04.3051 · Postulato · 2004-03-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In precedenti atti parlamentari (si veda in particolare la mozione 03.3458), ho sollevato il problema del foro per le vertenze in materia di assicurazione contro la perdita di salario in caso di malattia quando è coinvolto un lavoratore frontaliero/una lavoratrice frontaliera.
Quest'ultimo, lavorando in Svizzera, ma non essendovi domiciliato, è costretto - con tutte le difficoltà del caso - a rivolgersi al foro del luogo dove ha sede l'assicuratore. Queste assicurazioni sono infatti quasi totalmente stipulate sulla base della legge sul contratto di assicurazione.
Il Consiglio federale, nelle sue prese di posizione, rimanda alla Convenzione di Lugano, che dovrebbe consentire in futuro di optare anche per il foro del domicilio del lavoratore.
Siccome questa alternativa si pone solo in una prospettiva di più lungo termine e siccome è comunque nell'interesse del lavoratore frontaliero di potersi rivolgere al foro del luogo di lavoro, chiedo che il Consiglio federale utilizzi la facoltà concessa dalla legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (in particolare l'art. 31 della LSA) e obblighi gli assicuratori a inserire nelle condizioni generali di assicurazione e nei singoli contratti la possibilità per i lavoratori di rivolgersi, indipendentemente dal loro domicilio, al foro del luogo di lavoro in caso di controversie riguardanti l'assicurazione indennità giornaliera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.