Introdurre il divieto di importazione e vendita di legname illegale
05.3073 · Mozione · 2005-03-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
1. emanare leggi o disposizioni vincolanti che vietino l'importazione e la vendita di legname e di prodotti a base di legno e carta fabbricati, trasformati e commerciati illegalmente;
2. verificare l'applicabilità degli strumenti giuridici contro il riciclaggio di denaro sporco alla lotta contro il taglio illegale del legname e
3. concretizzare adattandolo alla Svizzera il piano d'azione europeo contro il taglio illegale di legname (Forest Law Enforcement Governance and Trade, FLEGT).
Begründung
"Sfruttamento illegale del legno" significa che l'abbattimento, il trasporto, la produzione, l'acquisto e la vendita del legno sono praticati in violazione del diritto nazionale del Paese considerato. Lo sfruttamento illegale del legno e il commercio dei prodotti che ne derivano rappresentano ogni anno per i Paesi di provenienza del legno enormi perdite in termini di introiti fiscali ed entrate legate alle licenze; essi danno origine a un'utilizzazione inefficace delle risorse, ostacolano lo sviluppo economico, comportano la progressiva erosione del sistema giuridico e creano problemi di corruzione e conflitti sociali.
Il taglio e il commercio illegale del legname sono una forma di criminalità organizzata alla quale partecipano anche imprese svizzere e di altri Paesi europei. Il taglio illegale del legname, inoltre, comprime del 7 al 16 per cento il prezzo del legno. Stando a stime della Banca mondiale, il commercio di legname tagliato illegalmente riduce i proventi pubblici mondiali di 10 a 15 miliardi di dollari americani. Per non parlare del danno all'immagine del legno come materia prima e del settore forestale nel suo insieme.
Uno studio recente realizzato dal WWF dimostra che il legname tagliato illegalmente arriva anche in Svizzera e in quantità di molto superiori a quanto sospettato finora. Circa il 6 a 8 per cento delle importazioni di legname in Svizzera (1 milione di metri cubi RWE) è di provenienza illegale o sospetta. Questa quantità è pari a un quinto del legno che ogni anno è raccolto nei boschi svizzeri.
Da un raffronto con altri Paesi europei emerge che la Svizzera finora ha fatto troppo poco. Anche se esistono delle direttive che regolano gli acquisti pubblici di legname, esse sono lacunose e la loro osservanza non viene controllata. Inoltre, non esistono partenariati ufficiali con i Paesi produttori coinvolti finalizzati alla lotta contro il taglio illegale delle foreste.
Il Consiglio federale ha sottolineato più volte che un'azione in solitario non è opportuna. Allo stato attuale, varie iniziative sono perseguite a livello internazionale. Ne è un esempio il piano d'azione dell'Unione europea Forest Law Enforcement Governance and Trade - FLEGT. A livello europeo si discute altresì dell'introduzione di una nuova regolamentazione e dell'inasprimento delle normative esistenti, ad esempio, nell'ambito della CITES, del riciclaggio di denaro sporco e degli appalti pubblici. Alcuni Paesi dell'UE, tra cui la Germania, hanno annunciato di aver emanato disposizioni giuridiche tese a vietare il commercio con legno illegale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la preoccupazione dell'autrice della mozione e riconosce che lo sfruttamento e il commercio illegale del legno e dei suoi prodotti derivati a livello internazionale costituiscono un problema. Lo ha ribadito più volte nelle risposte ai diversi interventi parlamentari presentati sul tema e, in particolare, alla mozione 02.3603, parzialmente identica alla presente. Il Consiglio federale resta inoltre del parere che lo sfruttamento illegale del legno ostacoli in molti paesi gli sforzi a favore di uno sviluppo sostenibile.
