04.1133 · Interrogazione · 2004-10-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'8 ottobre 2004 il Parlamento ha approvato un nuovo articolo, intitolato "Tessera d'assicurato", della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10), ai sensi del quale il Consiglio federale può stabilire che ogni persona assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie riceva una tessera d'assicurato (art. 42a LAMal). Il Consiglio federale disciplina l'introduzione e gli standard tecnici da applicare. In primo luogo la tessera d'assicurato rende accessibili in maniera standardizzata dati amministrativi, in secondo luogo la persona assicurata ha la possibilità di far memorizzare un numero limitato di dati personali. Il Consiglio federale disciplina l'estensione dei dati, l'accesso e la loro elaborazione. In considerazione di ciò il Consiglio federale intende elaborare un piano di attuazione e definire l'organizzazione del progetto. A tal proposito il Consiglio federale rimanda al postulato Stahl (04.3540), che propone di accogliere.
2. Quale numero d'assicurazione sociale rilasciato dalla Confederazione è in discussione il nuovo numero AVS, sviluppato dall'Ufficio centrale di compensazione di Ginevra. Le basi legali per questo numero e il suo campo d'impiego definitivo saranno disciplinati nella legge sull'AVS. La relativa modifica sarà prevedibilmente approvata dal Consiglio federale nella primavera 2005 e l'introduzione presso l'AVS non avverrà prima del 2006.
L'introduzione di un identificatore personale federale unico per l'amministrazione e i registri è già stata proposta nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla legge sull'armonizzazione dei registri nel 2003. A causa delle riserve espresse dai responsabili della protezione dei dati, il Consiglio federale ha proposto nell'estate 2004 in una nuova procedura di consultazione di introdurre sei identificatori personali settoriali (SPIN) e di costituire un server d'identificazione e di comunicazione centrale. L'idea era di impiegare un identificatore unitario per ogni settore amministrativo, incluso quello delle assicurazioni sociali. I risultati della consultazione hanno tuttavia chiaramente mostrato che gli identificatori personali settoriali non incontrerebbero l'approvazione della maggioranza dei cantoni. Il 28 ottobre 2004 il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFI di elaborare per il momento soltanto un messaggio relativo alla legge federale sull'identificatore personale nel settore popolazione. Il Parlamento si potrà esprimere l'anno prossimo sul disegno di legge.
3. La carta europea d'assicurazione malattia, che conformemente agli accordi bilaterali dovrà essere rilasciata dagli assicuratori a partire dal 1º gennaio 2006, è esclusivamente un documento di identificazione le cui specificità sono state stabilite dall'UE già da tempo. È pensabile usare il nuovo numero AVS come numero di assicurato anche per la carta europea d'assicurazione malattia. La carta europea d'assicurazione malattia consente, in caso di soggiorno in uno Stato della CE o dell'AELS, di accedere a tutte le prestazioni in natura necessarie dal punto di vista medico in considerazione del tipo di prestazione e della prevedibile durata del soggiorno. È previsto che la carta europea d'assicurazione malattia recherà sul retro le informazioni della tessera d'assicurato svizzera.
4. Per garantire un accesso ai dati della tessera d'assicurato conforme ai principi della protezione della personalità e dei dati è necessaria un'identificazione univoca sia degli assicurati sia dei fornitori di prestazioni. Per questo motivo la tessera è munita di un numero d'assicurazione sociale rilasciato dalla Confederazione. Anche la prevista tessera di fornitore di prestazioni (cosiddetta Health Care Professional Card) deve riportare un numero d'identificazione univoco.
Un'identità digitale consente di effettuare transazioni legalmente valide mediante Internet. Resta da chiarire se per l'esecuzione dell'articolo 42a LAMal sia necessaria un'identità digitale, in particolare ai fini della memorizzazione, della gestione e dell'impiego di dati medici personali. La legge federale e l'ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica entrano in vigore il 1º gennaio 2005. In tal modo sono date le premesse per il rilascio di certificati di chiave pubblica impiegabili quali identità digitali. Su questa argomentazione poggia anche la proposta di respingere la mozione Noser (04.3228, E-Switzerland. Creazione di un'identità digitale).
Nel caso risulti che l'identità digitale costituisca una condizione necessaria per l'esecuzione dell'articolo 42a LAMal (tessera d'assicurato), vi sarebbero comunque le basi legali per il rilascio di firme elettroniche qualificate.
Risposta del Consiglio federale.