Agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, salari minimi, niente licenziamenti abusivi di membri del sindacato
04.494 · Iniziativa parlamentare · 2004-12-17
Liquidato
Wortlaut
In base all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento l'iniziativa parlamentare qui allegata con l'obiettivo di modificare come segue il Codice delle obbligazioni e la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro:
1. Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
articolo 336a capoverso 4
In caso di disdetta abusiva del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 336 capoverso 2 lettere a, b, la disdetta è contestabile.
Il lavoratore che intende contestare la disdetta deve ricorrere presso il tribunale entro il termine di disdetta. Il tribunale può ordinare la riassunzione precauzionale del lavoratore per la durata della procedura quando con ogni probabilità sono dati i presupposti per un annullamento della disdetta.
articolo 336a capoverso 5
Durante la procedura, il lavoratore può rinunciare a proseguire il rapporto di lavoro e, in vece dell'annullamento della disdetta, chiedere un indennità ai sensi dell'articolo 336a capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni.
2. Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
articolo 1 capoverso 1
L'autorità competente, a domanda della parte contraente che lo richiede per prima, può, con una decisione particolare (conferimento del carattere obbligatorio generale), estendere il campo di applicazione di un contratto collettivo, conchiuso fra associazioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori, del ramo o della professione, che non sono vincolati da tale contratto.
articolo 1a
Se, ai sensi dell'articolo 360b del Codice delle obbligazioni, la Commissione tripartita constata che in un ramo o in una professione i salari e gli orari di lavoro usali nel luogo, nella professione o nel ramo sono oggetto di dumping, può, con l'accordo delle parti contraenti, chiedere il conferimento del carattere obbligatorio generale alle disposizioni sulla rimunerazione minima e sui corrispondenti orari di lavoro nonché i controlli paritetici del contratto collettivo di lavoro applicabile al ramo interessato. Essa può inoltre chiedere di stabilire un salario minimo per un luogo, un determinato ramo o una determinata professione.
articolo 2 numero 3bis
Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:
numero 3bis
In caso di domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale ai sensi dell'articolo 1a, i datori di lavoro che secondo tale conferimento sono già vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 30 per cento di tutti i lavoratori.
Begründung
Attualmente il dumping salariale aumenta di continuo. Le discussioni e le misure collaterali sulla libera circolazione delle persone hanno mostrato come, soprattutto rispetto ai Paesi limitrofi, la legislazione svizzera è particolarmente lacunosa in materia di protezione dei lavoratori. Da questo punto di vista, le misure collaterali adottate dal Parlamento rispetto alla libera circolazione delle persone non sono sufficienti.
Tale situazione è insostenibile, e altrettanto lo è attendere fino a che i salari saranno "ripetutamente in maniera abusiva" oggetto di dumping (così l'attuale tenore della legge) per reagire a ciò che, durante i dibattiti in Consiglio degli Stati sulla libera circolazione delle persone e sulle misure collaterali, il consigliere federale Deiss ha presentato quale alternativa ai dislocamenti di posti di lavoro. Secondo lui, i datori di lavoro potrebbero ora approfittare delle differenze di prezzi e di salari in Europa ottenendo vantaggi comparabili in Svizzera come se trasferissero la loro sede o i loro centri di produzione all'estero.
L'iniziativa parlamentare riprende le misure per le quali si è impegnato il gruppo "A gauche toute!" nel dibattito sulle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. Essa vuole che:
- si possa reagire al dumping salariale non soltanto quando si verifica "ripetutamente in maniera abusiva";
- il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sia possibile su proposta del solo sindacato, come avviene ad esempio in Francia;
- possano essere stabiliti salari minimi specifici per regione e ramo;
- sia garantita la protezione dei sindacalisti e delle persone che rappresentano i lavoratori in caso di disdette, protezione mancante in Svizzera secondo quanto constatato dall'OIL.
Queste sono le rivendicazioni fondamentali e legittime contro il dumping salariale e sociale!