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05.3025 · Interpellanza urgente · 2005-03-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2005 in merito alla distribuzione non è avvenuta senza una base giuridica. Il governo si è infatti basato sul vigente diritto legittimato democraticamente (art. 99 cpv. 4 Cost. e art. 30 e 31 LBN).

Durante la campagna per la votazione del settembre 2002, il Consiglio federale ha affermato testualmente che "qualsiasi nuova destinazione" presuppone una base costituzionale o legislativa. Tuttavia, l'applicazione del diritto vigente non costituisce una nuova destinazione del patrimonio aureo. Se si fosse derogato al diritto costituzionale dei cantoni, sarebbe stata invece necessaria una base costituzionale; per un'eventuale destinazione vincolata del terzo spettante alla Confederazione si dovrebbe creare però una base legale. Del resto, con il messaggio del 20 agosto 2003 concernente l'utilizzazione delle 1300 tonnellate di oro della Banca nazionale svizzera (FF 2003 5340) il Consiglio federale ha mantenuto la promessa di non distribuire semplicemente l'oro in caso di doppio no.

2. Il 4 marzo 2005, il Consiglio federale ha stabilito che la parte del patrimonio aureo destinato alla Confederazione (1/3) deve servire ad ampliare il margine di manovra della politica finanziaria. Per il Consiglio federale entrano in considerazione un abbattimento del debito, che sulla base della regola del freno all'indebitamento porta a una diminuzione durevole degli interessi passivi, o a una destinazione vincolata a favore delle assicurazioni sociali, purché in tal caso non vengano posti in questione gli sforzi di risanamento per un consolidamento finanziario di queste assicurazioni sociali. Entrambe le possibilità forniscono soluzioni a lungo termine favorevoli anche alle generazioni future. Anche la maggioranza dei cantoni intende impiegare la propria parte del patrimonio aureo per un abbattimento durevole dei debiti.

3. La distinzione tra "utili dell'esercizio corrente" e "sostanza liberata a seguito del cambiamento di destinazione delle riserve monetarie" non è né economicamente, né giuridicamente pertinente. Da un punto di vista economico, qualsiasi scioglimento di riserve rappresenta un utile e qualsiasi distribuzione di utile della BNS è connessa con una rinuncia alla sostanza rispettivamente con una "modifica della destinazione" delle riserve monetarie. Già l'attuale distribuzione dell'utile di 2,5 miliardi di franchi (senza i redditi del patrimonio aureo) comprende una notevole componente di "riduzione della sostanza" o di "modifica della destinazione" e viene finanziata solo in parte con i redditi correnti, poiché l'attuale consistenza delle riserve monetarie supera l'ammontare auspicato dalla BNS. Sia nel caso della distribuzione del patrimonio aureo sia in quello della distribuzione corrente degli utili, il patrimonio che la BNS aveva accumulato negli anni passati, e di cui, secondo il punto di vista attuale, non necessita più ai fini della politica monetaria, viene quindi ridotto. In ogni caso si tratta di utili trattenuti della Banca centrale, indipendentemente dai motivi per i quali siano stati trattenuti: mutate condizioni quadro in materia di politica monetaria, prescrizioni legali o livellamento degli importi annui da distribuire. Anche nell'ottica giuridica la situazione è univoca. I principi del rendiconto secondo il CO, che si applicano alla BNS, dicono chiaramente che la modifica del valore di un attivo deve avvenire con una nuova valutazione nel conto economico.

Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui esiste una lacuna a livello di legge. La legge sulla Banca nazionale in vigore (art. 30) descrive esattamente il meccanismo della determinazione dell'utile. La Banca nazionale definisce l'ammontare delle riserve monetarie necessarie. Dai suoi redditi costituisce accantonamenti, che le consentono di mantenere le riserve monetarie a un livello adeguato allo svolgimento della sua della politica monetaria. I redditi rimanenti costituiscono l'utile distribuibile. Nel messaggio sulla LBN si precisa inoltre che il mandato costituzionale di costituire accantonamenti sufficienti per mantenere le riserve monetarie al volume richiesto comprende l'obbligo di ridurre tali accantonamenti qualora la Banca nazionale ritenesse che le riserve monetarie siano superiori al volume richiesto (FF 2002 5551). Questo è il caso per la distribuzione delle 1300 tonnellate di oro di cui la BNS non necessità più ai fini della sua politica monetaria.

Risposta del Consiglio federale.