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04.3125 · Interpellanza · 2004-03-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In linea generale, l'analisi della situazione presentata dall'autore dell'interpellanza e le domande che pone rispecchiano le questioni che il Consiglio federale prevede di approfondire. Tuttavia, il Consiglio federale tiene a sottolineare che, conformemente alle disposizioni costituzionali e legali in vigore (v. anche la risposta numero 5), le competenze della Confederazione nel settore delle indennità di studio sono molto limitate. La responsabilità di fissare le tasse e di determinarne l'uso spetta ai Cantoni o agli organi federali competenti (p.es. il Consiglio dei politecnici federali). D'altra parte, bisogna anche tener conto degli impegni internazionali della Svizzera (v. anche la risposta numero 1). Quanto affermato qui di seguito deve dunque essere valutato tenendo conto delle diverse disposizioni legali. In questo senso, il Consiglio federale risponde come segue alle domande formulate:

1. il Consiglio federale sta esaminando la questione di una maggiore partecipazione degli studenti al costo della loro formazione, che potrebbe ad esempio essere concretizzata con un aumento adeguato delle tasse d'iscrizione. Un eventuale onere supplementare per gli studenti si giustificherebbe con i vantaggi privati apportati da una formazione terziaria e permetterebbe di ristabilire almeno in maniera parziale un equilibrio con gli studi professionali superiori spesso molto più costosi. Inoltre, aumenterebbe la consapevolezza degli studenti nei confronti dei propri studi e dunque del proprio avvenire e della società la quale comunque assume la maggior parte del costo complessivo della formazione terziaria. Infine permetterebbe di compensare il rincaro. Una politica di questo genere può essere realizzata solo nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare dell'articolo 13 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, conformemente al quale gli Stati parte s'impegnano a prendere le misure appropriate per rendere l'insegnamento superiore accessibile in ugual modo a tutti. Tale politica potrebbe quindi essere concepita solo nel contesto di un sistema unificato a livello svizzero di borse di studio, prestiti e tasse d'iscrizione (v. risposte numero 2 e 3) che garantisca le pari opportunità nell'educazione superiore. Qui però si pone il problema delle necessarie competenze federali (v. risposte numero 4 e 5).

2. Naturalmente, le tasse universitarie non devono essere un fattore di discriminazione sociale basato sulla capacità finanziaria. Perciò, il sistema dovrebbe essere concepito in modo da essere socialmente accettabile. L'abbinamento delle tasse universitarie con il perfezionamento di un sistema di borse di studio e prestiti rappresenta uno dei mezzi che il Consiglio federale intende esaminare in maniera più approfondita nei prossimi mesi nel quadro delle riflessioni sul paesaggio universitario svizzero. Attualmente, sono allo studio vari modelli che si inseriscono in una riflessione globale sul finanziamento degli studi che tiene conto dell'insieme dei costi (ivi compresi sussistenza e alloggio) e di un'esigenza di coerenza con gli obiettivi di altre riforme, in particolare quella della struttura degli studi (dichiarazione di Bologna) e della mobilità.

3. Inoltre, una maggiore partecipazione degli studenti al finanziamento degli studi potrebbe contribuire a rafforzarne le esigenze nei confronti degli istituti di formazione. Tenendo conto delle rispettive competenze, il Consiglio federale considera che sarebbe legittimo che le risorse supplementari generate dall'aumento delle tasse contribuiscano a migliorare l'assistenza agli studenti e dunque tutto l'insegnamento. Comunque, dovrebbero servire anche a finanziare i costi supplementari di un sistema di concessione di borse di studio o di prestiti strutturato in modo migliore, in uno spirito di solidarietà tra gli studenti.

Ma non si esclude che le risorse supplementari potrebbero servire anche a frenare l'aumento dell'onere che la formazione terziaria rappresenta per la collettività ed a contribuire al risanamento delle finanze federali. Di fronte al deterioramento delle finanze della Confederazione, il Consiglio federale si è attenuto alla necessità di un altro programma di sgravio per rispettare gli obiettivi del freno all'indebitamento. Nessun settore potrà esserne risparmiato. L'entità dei contributi dei diversi settori e la modalità di questi tagli saranno definiti dal Consiglio federale quando sarà il momento. Secondo i primi chiarimenti del Consiglio federale, per quel che riguarda il settore della scienza e della ricerca, non saranno le prestazioni ad essere ridotte, ma si tratterà in primo luogo di ricorrere alle necessarie riforme strutturali al fine di ottenere risparmi grazie ad un aumento dell'efficienza.

