03.3629 · Interpellanza · 2003-12-18
Cancelleria federale
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Come annunciato durante l'assemblea generale straordinaria della EMS-Chemi del 31 dicembre 2003, il 30 dicembre 2003 il Consigliere federale Blocher ha trasmesso le proprie partecipazioni al gruppo industriale ai suoi figli. La situazione giuridica è stata dunque chiarita in tempo prima dell'assunzione ufficiale delle attività. L'eliminazione delle divergenze ha avuto luogo senza la conclusione di un accordo fiscale: non è dunque più necessario rispondere a questa domanda. Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande.Risposta alla domanda n. 1Ai sensi dell'articolo 144 capoverso 2 della Costituzione federale, i membri del Consiglio federale non possono ricoprire un'altra carica presso la Confederazione o presso un Cantone, né svolgere un'altra attività lucrativa. Questa disposizione persegue due scopi: da una parte, un membro del Consiglio federale deve potersi dedicare alla propria funzione con tutto il suo impegno. Dall'altra si vogliono evitare conflitti di interesse rafforzando al contempo l'autonomia gestionale del membro del collegio governativo. Se il fatto di ritenere alcune partecipazioni equivale ad esercitare un'attività, seppure a tempo ridotto, ai sensi della Costituzione sussiste incompatibilità con la carica di membro del governo. L'articolo 60 capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010) precisa che i membri del Consiglio federale non possono svolgere funzioni manageriali o essere membri di un consiglio di amministrazione in organizzazioni attive in ambito economico.Anche per i membri del Consiglio federale valgono i diritti fondamentali della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e della libertà economica (art. 27 Cost.). La partecipazione finanziaria ad un'azienda perciò non è vietata ai membri del Consiglio federale, se non si tratta di assumere la responsabilità di singoli affari. Neanche l'amministrazione di patrimoni è vietata, a patto che non richieda un'attività continuata. È sempre necessario controllare che i limiti che caratterizzano un'attività lucrativa non vengano superati e che vengano evitati eventuali conflitti di interesse.Risposta alle domande n. 2 e 4Poiché i membri del Consiglio federale possono partecipare ad un'azienda come soggetti del diritto privato, la disposizione di incompatibilità nella Costituzione non può evitare completamente i conflitti di interesse. Il fatto che le azioni restino nell'ambito familiare soddisfa le esigenze legali in materia di autonomia.L'obbligo di ricusarsi da parte dei membri del Consiglio federale è disciplinato all'articolo 20 LOGA, quando sussiste un interesse personale diretto. "Diretto" si definisce un interesse che sussiste al momento attuale, non limitato al passato o ad un eventuale futuro. Non sussiste un interesse "personale" quando il membro del collegio governativo rappresenta interessi di politica del partito, della regione o della comunità. Con questa formulazione limitativa si intende garantire che l'astensione non si basa su futili premesse, ma su ragioni considerevoli. Dunque, l'astensione deve restare un'eccezione: per questa ragione la disposizione della LOGA non si applica a questioni generali economiche, finanziarie o fiscali.Non è possibile rispondere alla domanda sui casi concreti in cui negli ultimi anni si sono avute astensioni. Non è abitudine del Consiglio federale rilasciare dichiarazioni pubbliche sulle singole votazioni. Inoltre, l'applicazione della disposizione sull'astensione finora era di interesse marginale. Risposta alla domanda n. 3Per quel che riguarda la persona: il Consigliere federale Blocher non ha partecipazioni né dirette né indirette a gruppi mediatici.In generale: anche per i membri del Consiglio federale valgono i diritti fondamentali della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e della libertà economica (art. 27 Cost.). La partecipazione finanziaria ad un'azienda perciò non è vietata ai membri del Consiglio federale, se non si tratta di assumere la responsabilità di singoli affari. Quanto detto vale anche per le partecipazioni a società mediatiche, caso in cui il Consiglio federale intende escludere ogni influenza sull'attività redazionale.Una partecipazione che soddisfa tali esigenze non esonera dal dovere di informare. L'articolo 20 LOGA presuppone che i membri del Consiglio federale indichino all'interno del collegio eventuali conflitti di interesse perché si possa esaminare un'eventuale astensione. Tuttavia, i dibattiti all'interno del Consiglio federale si svolgono a porte chiuse (art. 21 LOGA), ragion per cui i conflitti di interesse e i casi di astensione non vengono resi pubblici. Risposta alla domanda n. 6Il Consiglio federale non ritiene necessario prendere misure al riguardo. Secondo la prassi seguita finora con il diritto vigente, si tratta soprattutto di applicare in maniera coerente le basi legali esistenti, in particolare l'articolo 20 LOGA.