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03.3264 · Interpellanza · 2003-06-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

I fatti in discussione si riferiscono al 1996-2000, periodo in cui vigevano le disposizioni del vecchio Ordinamento dei funzionari e le relative disposizioni esecutive. In merito al caso, le imprese delle PTT hanno agito secondo la normativa allora vigente in materia. La regolamentazione secondo il diritto previgente è passata in giudicato. Con l'entrata in vigore degli atti legislativi riguardanti il settore postale, nell'ambito della riforma PTT, i rapporti d'impiego sono stati trasferiti alla Posta senza nessuna modifica. Attualmente, la Posta sottostà alle disposizioni del 24 marzo 2000 della legge sul personale federale (LPers, RS 172.220.1). Conformemente all'articolo 38 LPers deve stipulare contratti collettivi di lavoro con le associazioni del personale. In attuazione del predetto articolo, la Posta ha negoziato con le associazioni del personale un "contratto collettivo di lavoro Posta" come pure un "contratto collettivo di lavoro personale ausiliario". Entrambi i contratti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2002. Pertanto, conformemente alla volontà del legislatore, spetta alle parti sociali definire le singole condizioni in materia di diritto del lavoro.Vista la regolamentazione posta in essere dal legislatore, non è compito del Consiglio federale verificare la legittimità di una norma passata in giudicato o intervenire nelle singole controversie di diritto del lavoro.

Per quanto concerne la riduzione dello stipendio orario, va rilevato che la signora X ha liberamente scelto di accettare un'altra funzione, di livello inferiore, con esigenze altrettanto inferiori. Inoltre, il Consiglio federale è dell'avviso che, anche nel caso di un cambio di posto di lavoro, al dipendente possa essere chiesto di partecipare alle spese di formazione. La regolamentazione delle singole modalità è di competenza delle parti sociali. Conformemente all'articolo 4303 delle disposizioni esecutive dell'Ordinamento dei funzionari allora in vigore, il datore di lavoro poteva versare per tre anni al massimo uno stipendio inferiore all'importo minimo della classe di stipendio del collaboratore.

Il Consiglio federale si rende conto che la collaboratrice sia rimasta scontenta dei cambiamenti avvenuti tra il 1996 e il 2000 che hanno portato alla modifica del rapporto di lavoro. D'altro canto, bisogna considerare che questa modifica è stata operata nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto dei funzionari allora in vigore e che non è mai stata chiesta una verifica della decisione. Nella fattispecie esposta, la prestazione rivendicata non poggia su alcuna base giuridica, ma potrebbe ripagare il torto subito dal 1997 al 2000. Il Consiglio federale è dell'avviso che la Posta debba operare con la massima attenzione e correttezza e decidere pertanto se voler creare un precedente.

Risposta del Consiglio federale.

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