04.1128 · Interrogazione · 2004-10-07
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 104 della Costituzione federale, la Confederazione completa il reddito contadino con pagamenti diretti, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Nel 1996 questo articolo è stato approvato da Popolo e Cantoni con il 77.6 per cento dei voti. La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate fa capo ad esigenze in materia di detenzione di animali, concimazione, compensazione ecologica, avvicendamento colturale nonché di protezione del suolo e dei vegetali. Per poter fruire dei pagamenti diretti gli agricoltori devono comprovare di adempierle. Il totale rispetto di questi presupposti è una condizione per il versamento completo dei pagamenti diretti.
Ai sensi dell'articolo 178 della legge sull'agricoltura, per quanto non incomba alla Confederazione, l'esecuzione dei pagamenti diretti spetta ai Cantoni. Nell'ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni applicano il diritto federale determinante. Siccome i Cantoni sono tenuti a garantire l'esecuzione, nel quadro dell'applicazione della Politica agricola 2002, il Consiglio federale ha deciso di delegare loro anche la completa responsabilità per eseguire le sanzioni nonché la competenza per fissarne la portata. Nel 1999 i direttori cantonali dell'agricoltura hanno chiesto all'Ufficio federale dell'agricoltura di elaborare delle direttive concernenti le riduzioni in caso di lacune o infrazioni nell'ambito dei pagamenti diretti all'attenzione della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura. Nello stesso anno queste direttive sono state approvate dai direttori cantonali dell'agricoltura, contribuendo ad un miglioramento in termini di parità di trattamento degli agricoltori. A seguito delle modifiche dell'ordinanza sui pagamenti diretti decise dal Consiglio federale il 26 novembre 2003, la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura ha richiesto all'Ufficio federale dell'agricoltura di sottoporle un corrispondente adeguamento delle direttive. Nell'estate 2004 il disegno è stato inviato in consultazione presso Cantoni, servizi di controllo ed organizzazioni di categoria.
I punti criticati dall'autore della presente interrogazione erano parte di questo disegno inviato in consultazione. Va detto che la portata della riduzione per lo spandimento vietato di liquame lungo i margini del bosco non ha subito modifiche dal 1999. Non vi è alcuna decisione giuridicamente valida che definisca sproporzionata la portata della riduzione. La criticata disparità di trattamento tra piccole e grandi aziende riguarda le nuove riduzioni proposte per lacune in materia di protezione del suolo o erosione. Sulla base di obiezioni fondate il meccanismo delle riduzioni è stato adeguato in maniera da garantire il pari trattamento delle aziende piccole e grandi. In settembre la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura ha dato un riscontro positivo in merito alla versione rivista delle direttive che sarà accolta presumibilmente nel gennaio 2005.
Nonostante gli intensi contatti tra gli organi esecutivi dei vari Cantoni, le direttive concernenti la riduzione dei pagamenti diretti vengono in parte applicate in maniera differenziata, il che può comportare una disparità di trattamento degli agricoltori per le stesse infrazioni o lacune. Inoltre, per principio, l'attuale regolamentazione è vincolante soltanto per le autorità amministrative e non per le istanze giudiziarie indipendenti. Nel quadro della Politica agricola 2011 il Consiglio federale verificherà se in futuro la concretizzazione delle sanzioni dovrà essere inserita dalla Confederazione a livello di ordinanza.
Risposta del Consiglio federale.