Protezione della personalità dei viaggiatori diretti negli Stati Uniti
04.3142 · Interpellanza · 2004-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Gli Stati Uniti intendono registrare i dati segnaletici dei viaggiatori svizzeri. A questo pro-posito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. come pensa di proteggere i diritti della personalità dei cittadini svizzeri e degli altri pas-seggeri che viaggiano in aereo nei confronti delle autorità statunitensi, che richiedono le liste dei passeggeri anche alle compagnie aeree svizzere, compresi i dati relativi alle abi-tudini alimentari e alle confessioni religiose?
2. Intende cedere alla pressione degli Stati Uniti e introdurre dal prossimo ottobre i dati biometrici nei nuovi passaporti svizzeri?
3. Come giudica il principio della reciprocità in relazione ai dati biometrici, ai visti, alle im-pronte digitali e agli altri metodi di registrazione dei dati segnaletici, adottato ad esempio dal Brasile nei confronti degli Stati Uniti?
Stellungnahme des Bundesrates
Al fine di prevenire o combattere il terrorismo ed altre gravi forme di criminalità internazionale, le autorità americane preposte alla sicurezza sono interessate alla trasmissione elettronica dei dati dei passeggeri (Passenger Name Record, PNR). Anche la richiesta degli Stati Uniti di inserire i dati biometrici nei passaporti è da ricondurre ad interessi legati alla sicurezza.
Il 28 maggio 2004, l'UE e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo concernente la trasmissione dei dati PNR. L'accordo è entrato in vigore il giorno stesso in cui è stato sottoscritto. Nessun accordo di questo tipo è finora stato concluso tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Swiss International Airlines (SWISS) non comunica pertanto alcun dato PNR.
Non essendo possibile per numerose nazioni rispettare il termine del 26 ottobre 2004, originariamente posto dagli Stati Uniti per introdurre nei passaporti i dati biometrici, il Department of State e il Department of Homeland Security hanno proposto al Congresso americano un prolungamento del termine di due anni.
In base a questa premessa, il Consiglio federale risponde alle domande nel modo seguente:
1. oltre al citato accordo del 28 maggio 2004 sulla trasmissione di dati PNR da parte delle compagnie aeree dell'UE, gli Stati Uniti e l'UE ne hanno concluso un altro concernente l'utilizzo dei dati e la loro protezione dagli abusi. Quest'ultimo accordo permette di garantire che le autorità statunitensi tengano conto delle disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati. Gli accordi decadrebbero se in futuro gli Stati Uniti non dovessero garantire in modo appropriato la protezione dei dati. Gli accordi concedono inoltre la reciprocità agli Stati UE, qualora anch'essi esigessero la trasmissione dei dati PNR. Si può pertanto presumere che a queste condizioni si è risposto conformemente ai diversi interessi legittimi, tra cui quello dei cittadini relativo alla sfera privata e quelli delle autorità di sicurezza di prevenire o combattere in maniera efficace il terrorismo e le altre gravi forme di criminalità transfrontaliera.
Nel luglio 2003 hanno avuto luogo anche tra la Svizzera e gli Stati Uniti colloqui di consultazione, in cui si è stabilito di proseguire le trattative al fine di trovare un accordo che definisca le condizioni quadro per un possibile accesso ai dati PNR. Dal momento che vi sono molte analogie tra le disposizioni legali sulla protezione dei dati della Svizzera e quelle dell'UE, gli accordi conclusi tra l'UE e gli Stati Uniti destano un grande interesse. Oltre agli Stati Uniti anche altre nazioni, tra cui il Canada, hanno annunciato il proprio interesse per i dati-PNR.
Il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni concernente l'accesso ai dati PNR da parte di autorità estere. Tenendo conto degli accordi tra l'UE e gli Stati Uniti, un gruppo di lavoro interdipartimentale elaborerà ora delle proposte per un trattato internazionale che andrà approvato dall'Assemblea federale. Nell'ambito di tali lavori occorrerà altresì esaminare l'opportunità di prendere in considerazione altri aspetti in relazione al traffico bilaterale dei viaggiatori e alla collaborazione in materia di sicurezza. Nello stesso tempo verranno soppesate anche soluzioni alternative a corto termine, se gli Stati Uniti dovessero insistere nel richiedere la trasmissione dei dati prima della conclusione di un trattato internazionale.
2. Il 10 settembre 2003 il Consiglio federale ha preso conoscenza del documento interlocutorio del Dipartimento federale di giustizia e polizia "Biometrische Daten im Schweizer Pass - Stand der Entwicklungen seit Dezember 2002" (Dati biometrici nel passaporto svizzero, sviluppi dal dicembre 2002) ed ha dato l'incarico di studiare l'attuabilità dell'introduzione dei dati biometrici nel passaporto svizzero. Lo studio sarà disponibile nell'estate 2004 e dovrà chiarire l'attuabilità a livello giuridico e tecnico, indicando le conseguenze finanziarie ed economiche. Occorre anche prendere in considerazione lo sviluppo nelle vicine nazioni europee nonché nell'UE, in cui attualmente l'introduzione dei dati biometrici nei documenti di viaggio è pure oggetto di discussione. I risultati dello studio sull'attuabilità offriranno al Consiglio federale le necessarie basi per decidere i prossimi passi da compiere.
Il Consiglio federale accoglie con favore la decisione delle autorità americane di chiedere al Congresso la proroga di due anni dell'obbligo d'introdurre i dati biometrici nei passaporti. Invece dei dati biometrici, che attualmente non figurano nei documenti di viaggio, gli Stati Uniti intendono fotografare alle loro frontiere i viaggiatori provenienti dalla Svizzera e dagli altri Stati autorizzati dal Visa Waiver Program ad entrare per un breve soggiorno negli Stati Uniti senza visto e rilevare le loro impronte digitali.
In tutto il mondo i dati biometrici diventano sempre più importanti per l'identificazione certa di un individuo. Concretamente, anche nel caso di attribuzione di visti e nell'ambito dell'asilo i dati biometrici possono contribuire ad impedire abusi. Pertanto è nell'interesse anche della Svizzera esaminare le differenti possibilità d'impiego di queste nuove tecnologie, indipendentemente dal fatto che gli Stati Uniti o un'altra nazione ne richiedano la loro introduzione. Ciò vale anche per la questione relativa ai dati biometrici nel passaporto svizzero. Facilitare l'identificazione individuale contribuisce anche a semplificare i viaggi dei cittadini svizzeri.
3. Il Consiglio federale non ritiene adeguato introdurre condizioni d'entrata più severe per i cittadini statunitensi. Anche se le basi legali necessarie potessero essere introdotte in Svizzera in breve tempo, questa soluzione comporterebbe innumerevoli svantaggi. Non solo renderebbe i viaggi più difficoltosi, influendo negativamente, oltre che sul turismo, anche sull'economia svizzera, ma renderebbe anche necessario effettuare importanti investimenti per allestire con l'equipaggiamento adeguato i punti di controllo frontalieri. Se la Svizzera dovesse decidere di inrodurre i dati biometrici nei documenti di viaggio, le restrittive condizioni d'entrata americane verrebbero presumibilmente a cadere. In questo caso non ci sarebbe più alcuna ragione per sottoporre i cittadini americani a controlli più severi e gli investimenti operati sarebbero pertanto inutili.
Risposta del Consiglio federale.