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03.3549 · Interpellanza · 2003-10-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 2

Il controllo degli istituti che si occupano di bambini è un importante compito di prevenzione per la tutela dell'infanzia. Conformemente all'articolo 316 del Codice civile, l'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità tutoria o di un altro ufficio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza (CC; RS 210). L'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin; RS 211.222.338), emanata dal Consiglio federale sulla base di tale disposizione, distingue tra l'accoglimento in famiglia, in istituto e a giornata e disciplina l'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza. L'articolo 3 capoverso 2 OAMin afferma inoltre che è compito dei Cantoni promuovere l'affiliazione e distribuire modelli di contratti d'affiliazione e fogli d'istruzione sui diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti. Il dispositivo giuridico a tutela dei minori è pertanto già sufficientemente sviluppato e comprende tanto gli istituti di diritto pubblico che quelli di diritto privato.

Il Consiglio federale condivide invece le preoccupazioni dell'autore della presente interpellanza quanto alla tutela di adulti non autosufficienti che soggiornano in case per anziani, istituti di cura o in altri istituti. I dispositivi cantonali di tutela sono diversi tra loro e non sempre sono sufficienti. Inoltre la vigilanza garantita dall'assicurazione invalidità comprende solo taluni sottosettori.

La commissione peritale composta per la revisione totale del diritto tutorio ha preso atto delle lacune legislative. L'avamprogetto di un nuovo diritto di protezione degli adulti (parte terza, libro secondo del CC; http://www.ofj.admin.ch/i/index.html, sotto "Legislazione", "Individuo & società", "Tutela"), attualmente in consultazione, prevede nuove disposizioni che disciplinano il soggiorno in istituti d'accoglienza e di cura. I Cantoni sono tenuti a vigilare sugli istituti d'accoglienza e di cura che ospitano regolarmente persone incapaci di discernimento, a meno che altre norme federali già non prevedano tale vigilanza (art. 442 AP CC). Inoltre se una persona incapace di discernimento deve essere assistita per un lungo periodo in un istituto d'accoglienza o di cura, deve essere firmato un contratto d'assistenza scritto che determini le prestazioni che l'istituto è chiamato a fornire e il loro prezzo (art. 437 AP CC). Sono anche stabilite le condizioni alle quali si applicano alle persone incapaci di discernimento misure restrittive della libertà di movimento (art. 438 AP CC) e sono previsti i rimedi giuridici (art. 440 AP CC). Contemporaneamente è richiesto l'obbligo di un verbale per ciascuna misura restrittiva e l'obbligo di informare i famigliari (art. 439 AP CC). La libera scelta del medico è garantita, a meno che circostanze particolari non vi si oppongano. Infine gli istituti d'accoglienza o di cura sono tenuti a tutelare la personalità della persona incapace di discernimento e ad incoraggiarne il più possibile i contatti con persone esterne all'istituto (art. 441 AP CC).

Tali disposizioni dovrebbero permettere di creare una sorta di legge quadro di diritto federale, nel senso inteso dall'autore dell'interpellanza, che comprenda tanto gli istituti di diritto pubblico che quelli di diritto privato, garantisca lo stesso livello di tutela in tutta la Svizzera e che dovrebbe avere un influsso anche sui contratti d'assistenza con persone capaci di discernimento.

Ad domande 3 e 4

Il Consiglio federale ritiene che sia opportuno attendere i risultati della procedura di consultazione prima di decidere sul modo di procedere. Già adesso si può tuttavia affermare che la retrocessione ai Cantoni delle competenze legislative nel campo del Codice delle obbligazioni, non sia, a parere del Consiglio federale, la migliore soluzione per risolvere i problemi degli istituti d'accoglimento e di cura.

Risposta del Consiglio federale.