04.1039 · Interrogazione · 2004-05-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 e 2:
Di norma, nel quadro delle loro competenze i Comuni sono autorizzati a partecipare ai costi di case per anziani e di cura all'estero per alloggiarvi i propri cittadini. Tuttavia, dato che è in discussione un obbligo di prestazione dell'assicurazione malattie per il soggiorno nell'istituto, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie LAMal (cfr. le risposte seguenti ad 3 e 4).
Ad 3:
L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è legata al principio della territorialità, che prevede siano assunte soltanto le prestazioni fornite in Svizzera (articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal), e contrario).
Sono fatti salvi i casi d'urgenza, ossia se l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Invece non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo trattamento (art. 36 cpv. 2 OAMal). Nel caso di soggiorni presso case di cura, di regola non sussiste un'urgenza.
Pertanto va sottolineato che gli assicuratori malattie non sono autorizzati a pagare, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, prestazioni fornite all'estero (fanno eccezione i casi d'urgenza). Di conseguenza non è possibile stipulare contratti di cooperazione transfrontalieri nel settore delle case di cura che consentirebbero ad assicurati LAMal di farsi curare in uno Stato limitrofo a spese del proprio sistema medico-sanitario nazionale.
Ad 4:
Nel settore dell'assicurazione malattie l'estensione dell'obbligo di prestazione a case di cura estere richiederebbe un allentamento del principio di territorialità che, secondo il parere del Consiglio federale, potrebbe risultare senz'altro opportuno, non da ultimo in vista di un contenimento dei costi.
Nella sua risposta del 2 luglio 2003 alla mozione Fehr Hans-Jürg (03.3082), il Consiglio federale ha pertanto stabilito che occorre esaminare approfonditamente in che modo e in che misura si possa dare ai Cantoni la possibilità di includere gli ospedali situati in zone transfrontaliere nelle loro liste di ospedali. Lo stesso vale anche per le liste delle case di cura da compilarsi dai Cantoni.
Oltre al diritto in materia di assicurazione malattie, occorre considerare che in Svizzera circa la metà degli inquilini di istituti beneficiano di prestazioni complementari (PC) dell'AVS o dell'AI. In caso di un soggiorno presso una casa per anziani o di cura situata all'estero in una zona di frontiera, le PC vengono a cadere. Infatti, il diritto alle PC sussiste solo per i cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 2 cpv. 1 LPC). Lo stesso vale per gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI (art. 43bis cpv. 1 LAVS e art. 42 cpv. 1 LAI).
Risposta del Consiglio federale.