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04.3040 · Mozione · 2004-03-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a creare i presupposti necessari affinché i Comuni possano autorizzare la costruzione di edifici accessori, tramite una procedura semplificata, fuori delle zone edificabili. Per edifici accessori s'intendono piccole costruzioni o costruzioni contigue che in una zona edificabile vengono trattate con una procedura di autorizzazione edilizia semplificata.

Begründung

La procedura di autorizzazione attualmente in vigore causa costi e ritardi inutili sia per i committenti che per l'Amministrazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il regime giuridico fuori delle zone edificabili non è paragonabile a quello applicato all'interno delle stesse. Se le zone agricole devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni (art. 16 cpv. 1 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700]), le zone edificabili sono espressamente destinate ad attività edilizie. L'esame delle domande relative alla possibilità di autorizzare progetti di costruzione concreti risulta quindi sempre più difficile per i progetti fuori delle zone edificabili che per quelli all'interno. Ciò, in linea di massima, vale indipendentemente dalle dimensioni del progetto edilizio.

Se le attività di costruzione fuori delle zone edificabili possono dunque essere autorizzate solo con una certa cautela a causa della situazione giuridica summenzionata, occorre assolutamente fissare severi requisiti in merito all'indipendenza dell'autorità decisionale. Per assicurare che i progetti edilizi, indipendentemente dalle loro dimensioni, vengano valutati da specialisti competenti liberi da pressioni esterne e personali, il diritto in vigore presuppone che tutti i progetti di costruzione fuori delle zone edificabili siano esaminati da un'autorità cantonale (art. 25 cpv. 2 LPT). In considerazione di ciò, nell'interesse di un'applicazione unitaria del diritto a livello cantonale, è necessario che ci sia un'unica autorità cantonale preposta (cfr. DTF 128 II 254).

Anche se di per se autorizzare la costruzione di singoli edifici "accessori" fuori delle zone edificabili può sembrare semplice, il ripetersi di simili casi di autorizzazione può tuttavia comportare uno sviluppo edilizio indesiderato fuori delle zone edificabili. Il rispetto del principio costituzionale della distinzione tra zona edificabile e zona non edificabile potrebbe quindi essere messo seriamente in discussione, visto e considerato che, oltretutto, nella pratica sono proprio questi edifici accessori ad essere trasformati furbescamente, nel corso degli anni, in costruzioni manifestamente illegali (per es. casette da giardino trasformate progressivamente in residenze secondarie con tutti i confort).

Nell'ambito della loro autonomia procedurale, i Cantoni, secondo il diritto vigente, possono già prevedere una procedura semplificata per alcuni progetti edilizi ben definiti (cfr. art. 25 cpv. 1 LPT). La possibilità, chiesta dall'autore della mozione, di delegare ai Comuni la competenza di autorizzare la costruzione di edifici accessori fuori delle zone edificabili va tuttavia respinta.

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.