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03.3565 · Mozione · 2003-10-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Con la mozione si chiede di modificare la LIFD e la LAID in modo tale che le spese per la formazione professionale continua, ai sensi dell'articolo 30 della legge federale sulla formazione professionale, possano essere dedotte dalle imposte in qualità di spese di perfezionamento. La legge federale sulla formazione professionale (LFPr; per il messaggio cfr. FF 2000 4957) è stata approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2002 e il termine di referendum è scaduto inutilizzato. La legge entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2004.

La formazione continua, nell'ambito della nuova legge federale sulla formazione professionale (art. 30 - 32 LFPr), resta imperniata sulla professione. Essa include le offerte di formazione più diverse purché legate al mondo del lavoro. Obiettivo della formazione professionale continua è il mantenimento e il miglioramento della competitività delle persone interessate sul mercato del lavoro.

Secondo gli articoli 26 - 29 LFPr sono oggetto di formazione professionale superiore quelle formazioni che seguono ai diplomi più qualificanti del grado secondario (attestato federale di capacità, maturità professionale e liceale) e si concludono con un diploma federale. Al riguardo sono fornite quelle qualifiche necessarie per l'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicanti elevate responsabilità. Queste qualifiche si acquistano attraverso esami di professione federali, esami professionali federali superiori e formazioni riconosciute a livello federale presso scuole specializzate superiori.

2. In virtù della regolamentazione legislativa attuale e della prassi è consentito dedurre le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio di un'attività professionale (art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD; art. 9 cpv. 1 LAID). Le spese inerenti alla formazione professionale, invece, non sono deducibili dal reddito (art. 34 lett. b LIFD). In considerazione di queste prescrizioni legislative bisogna distinguere tra spese di formazione professionale da una parte e spese di perfezionamento, riqualificazione e reinserimento professionali dall'altra.

2.1 Sono considerate spese di formazione professionale non deducibili tutte le spese affrontate per acquisire le competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio di una professione. Esse comprendono in primo luogo la cosiddetta formazione primaria, acquisita, ad esempio, attraverso un apprendistato, una scuola di commercio, una maturità, uno studio universitario ecc. Non sono deducibili neanche le spese affrontate per una seconda formazione, se essa viene assolta dopo aver già esercitato una professione, in vista di un successivo cambiamento di professione. Lo stesso vale per le cosiddette spese per la carriera professionale (cfr. con par. 2.2 alla fine).

2.2 Sono invece considerate spese di perfezionamento le spese necessarie per rimanere aggiornati nella propria professione abituale oppure per soddisfare esigenze crescenti o nuove. Nella prassi è consentita addirittura la deduzione delle "spese di formazione continua", se la formazione si basa su una professione già appresa e anche esercitata, come ad esempio, se un impiegato commerciale fa una formazione per diventare contabile/perito contabile. Le spese per la carriera connessa con la formazione sono deducibili nella misura in cui la formazione porti a un miglioramento delle qualifiche necessarie per l'esercizio della professione svolta oppure serva a soddisfarne meglio le esigenze. Non sono tuttavia comprese le formazioni che servono al raggiungimento di una posizione professionale più alta e chiaramente distinta dalla professione esercitata fino a quel momento.

2.3 Sono deducibili anche le spese per la riqualificazione professionale causate dal cambiamento dell'attività precedentemente esercitata, nei limiti in cui la causa del riorientamento sia dovuta all'impossibilità di continuare a esercitare la propria professione. Con il termine "riqualificazione" si può quindi intendere anche un orientamento professionale totalmente nuovo nei limiti in cui un fattore esterno (chiusura dell'azienda, nessun futuro professionale, malattia o infortunio) abbia costretto a questo nuovo orientamento. Le spese per il reinserimento nel mondo del lavoro sono equiparate alle spese per la riqualificazione professionale. Esse comprendono le spese alle quali una persona deve far fronte per poter riesercitare dopo un certo tempo una professione già appresa ed esercitata.

2.4 Riassumendo, si può quindi affermare che la legge e la prassi distinguono chiaramente tra formazione (che include anche una seconda formazione) nonché carriera professionale da una parte e perfezionamento nonché riqualificazione dall'altra. Le spese per la formazione non possono essere dedotte fiscalmente, mentre quelle per il perfezionamento e la riqualificazione danno diritto alla deduzione.

3. Nella motivazione della mozione è menzionata una decisione del 23 ottobre 2002 del tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, nella quale non è stata consentita la deduzione delle spese per un corso frequentato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale presso una scuola universitaria professionale per l'economia.

Nel caso menzionato un collaboratore specialista del settore creditizio, che aveva concluso, come formazione di base, l'apprendistato commerciale e lavorava con la qualifica di procuratore, stava frequentando un corso di diploma federale in economia aziendale SSQEA. Nelle sue considerazioni il Tribunale federale rileva che il corso verteva su un ambito molto più ampio del settore creditizio. Le ampie conoscenze di economia aziendale, sulle quali si sarebbe basato lo studio, abilitavano l'assunzione di compiti e posizioni impegnativi presso i quadri dirigenti e i vertici direttivi dell'economia e dell'amministrazione. Il corso rappresentava quindi per il contribuente interessato una formazione di economista aziendale e non un perfezionamento nella professione abituale di specialista del settore creditizio. Sulla base di queste considerazioni il Tribunale amministrativo ha rigettato la richiesta di deduzione delle spese fatte valere.

4. Secondo l'articolo 23 della nuova legge sulla formazione professionale (LFPr) la Confederazione promuove la formazione professionale continua. Con il nuovo concetto di "formazione professionale continua", si è voluto espressamente segnalare un'apertura rispetto al concetto di "perfezionamento professionale" ancorato nell'attuale LFPr. In vista degli obiettivi formulati è opportuno esaminare i criteri che sono finora stati considerati per la determinazione fiscale del perfezionamento.

Bisogna rimanere fedeli al principio di differenza fiscale tra formazione e perfezionamento. Il Consiglio federale chiarirà però, come si potrà tener maggiormente conto delle direttive della legge sulla formazione professionale e quali conseguenze ne risulteranno. Il Consiglio federale pubblicherà i risultati delle proprie inchieste in un rapporto. Esso verrà allestito da diversi servizi federali (tra cui l'Amministrazione federale delle contribuzioni e l'Ufficio della formazione professionale e della tecnologia) in collaborazione con la Conferenza fiscale svizzera e, se del caso, con ulteriori organizzazioni. Oltre a proposte di soluzioni, che includono gli obiettivi della legge sulla formazione professionale riguardo il riconoscimento fiscale dei costi di formazione continua, il rapporto indicherà le conseguenze economiche correlate nonché le ripercussioni sul sostrato fiscale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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