04.1061 · Interrogazione · 2004-05-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Alla domanda 1
La legge sull'ingegneria genetica (LIG, RS 814.91) offre ai produttori che intendono rinunciare all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) una buona protezione contro i possibili danni causati sul suolo svizzero da attività agricole praticate nei Paesi confinanti. Secondo l'articolo 7 LIG chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati. L'articolo 16 della stessa legge obbliga inoltre tutti i produttori che utilizzano nell'ambiente organismi geneticamente modificati a prendere le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente. Tuttavia, tali disposizioni non possono essere fatte valere all'estero, in quanto il campo di applicazione della LIG è limitato alla Svizzera. A livello nazionale, inoltre, non esistono al momento accordi particolari con i Paesi confinanti interessati. E non sono noti neanche accordi sul piano cantonale.
Nella maggior parte delle colture il polline cade a terra nelle immediate vicinanze, ma ci sono sempre, ad esempio nel caso della colza e del mais, anche piccole quantità di granelli che vengono trasportate per lunghe distanze. Per questo motivo non può essere esclusa una leggera contaminazione sul territorio svizzero vicino alla frontiera. In simili casi, tuttavia, chi è stato danneggiato può richiedere, ai sensi delle disposizioni della LIG sulla responsabilità civile (art. 30 e segg.), un indennizzo per le perdite finanziarie subite.
Alla domanda 2
In Germania, chi intende effettuare un'emissione sperimentale di organismi geneticamente modificati (OGM) deve disporre di un'autorizzazione. Se quest'ultima viene concessa, il luogo esatto dell'esperimento viene reso noto (www.rki.de). La situazione è invece diversa per le domande di messa in commercio di OGM. In quel caso, infatti, la coltivazione può avvenire in qualsiasi zona del Paese. Secondo la legislazione tedesca attualmente in vigore, le autorità non sono tenute a rendere noti i luoghi esatti in cui si trovano le coltivazioni.
Sempre in Germania è in corso una coltivazione sperimentale controllata (e non un'emissione sperimentale) di una varietà di mais autorizzata resistente agli insetti (mais Bt). Le autorità non possono sempre fornire informazioni sull'ubicazione esatta delle particelle in cui viene coltivato il mais OGM, in quanto esse stesse non conoscono con precisione la posizione di tutti i siti adibiti a questa coltura. La coltivazione sperimentale coinvolge 30 aziende, per una superficie di 300 ettari, ed è distribuita su sette Länder: Meclemburgo-Pomerania (2 aziende), Brandeburgo (4 aziende), Sassonia-Anhalt (6 aziende), Turingia (1 azienda), Sassonia (5 aziende), Baviera (10 aziende) e Baden-Württenberg (2 aziende) (www.transgen.de). È improbabile, anche se non del tutto escluso, che le superfici situate nel Baden-Württenberg si trovino proprio nelle immediate vicinanze della frontiera svizzera. In questo Land, inoltre, una coltivazione sperimentale è stata da poco sospesa perché le giovani piantine di mais erano state infestate oltre misura da parassiti.
Il 18 giugno 2004 il Bundestag (Parlamento federale tedesco) ha adottato la novella della legge tedesca sull'ingegneria genetica. La conclusione della procedura legislativa è prevista per la fine del 2004. In conformità alle nuove basi giuridiche, un registro pubblico delle colture sarà disponibile già per la prossima stagione di coltivazione. La nuova legge fissa inoltre dei requisiti di "buona pratica" per la coltivazione di OGM, tra cui figura in particolare il rispetto di una distanza minima dalle colture vicine.
