzionario di polizia impiegato. Sulla base di una corretta applicazione della disposizione summenzionata, la Confederazione deve di norma provvedere anche alla copertura di un eventuale ricorso a forze di polizia straniere.
Riassumendo, alla luce di una valutazione del vertice G8, il Consiglio federale è disposto a esaminare la creazione di basi legali supplementari.
1) Cfr. articolo 42 capoverso 2 della Costituzione.
Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.