05.1048 · Interrogazione · 2005-05-30
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In passato sono state formulate a più riprese delle accuse contro le truppe della KFOR e il suo personale in relazione a casi di tratta delle donne e di prostituzione forzata. Il Consiglio federale condanna energicamente questo genere di comportamento. Conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 2000/46 UNMIK, i militari della KFOR godono dell'immunità nei confronti di tribunali esteri e internazionali. Tuttavia, tale immunità non è totale. In caso di violazione dei diritti umani il perseguimento penale continua a essere garantito.
La problematica succitata è nota pure all'esercito svizzero e viene pertanto trattata durante l'istruzione che precede l'impiego. Durante l'impiego il comandante del contingente e i suoi quadri sorvegliano il rispetto dei diritti umani. In caso di accuse o di violazioni accertate il comandante avvia le misure necessarie in collaborazione con la polizia e la giustizia militari. Sino ad oggi non è tuttavia emerso alcun indizio secondo il quale dei militari svizzeri in Kosovo si sarebbero comportati in modo scorretto relativamente a questa fattispecie.
Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:
1. Il "Military Technical Agreement" concluso il 9 giugno 1999 tra la NATO e l'ex Jugoslavia non contiene alcuna disposizione in merito alla giurisdizione penale e disciplinare. Di conseguenza l'UNMIK, vale a dire l'amministrazione provvisoria dell'ONU, ha definito lo statuto delle truppe nel suo regolamento n. 2000/47. L'articolo 6 di tale regolamento prevede che la soppressione dell'immunità del personale della KFOR può essere richiesta unicamente dal comandante del contingente nazionale. Si parte pertanto dal presupposto che ogni Stato assume esso stesso la responsabilità dei reati commessi dai suoi militari e del relativo perseguimento penale. Il principio dell'immunità consente alla KFOR di adempiere ai suoi compiti senza interferenze ingiustificate, non coordinate e forse faziose da parte di tribunali esteri o internazionali. Inoltre, un elemento fondamentale della sovranità di uno Stato è rappresentato dal fatto che la propria giurisdizione nazionale rimane competente per le proprie truppe impiegate all'estero.
Il Consiglio federale è favorevole all'applicazione del principio dell'immunità che mantiene il contingente svizzero sotto la giurisdizione nazionale. Un'attribuzione all'ONU della competenza di togliere l'immunità non entra in linea di conto. La Svizzera deve assicurare direttamente il perseguimento penale. In questo modo vengono garantite sia la sicurezza del diritto per i militari che partecipano a impieghi di sostegno alla pace sia l'istruzione e la punizione dei reati.
2. No.
3. Le prescrizioni nazionali riguardanti la prostituzione e la tratta di esseri umani sono inequivocabili per tutti i membri della SWISSCOY: dall'inizio della missione nel 1999 nell'intero settore operativo viene perseguita una politica di "tolleranza zero". Essa è imposta, non da ultimo, mediante le regole di libera uscita estremamente restrittive della KFOR. La libera uscita dei militari della KFOR è possibile soltanto durante il giorno, soltanto in gruppi, soltanto con la pertinente autorizzazione e soltanto in località specificamente designate, che in precedenza sono state verificate dagli organi di sicurezza della KFOR per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento in attività illegali.
La mancata osservanza di queste prescrizioni è punita disciplinarmente e, in casi gravi, sottoposta alla giustizia militare. Sono inoltre sottoposti alla giustizia militare i reati contro il buon costume conformemente all'articolo 153 segg. del Codice penale militare commessi da membri della SWISSCOY. Delle fattispecie penali che non figurano nel Codice penale militare, quali la tratta di esseri umani conformemente all'articolo 196 del Codice penale svizzero, i militari della SWISSCOY devono rispondere davanti a un giudice civile o militare in Svizzera.
4. Non è stato istituito alcun organo particolare per comunicare anonimamente informazioni relative alla partecipazione alla tratta di esseri umani e alla prostituzione. Sino ad ora non è emerso alcun indizio né alcun caso che giustificherebbe la creazione di un simile organo.
5. In tutti i corsi d'istruzione agli impieghi all'estero nel quadro del promovimento militare della pace è trattato il tema della prostituzione. Si attira esplicitamente l'attenzione dei partecipanti sulle connessioni esistenti in molti settori operativi tra la tratta di esseri umani, il crimine organizzato e la prostituzione. Il personale dei contingenti operativi svizzeri (Kosovo e Bosnia) è istruito da specialisti nell'ambito di lezioni particolari. I quadri e la truppa sono resi attenti agli ordini summenzionati e alle conseguenze della loro mancata osservanza.
Risposta del Consiglio federale.