Asilo, cantone del Vallese. Rimborso del debito dei richiedenti l'asilo
05.1187 · Interrogazione · 2005-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Alla fine di agosto 2005 la commissione della gestione del Gran Consiglio del cantone del Vallese ha pubblicato un rapporto dedicato alla problematica dei richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa. Tale rapporto solleva alcuni problemi e interrogativi che riguardano la Confederazione, competente in materia di gestione dei richiedenti l'asilo. In relazione al doppio rimborso imposto dal cantone del Vallese ai richiedenti l'asilo, chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.
1. Il cantone del Vallese aveva il diritto di esigere dai richiedenti l'asilo il rimborso dei debiti dal 1992 al 1996?
2. Aveva il diritto di esigere rimborsi fondati sulle spese effettive, senza limitarsi alle spese rimborsabili o forfettarie?
3. In caso affermativo, su quali basi legali e direttive federali si è fondato il cantone del Vallese per giustificare il mancato rispetto delle regole in materia di conti di garanzia?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'introduzione dell'obbligo di rimborsare le spese d'aiuto sociale e di prestare garanzie per future spese d'assistenza, di partenza e d'esecuzione risale al 1° gennaio 1992. Questo cosiddetto obbligo di garanzia e di rimborso è disciplinato esclusivamente a livello federale. Ciò significa che parallelamente è impossibile esigere anche rimborsi cantonali per prestazioni assistenziali che la Confederazione rimborsa ai cantoni. Nella misura in cui vi siano le pertinenti basi legali a livello cantonale, in linea di principio non è invece illecito che i cantoni esigano garanzie per altre spese cantonali sostenute nell'ambito dell'asilo, che la Confederazione non rimborsa ai cantoni (ad es. cauzioni per la pigione, arredamento delle abitazioni ecc.).
Con le direttive del 23 febbraio 1987 del servizio assistenziale cantonale per i rifugiati, il cantone del Vallese disponeva di una base legale che, per le persone esercitanti un'attività lucrativa, prevedeva un obbligo di versare un contributo alle spese assistenziali. Nell'ambito dell'introduzione dell'obbligo di garanzia e di rimborso nonché delle successive ulteriori modifiche concernenti leggi e ordinanze dell'asilo a livello federale, il cantone del Vallese ha modificato le sue basi legali nel 1996 e nel 2002 e contestualmente regolato anche in modo nuovo le garanzie.
2. Il rapporto esistente tra Confederazione e i cantoni prevede il versamento di sussidi per indennizzare in modo forfettario le prestazioni che quest'ultimi sono tenuti a versare. Per i cantoni invece sussiste un rapporto assistenziale nei confronti dei richiedenti l'asilo ed essi possono decidere autonomamente le modalità da applicare alle loro prestazioni. L'obbligo di rimborso e di garanzia della Confederazione prevede contributi forfettari e si fonda su presunzioni che, in presenza di pertinenti documenti, possono essere ribaltate. Spetta al cantone determinare le modalità di riscossione di eventuali altri contributi, che non riguardano le prestazioni d'aiuto sociale della Confederazione. Tali modalità devono però essere regolate da basi legali cantonali. L'articolo 8 delle norme del 23 marzo 2001 per il calcolo dell'aiuto finanziario ai richiedenti l'asilo e alle persone ammesse provvisoriamente nel cantone del Vallese prevede che le persone esercitanti un'attività lucrativa sono tenute a versare contributi alle spese effettive.
3. Per i cantoni gli atti legislativi della Confederazione nell'ambito dell'obbligo di rimborso e di garanzia sono vincolanti. Uno spazio di manovra cantonale sussiste ove i cantoni chiedono garanzie per prestazioni assistenziali diverse da quelle versate dalla Confederazione e istituiscono a tal fine le necessarie basi legali cantonali.
Risposta del Consiglio federale.