4. La legislazione d'esecuzione sulle borse di studio alla quale si riferisce l'autore dell'interpellanza si basa sul nuovo capoverso 1 dell'articolo 66 della Costituzione proposto dal Parlamento, che verrà sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni probabilmente in autunno nel quadro del pacchetto complessivo NPC (riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione ed i Cantoni).

La legislazione d'esecuzione della NPC include anche una nuova legge federale sulle indennità di studio per il livello formativo terziario. Il Consiglio federale prevede di avviare la procedura di consultazione su tutte le modifiche della legge dovute alla NPC durante l'anno in corso, dopo le vacanze estive, dunque prima della votazione sulle nuove disposizioni costituzionali. I risultati della consultazione saranno a disposizione all'inizio dell'anno prossimo. In base a questi risultati, verso la metà dell'anno prossimo il Consiglio federale presenterà, in un secondo messaggio sulla NPC, le proprie proposte sulla legislazione d'esecuzione concernente le indennità di studio, esaminando anche il modo adeguato di tener conto dello stato di avanzamento del progetto di riforma delle scuole universitarie.

5. Il capoverso 1 del nuovo articolo 66, modificato nel quadro della NPC, risponde in particolare all'obiettivo di suddivisione delle funzioni che questa persegue, limitando al livello terziario la partecipazione federale alle indennità di studio. Soprattutto, trasmette alla Confederazione la competenza di promuovere l'armonizzazione delle disposizioni cantonali sulle borse di studio nel settore universitario e di definire i principi che disciplinano la concessione dei contributi (v. anche il decreto federale del 3 ottobre 2003, FF 2003 5745). Per quel che concerne la competenza federale di promozione della Confederazione, la NPC si basa sul principio che i Cantoni devono raggiungere essi stessi l'obiettivo di armonizzazione ricorrendo a misure di coordinamento: la Confederazione riceve ora la possibilità di sostenere questo impegno con un contributo finanziario. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sta preparando un accordo intercantonale sulle indennità di studio che comprenderà anche il livello terziario. I Cantoni prevedono di far avanzare i lavori in modo che l'accordo possa entrare in vigore insieme alla NPC. Inoltre, la nuova disposizione costituzionale permette alla Confederazione di fissare i principi per il versamento di indennità di studio al livello terziario. La legislazione d'esecuzione determinerà la portata di questi principi. A tale riguardo il legislatore federale può determinare standard minimi. Se si dovesse imporre una partecipazione più attiva della Confederazione nel settore delle indennità di studio nel quadro di una nuova politica coerente della formazione universitaria, i principi definiti dalla Confederazione potranno essere adeguati nella legislazione d'esecuzione.

In compenso, le misure previste dall'autore dell'interpellanza alla domanda 1 (introdurre un sistema di tasse fondato su una partecipazione maggiore degli studenti al finanziamento degli studi) e alla domanda 3 (utilizzare gli introiti supplementari conseguiti con l'aumento delle tasse per migliorare la qualità dell'insegnamento e per il finanziamento delle borse di studio e dei prestiti e non per lo sgravio dei bilanci pubblici) riguardano la politica universitaria in generale e la politica finanziaria dei Cantoni.

Per questa ragione, la disposizione costituzionale decisiva che definisce le competenze della Confederazione non è l'articolo 66 capoverso 1, bensì l'articolo 63 capoverso 2 che tuttavia non conferisce alla Confederazione una competenza uniformante, ma le permette solo di far dipendere il proprio contributo dalle misure di coordinamento prese dai Cantoni. L'elaborazione di un regolamento per le tasse e l'impegno di vincolare gli introiti che ne derivano a determinati scopi non rappresentano misure di coordinamento ai sensi dell'articolo 63 capoverso 2 Cost.

Se si decidesse di conferire alla Confederazione la competenza di prendere tali misure, lo si dovrebbe fissare chiaramente nell'articolo costituzionale sulle scuole universitarie con una revisione dell'articolo 63 capoverso 2 Cost.

Risposta del Consiglio federale.