Lexipedia

03.3364 · Mozione · 2003-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'integrazione degli stranieri residenti in Svizzera è un incarico importante che concerne l'intera società e che va assunto di concerto dalle autorità federali, cantonali e comunali. Nel 1999, pertanto, il promovimento dell'integrazione degli stranieri da parte della Confederazione è stato ancorato nella legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 25a LDDS). Questa base legale costituisce un riconoscimento della missione della Confederazione in materia. Il promovimento dell'integrazione costituisce inoltre uno degli obiettivi del Consiglio federale nella presente legislatura. Quale complemento della legislazione attuale, il progetto di nuova legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (progetto LStr) rafforza la base legale dell'integrazione, concretizzandola. Le proposte di modifica sono state accolte favorevolmente dai Cantoni, dai Comuni e dalla Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA).

I provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 25a LDDS sono destinati segnatamente ai lavoratori non qualificati che soggiornano legalmente e durevolmente in Svizzera, nonché alle donne, ai fanciulli e viepiù anche ai giovani. È dimostrato che i deficit in materia d'integrazione si traducono in difficoltà a livello scolastico, durante la formazione professionale e al momento di accedere al mercato del lavoro. Di conseguenza, i programmi d'integrazione poggiano sulla constatazione secondo cui provvedimenti integrativi mirati possono ridurre considerevolmente le conseguenze finanziarie di un'integrazione lacunosa, soprattutto nel settore delle assicurazioni sociali, dell'educazione, della sanità, dell'aiuto sociale e della sicurezza. Stando ai calcoli dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), provvedimenti più sistematici volti a integrare gli adolescenti nella formazione e nel mondo del lavoro consentono segnatamente di sgravare le assicurazioni sociali in ragione di qualcosa come 18 milioni di franchi all'anno per 1°000 persone (cfr. Messaggio FF 2000 4957, pag. 5012). Peraltro, studi effettuati dal gruppo di lavoro "Criminalità degli stranieri" hanno dimostrato che l'integrazione costituisce un fattore determinante nella prevenzione delle infrazioni. Secondo le esperienze effettuate, numerose persone hanno avuto accesso per la prima volta a provvedimenti integrativi grazie all'intervento della Confederazione.

2. Il promovimento di progetti da parte della Confederazione consente di coordinare gli sforzi integrativi su scala nazionale. I sussidi federali sono concessi solo in caso di partecipazione di terzi, di un Comune o di un Cantone al finanziamento dei progetti. Senza la partecipazione e l'appoggio della Confederazione, molti progetti necessari non avrebbero potuto essere realizzati. Oltre all'effetto d'incoraggiamento diretto dato dai contributi finanziari, il promovimento dell'integrazione esplica anche un ruolo indiretto incoraggiando le iniziative, favorendo le sinergie e accrescendo così le opportunità di riuscita. Nel rapporto annuale della Commissione federale degli stranieri (CFS) citato dall'autore della mozione, sono illustrati precisamente questi effetti indiretti.

Per ottenere una qualità elevata dei progetti di promovimento dell'integrazione appoggiati, il Consiglio federale e i servizi competenti hanno emanato sin da principio severe direttive in materia. Ciò spiega il tasso relativamente basso di domande accolte durante il primo anno. L'aumento del tasso durante il secondo anno è dovuto a un netto miglioramento dei progetti presentati. Tale miglioramento è la conseguenza diretta delle esigenze elevate del programma di promovimento dell'integrazione della Confederazione. In pratica, il fatto che le domande siano esaminate dalla CFS, la quale beneficia di una lunga esperienza e di conoscenze approfondite in materia nonché di contatti regolari con i servizi incaricati dell'integrazione, si è rivelato positivo. Per quel che concerne la decisione di concedere un sussidio, generalmente essa è pronunciata dall'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES).

3. I documenti emanati dall'IMES in vista della presentazione dei progetti e le direttive concernenti le proposte di progetto sono determinanti per la concessione dei sussidi federali. Gli ulteriori criteri sono la qualità del progetto nonché la partecipazione finanziaria del Cantone, del Comune o di terzi.

Il progetto "URAT: Kontaktnetz für kosovarische Familien" di Caritas Zurigo si fonda essenzialmente sul volontariato. Largamente riconosciuto per la sua qualità, questo progetto è inoltre appoggiato finanziariamente da determinati Comuni zurighesi come pure dal Cantone. Il sussidio federale concesso al progetto URAT ammonta a 60 000 franchi, pari al 16 per cento dei costi globali annui.

4. In vista della messa in opera dei programmi della Confederazione in materia di incoraggiamento dell'integrazione, nella pianificazione finanziaria del 30 settembre 2002 è stato previsto un aumento graduale degli importi destinati a questi provvedimenti, ovvero fino a 14 milioni per il 2004, 16,5 milioni per il 2005 e 19 milioni per il 2006. Data la situazione precaria delle finanze federali, tuttavia, il Consiglio federale ha previsto nel suo programma di sgravio 2003 di bloccare a 14 milioni di franchi il credito degli anni 2004 - 2007. Di conseguenza, rispetto alla pianificazione finanziaria del 2002, questa riduzione dei crediti consente alla Confederazione di realizzare un risparmio globale di 7,5 milioni, ovvero 2,5 milioni nel 2005 e 5 milioni nel 2006. Una riduzione più importante, fino a concorrenza del credito concesso nel 2001, rischierebbe di alterare la buona qualità degli interventi raggiunta negli ultimi anni e di minacciare la buona cooperazione tra le parti e le persone impegnate nel promovimento dell'integrazione.

Il 13 maggio 2003, il capo del DFGP ha emanato un nuovo ordine di priorità per il secondo programma di promovimento dell'integrazione da parte della Confederazione (2004 - 2007). I punti fondamentali del primo periodo (ad. es. promovimento delle competenze linguistiche, appoggio ai servizi regionali d'aiuto agli stranieri, standard qualitativi) sono ripresi, in parte con modifiche concernenti la forma. Essi implicano una cooperazione ancor più stretta con i Cantoni e i Comuni. I Cantoni e le Città reputano indispensabile che la Confederazione abbia un ruolo attivo nell'integrazione degli stranieri. È quanto è emerso chiaramente dalle dichiarazioni della Conferenza dei Governi cantonali e dalla Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA).

Le esperienze effettuate sinora mostrano che il promovimento dell'integrazione da parte della Confederazione ha avuto un effetto stimolante in numerose regioni. Il cofinanziamento di progetti integrativi si è rivelato uno strumento adeguato ed efficace della politica d'integrazione della Confederazione. Stando a una stima provvisoria, la Confederazione ha stanziato ca. 10 milioni di franchi per gli anni 2001 - 2003. Ciò ha consentito di cofinanziare ca. 300 progetti di promovimento delle competenze linguistiche, di cui hanno beneficiato ca. 30 000 persone. In questi ultimi anni, Cantoni, Città e Comuni hanno intensificato progressivamente i loro sforzi, il che ha consentito di ottenere dei miglioramenti. A tal fine essi hanno rafforzato i mezzi d'incoraggiamento dell'integrazione e hanno creato delle strutture adeguate. Questi partner sperano che la Confederazione seguirà il ritmo di tale evoluzione, naturalmente nei limiti delle sue possibilità.

Sul piano nazionale, il promovimento dell'integrazione da parte della Confederazione contribuisce in larga misura a migliorare l'integrazione della popolazione straniera, il che riveste un'importanza primordiale per l'avvenire della nostra società e della piazza industriale elvetica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

03.3364 | Lexipedia | Lexipedia