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Strumenti indispensabili per la polizia stradale contro gli eccessi di velocità

04.3758 · Mozione · 2004-12-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Attualmente, la polizia non è autorizzata a visionare il registro delle misure amministrative. Nonostante abbia il compito di impedire di circolare a chi non è in possesso della necessaria licenza, la polizia non può informarsi adeguatamente sui ritiri di patente. Chiedo al Consiglio federale di ovviare a questa situazione.

Begründung

Secondo l'articolo 104b capoverso 5 LCStr, possono consultare il registro delle misure amministrative (registro ADMAS) mediante procedura di richiamo soltanto le autorità preposte al perseguimento penale e quelle giudiziarie. All'articolo 104b capoverso 6 lettera g LCStr, al Consiglio federale è accordata la competenza di determinare le autorità cui i dati possono di caso in caso essere comunicati.

In applicazione di dette disposizioni, il Consiglio federale ha regolato l'accesso ai dati nell'ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (ordinanza sul registro ADMAS) in modo tale che le autorità preposte al perseguimento penale e quelle giudiziarie, nel caso di procedure relative a infrazioni stradali, possono consultare direttamente (online) i dati necessari (art. 5 cpv. 1 lett. b).

L'articolo 15 LCStr accorda alla polizia unicamente un accesso limitato a tali dati: "l'autorità cantonale o del Principato del Liechtenstein competente per la revoca delle licenze comunica in singoli casi alle autorità di polizia incaricate del controllo della circolazione stradale se la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o la licenza per maestro conducente di una persona sospetta è in quel momento stata revocata, ne è stato vietato l'uso o è stata rifiutata."

Il registro delle autorizzazioni a condurre (registro FABER), accessibile alla polizia stradale, informa soltanto se un utente è autorizzato a guidare un veicolo di una determinata categoria. Con questa informazione limitata, quando individua un conducente che guida senza essere in possesso della necessaria licenza, la polizia non è in grado di stilare un rapporto. Essa dovrebbe invece potere accedere ai dati che indicano se la persona controllata non è titolare di una determinata licenza o se quest'ultima gli è stata negata o ritirata, oppure, nel caso di una licenza estera, se è stato pronunciato un divieto di circolazione. Sulla base di questa valutazione, la polizia può infatti decidere quale disposizione applicare o a quale autorità affidare il caso.

Inoltre, spesso la polizia procede a controlli di una certa importanza dopo la mezzanotte. Al di fuori degli orari d'ufficio, la polizia non ha però alcuna possibilità di accedere ai dati del registro ADMAS. Anziché stilare il rapporto di polizia immediatamente dopo il controllo, l'agente di polizia deve aspettare il giorno feriale successivo, contattare il servizio della circolazione, riconvocare la persona controllata, fare le indagini del caso e poi redigere il rapporto. In questo modo si ritarda la procedura penale, prassi in netta contraddizione con l'obiettivo di snellire le procedure e di adottare immediatamente le misure o le sanzioni del caso. È davvero paradossale che alla polizia sia affidato il compito di individuare chi circola senza le necessarie autorizzazioni, ma che non le sia concesso il diritto di informarsi sui ritiri delle licenze di condurre.

L'esperienza dimostra infatti che spesso conducenti malintenzionati che si aspettano prima o poi il ritiro della patente, con la scusa di avere perso la licenza, si fanno rilasciare preventivamente un duplicato. Quando poi si verifica il ritiro, essi consegnano alle autorità il duplicato, continuando a legittimarsi durante i controlli di routine con la licenza originale. La polizia, per potere valutare se sono adempiute le condizioni per un sequestro del veicolo controllato, deve potersi fare un quadro della situazione anche sulla base dei precedenti del conducente nella circolazione stradale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autrice del presente intervento parte da presupposti sbagliati. La polizia è perfettamente al corrente dei ritiri delle licenze di condurre. Essa può accedere a tali informazioni attraverso i registri e i sistemi EED, gestiti in comune dalle autorità comunali e federali.

1. Per quanto concerne la circolazione stradale, la Confederazione gestisce un sistema informativo coordinato, suddiviso in tre registri. Il registro MOFIS (registro dei veicoli e dei detentori) serve a organizzare l'accesso alla circolazione dei veicoli e dei detentori di veicoli, mentre il registro FABER (registro delle autorizzazioni a condurre) regola l'accesso alla circolazione dei conducenti. Entrambi i registri sono accessibili online, via RIPOL, agli organi di polizia e doganali (7x24-sistema di ricerca della polizia), che possono pertanto svolgere nel migliore dei modi il mandato di controllo affidato loro per legge. Il registro ADMAS (registro delle misure amministrativo), invece, non è concepito per controllare le autorizzazioni, bensì per valutare i precedenti di un conducente nell'ambito delle procedure di rilascio delle licenze e dell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli (cfr. art. 104b cpv. 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; LCStr; RS 741.01). Le autorità di controllo non hanno perciò un accesso diretto a questi dati.

2. Secondo l'articolo 104c LCStr, gli organi della polizia stradale e doganali possono in ogni momento mediante procedura di richiesta consultare online il registro FABER e controllare così i dati del conducente e dei veicoli. Si tratta di una disposizione applicata sviluppando una piattaforma di coordinamento FABER-RIPOL, che permette di informarsi circa la sospensione attuale di una licenza di condurre. Controllando una licenza, l'agente di polizia è dunque in grado di verificare direttamente via RIPOL nel registro FABER se al conducente è vietato di guidare una determinata categoria di veicoli o se gli è stata negata o ritirata la licenza, oppure se è stato pronunciato un divieto di circolazione. L'informazione relativa alla sospensione risulta dal registro ADMAS, collegato al registro FABER. Se la persona controllata non è titolare di una licenza o se il documento è scaduto risulta soltanto dal registro FABER (sulla base della data di emissione e nel caso della licenza di condurre formato carta di credito anche attraverso il numero della carta vergine). In questo modo le autorità di polizia e doganali dispongono di tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento del loro lavoro.

3. I precedenti del conducente indicati nel registro ADMAS non sono rilevanti per i controlli del traffico, visto che la polizia deve verificare unicamente la situazione al momento del controllo. Già attualmente gli organi doganali e di polizia dispongono degli strumenti necessari per questa valutazione. Essi non devono essere informati necessariamente su eventuali ritiri di patente avvenuti in passato, ma controllare soltanto se la licenza in possesso del conducente è valida al momento della verifica.

Nel quadro dell'ultima revisione della LCStr è stato più volte richiesto di concedere alla polizia l'accesso diretto ai dati del registro ADMAS, ma sia nell'ambito della procedura di consultazione (in particolare dai governi cantonali), che nell'iter legislativo parlamentare tale proposta è stata respinta. Il Consiglio federale ha tenuto conto di questo risultato nell'ordinanza del 18 ottobre 2000 concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (ordinanza sul registro ADMAS; RS 741.55). Soltanto in singoli casi un agente della polizia stradale può ottenere, previa autorizzazione delle autorità preposte al ritiro delle licenze, ulteriori dati ADMAS (art. 15 dell'ordinanza sul registro ADMAS).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.