1. Il Consiglio federale sostiene le misure di lotta contro il commercio di legno prodotto illegalmente. Esso ritiene tuttavia che tali misure non debbano essere prese unilateralmente, ma coordinate a livello internazionale per poter ottenere i risultati sperati. A livello multilaterale, questa problematica è già stata trattata in diverse sedi, fra cui l'Organizzazione internazionale per i legni tropicali (ITTO), il G8 e la Banca mondiale nell'ambito del cosiddetto FLEG (Forest Law Enforcement and Governance) nonché nel quadro della Convenzione di Washington (CITES). Benché tali iniziative abbiano favorito la trasparenza del commercio internazionale, sono ancora poche le misure davvero incisive finora adottate. Ciò è da attribuire soprattutto alla difficoltà di definire e di rilevare chiaramente il legno "prodotto illegalmente" e "commercializzato illegalmente". Inoltre, in un certo numero di Paesi produttori, leggi e disposizioni d'esecuzione che sanzionino lo sfruttamento e il commercio illegali del legno devono ancora essere formulate e adottate.
La Svizzera applica da alcuni anni sanzioni internazionali, nel quadro dell'ONU, anche nel settore della produzione di legname. Un divieto concreto riguarda l'importazione di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia (RS 946.231.16). La Confederazione ha inoltre profuso importanti sforzi negli ultimi anni per spianare la strada a misure volontarie di etichettatura del legno. Nel luglio 2004 ad esempio, grazie al Segretariato di Stato dell'economia (Seco), è stato firmato un accordo tra l'Associazione Svizzera Ramo Porte (ASRP) e le organizzazioni ambientaliste WWF e Greenpeace che ha introdotto un codice di comportamento per l'acquisto di legname tropicale destinato alla produzione di porte. I membri dell'ASRP si impegnano a dichiarare con la massima trasparenza la provenienza del legno utilizzato. Il Seco è disposto a sostenere la conclusione di accordi volontari di questo tipo anche con altri operatori del settore ligneo. Va detto che, in generale, forme di dichiarazione volontaria di provenienza, come l'uso di label, hanno avuto una notevole diffusione nel corso degli ultimi anni.
2. Gli obblighi di diligenza (art. 3 a 8 della legge sul riciclaggio di denaro LRD) hanno lo scopo di garantire che sia la controparte di un'operazione finanziaria sia l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali siano sufficientemente noti da rendere estremamente difficile l'abuso dei servizi offerti a scopi illegali. Questi dati già disponibili presso gli intermediari finanziari sono idonei alla lotta preventiva contro lo sfruttamento illegale delle foreste. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 LRD invece non è applicabile. Tale obbligo sussiste infatti solo in presenza di un reato preliminare al riciclaggio di denaro e, ai sensi dell'articolo 9 LRD e dell'articolo 305bis del Codice penale, deve trattarsi di un crimine. Poiché, tuttavia, il dissodamento senza autorizzazione in Svizzera è considerato al massimo un delitto (art. 42 cpv. 1 della legge sulle foreste), il presupposto riguardante il reato preliminare non è soddisfatto e pertanto l'obbligo di comunicazione non si applica.
3. I servizi competenti dell'Amministrazione federale intrattengono contatti regolari con gli omologhi servizi dell'UE e seguono con attenzione gli sviluppi del piano d'azione dell'UE FLEGT - Forest Law Enforcement, Government and Trade. L'adesione formale ad uno strumento interno dell'UE come il FLEGT di fatto non è possibile. Ciò non esclude tuttavia una cooperazione puntuale. Prima di tutto però occorre attendere di vedere come lo strumento in questione sarà applicato in seno all'UE. Se i passi compiuti dall'Unione europea si dimostreranno appropriati e gli strumenti impiegati efficaci, il Consiglio federale si riserva di valutare l'adozione di provvedimenti simili anche in Svizzera. Per quanto attiene alla questione sollevata dall'autrice della mozione riguardante gli accordi formali di partenariato con i paesi di provenienza del legname, la Svizzera, che paragonata all'UE importa in termini assoluti solo piccoli quantitativi di legname proveniente da "regioni critiche", punta piuttosto su partenariati informali con alcuni Paesi produttori e su azioni a livello multilaterale. La Svizzera partecipa, ad esempio, attivamente ad una iniziativa multilaterale promossa dalla Banca mondiale per lottare contro il taglio illegale dei boschi e il commercio del legname nell'Europa dell'Est e nell'Asia del Nord (Europe and North Asia Forest Law Enforcement and Governance, ENA FLEG).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.