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03.3458 · Mozione · 2003-09-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

I lavoratori e le lavoratrici frontalieri, che sottostanno ad un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, sono discriminati nel caso in cui intendano contestare una decisione dell'assicuratore. Diversamente dai lavoratori residenti, devono forzatamente fare capo al foro della sede dell'assicuratore.

Chiedo perciò che sia loro riconosciuta anche la possibilità di fare riferimento al foro del luogo di lavoro, attraverso un'opportuna completazione della legge federale sui fori in materia civile.

Begründung

Nel corso del 2000, avevo presentato un'iniziativa parlamentare (00.438) che sollevava l'accennata disparità. La competente commissione del Consiglio nazionale aveva raccolto questa istanza, inserendola tuttavia in una richiesta più ampia di adeguamento delle disposizioni legali attuali (mozione 01.3220) poi trasformata in postulato).

Questo indirizzo, al quale avevo aderito ritirando l'iniziativa parlamentare, sta tuttavia comportando un eccessivo ritardo nell'auspicabile correzione di questa distorsione a danno di coloro che lavorano nel nostro paese, ma non vi risiedono.

Gli inconvenienti causati da questa situazione sono di agevole comprensione. Questi assicurati sono generalmente costretti a ricorrere ad un foro di una regione totalmente sconosciuta e devono rivolgersi ad uno studio legale ubicato in una località dove non dispongono di nessun riferimento e dove si parla il più delle volte un'altra lingua.

Questa situazione contrasta d'altronde con gli altri campi riguardanti l'attività lavorativa, dove anche questi lavoratori possono rivolgersi al foro del luogo di lavoro (vertenze in materia di contratto di lavoro, prestazioni dell'assicurazione infortuni, ecc.).

Per gli accennati motivi ritengo che sia urgente eliminare questa distorsione, che penalizza questa categoria di lavoratori (peraltro molto numerosa) con crescente frequenza a seguito dell'atteggiamento sempre più rigido e orientato al profitto degli assicuratori.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 24 marzo 2000 sul foro in materia civile (RS 272; legge sul foro; LForo) non può essere applicata nella fattispecie illustrata poiché esiste un rapporto contrattuale internazionale: la società d'assicurazione ha sede in Svizzera, mentre l'assicurato che ha diritto alle prestazioni è domiciliato all'estero. L'articolo 1 capoverso 1 della legge sul foro disciplina la competenza per territorio in materia civile soltanto se non sussistono rapporti internazionali.

Le fattispecie a livello internazionale sono per contro disciplinate dalla legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291; LDIP). Questa legge disciplina però unicamente la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri (art. 1). Come d'altronde tutte le altre leggi svizzere, essa non potrebbe fare riferimento alla competenza dei tribunali e delle autorità esteri. Ciò è possibile soltanto nell'ambito degli accordi di diritto pubblico internazionale.

La Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.11; Convenzione di Lugano) è uno di questi accordi. Il Consiglio federale ha già preso posizione in merito nella risposta all'interrogazione ordinaria Robbiani 02.1140, "LCA. Lavoratori frontalieri e accordi bilaterali", del 10 dicembre 2002. In questo contesto, il Consiglio federale ha spiegato che la Convenzione di Lugano statuisce un foro contro la società d'assicurazione estera soltanto al domicilio del contraente dell'assicurazione, ma non il foro del domicilio dell'assicurato (art. 8 Convenzione di Lugano).

Una regolamentazione speciale è applicabile alle assicurazioni di indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Nel campo d'applicazione della LAMal gli assicurati domiciliati all'estero possono decidere di ricorrere al tribunale cantonale dell'ultimo comune di domicilio in Svizzera o a quello del comune di domicilio del datore di lavoro. I lavoratori frontalieri assicurati per un'indennità giornaliera secondo la LAMal possono quindi interporre ricorso presso il tribunale delle assicurazioni del luogo di lavoro. Non sussiste quindi una discriminazione di questo gruppo di persone.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.