04.3162 · Interpellanza · 2004-03-18
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
A causa degli sconvolgimenti della Seconda Guerra mondiale e del dopo guerra, circa 800 Svizzeri all'estero hanno perso la vita e 83'000 sono tornati in Svizzera fino al 1953. Circa 25'000 di essi hanno annunciato alla Confederazione danni di guerra. Benché non abbia un obbligo giuridico di riparare i danni subìti dai propri cittadini all'estero, la Confederazione ha adottato misure per sostenere quest'ultimi.
Da un lato, la Confederazione ha accordato ai rimpatriati un aiuto finanziario straordinario a partire dal 1939: il decreto federale del 13 giugno 1957 concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all'estero e ai rimpatriati vittime della guerra del 1939 al 1945 (RS 983.1) è tuttora in vigore. Nel 1970, 1'570 persone percepivano una rendita. Nel 1990 i beneficiari erano ancora 88, ridottisi attualmente a uno. Dall'altro lato, l'Ufficio centrale incaricato delle questioni relative agli Svizzeri all'estero (DFGP) ha distribuito agli Svizzeri rimasti nell'Europa dell'Est aiuti finanziari e materiali. A partire dal 1945, la diplomazia svizzera è intervenuta a favore degli Svizzeri che hanno subìto danni in Cecoslovacchia. I negoziati sono proseguiti anche dopo le dimissioni del presidente Eduard Benes nel 1948, per concludersi, il 22 dicembre 1949, con la firma dell'accordo bilaterale concernente l'indennizzo degli interessi svizzeri in Cecoslovacchia.
La Confederazione ha concluso altri accordi di indennizzo, segnatamente con la Jugoslavia (1948), la Polonia (1949), l'Ungheria (1950), la Romania (1951) e la Bulgaria (1954), sulla base dei quali sono state compensate le perdite subìte dai cittadini svizzeri che erano stati espropriati senza indennità in questi Paesi dopo la guerra. Conformemente alla prassi internazionale, questi accordi detti di indennizzo globale sono stati conclusi "a saldo di tutto". Hanno disciplinato in modo definitivo le pretese finanziarie basate sulle perdite che gli Svizzeri all'estero avevano potuto comunicare senza ostacoli.
Per questa ragione i fatti sono generalmente ben conosciuti, sia da un profilo giuridico (Rudolf Bindschedler, Verstaatlichungsmassnahmen und Entschädigungspflicht nach Völkerrecht, unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Praxis über den Schutz schweizerischer Vermögenswerte im Ausland, 1950) sia da quello storico (Peter Hug et Marc Perrenoud, Les avoirs déposés en Suisse par des victimes du nazisme et les accords d'indemnisation conclus avec les pays de l'Est, 1997; Christoph Späti, Die Schweiz und die Tschechoslowakei 1945-1953, 2000).
Alla luce di questa situazione il Consiglio federale non intende avviare nuove procedure. L'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'Unione europea non modifica in alcun modo la situazione poiché non esiste un legame materiale fra l'estensione di questo accordo e i decreti Benes. Inoltre, collegare queste questioni non sarebbe nell'interesse della Svizzera: i negoziati sull'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone stanno giungendo al traguardo. Il risultato di questi negoziati tiene debitamente conto delle richieste svizzere. L'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone si inserisce nella logica dell'approvazione di questo accordo da parte del popolo svizzero nel 2000.
Risposta del Consiglio federale.