Alla domanda 3
Le aziende svizzere produttrici di sementi che coltivano superfici vicine alla frontiera possono evitare che i loro prodotti si mescolino in modo indesiderato con OGM controllando sistematicamente, nell'ambito dell'assicurazione della qualità, l'eventuale presenza nelle sementi e nel raccolto di contaminazioni indesiderate delle varietà, in particolare da parte di OGM. Anche gli esempi riportati nell'interrogazione (cicli aziendali chiusi, utilizzazione di macchinari propri o emanazione di prescrizioni per la pulizia degli attrezzi da lavoro, realizzazione di siepi e fasce di protezione ecc.) costituiscono delle misure concrete che dette aziende possono attuare a titolo di prevenzione, assumendosene però anche i costi. Sarebbe comunque opportuno verificare nei singoli casi quali sono le condizioni quadro nel Paese confinante, nonché controllare se l'adozione di simili misure è necessaria e fino a che punto i relativi costi sono effettivamente giustificati dalla coltivazione di OGM nel Paese estero confinante. Infine, le aziende coinvolte sono ovviamente libere di far valere i propri diritti all'estero quali possibili soggetti interessati. Fra tali diritti figurerà in futuro anche la possibilità di richiedere alle autorità competenti informazioni sui siti di coltivazione (cfr. domanda 2). La nuova legislazione tedesca prevede inoltre disposizioni più severe per quanto riguarda la responsabilità in caso di danni patrimoniali dovuti ad incroci con OGM provenienti da colture vicine. Poiché a livello di UE non esistono disposizioni vincolanti che regolino la coesistenza di diverse forme di agricoltura (cfr. Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, 2003/556/EC), gli Stati membri devono per il momento cercare soluzioni sul piano nazionale. Il problema delle contaminazioni transfrontaliere è tuttavia ormai noto anche in seno all'UE, che sta attualmente preparando disposizioni uniformi in questo settore. Tali disposizioni potranno in futuro essere utilizzate ed attuate anche per le zone di frontiera tra la Svizzera e l'Unione europea.
Alla domanda 4
La Confederazione si fa già carico dei costi dell'analisi delle sementi importate, condotta per campioni e volta ad individuare eventuali contaminazioni indesiderate da parte di OGM. Ed anche i costi relativi alle analisi ed all'assicurazione della qualità per la certificazione delle sementi vengono in parte sostenuti dall'Amministrazione federale.
È molto importante sapere se, ed eventualmente in quale misura, gli OGM sono già presenti nell'ambiente, in particolare nelle sementi prodotte con metodi tradizionali. Per questo motivo la Confederazione, insieme a singoli Cantoni e ad istituzioni private, sta sviluppando metodi di raccolta e di analisi che consentano di individuare la presenza nell'ambiente di OGM conosciuti. Tali attività dovranno tra l'altro servire a valutare l'eventuale necessità di adeguare le disposizioni di sicurezza vigenti in Svizzera in materia di utilizzazione e trasporto di OGM. Nell'ambito di detti lavori, o in un secondo momento, quando i metodi saranno ormai stati definiti, occorrerà inoltre verificare, sulla base delle prescrizioni legali e dei mezzi finanziari a disposizione, in quale misura sia possibile collaborare con le aziende vicine alla frontiera per individuare, con i metodi sviluppati, la presenza di piante geneticamente modificate sulle superfici da esse coltivate. Il Consiglio federale riconosce la pertinenza dell'interrogazione. Secondo la legge svizzera sull'ingegneria genetica devono essere prese adeguate precauzioni per evitare che gli organismi non geneticamente modificati si mescolino in modo indesiderato con OGM. Sotto questo aspetto, tuttavia, l'attuale situazione è insoddisfacente, in quanto non è ancora stato raggiunto alcun accordo con i Paesi confinanti al fine di garantire la coesistenza di organismi tradizionali e geneticamente modificati. Pertanto, il DATEC contatterà le autorità di tali Paesi per discutere, in particolare, del problema del trasferimento transfrontaliero di polline. Si tratterà di illustrare la legislazione svizzera e quelle dei Paesi confinanti in tale settore, nonché di elaborare proposte per colmare eventuali lacune in relazione alle contaminazioni transfrontaliere causate dal trasferimento di polline. L'obiettivo della conferenza sarà quello di sviluppare strumenti che consentano di applicare le diverse disposizioni nazionali di protezione anche per far fronte al problema delle contaminazioni transfrontaliere.
Risposta del Consiglio federale.