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05.3297 · Mozione · 2005-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri prevede che, nel caso di una persona a beneficio di un'ammissione provvisoria, il visto di ritorno è accordato soltanto in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto, per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali o per gite scolastiche transfrontaliere. Il Consiglio federale è incaricato di adeguare questa disposizione, in modo che il visto di ritorno sia rilasciato anche per gite culturali e sportive transfrontaliere.

Begründung

Siamo a conoscenza di numerosi casi di cittadini stranieri, in particolare di persone beneficianti di un'ammissione provvisoria, alle quali è stato negato un visto di ritorno con il pretesto che la loro domanda non soddisfaceva completamente le esigenze poste dall'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri. Le condizioni fissate da tale disposizione ci sembrano eccessivamente restrittive, in particolare perché escludono le gite culturali e sportive transfrontaliere.

A titolo di esempio, citiamo il caso di un giocatore di calcio di 17 anni (la cui famiglia, originaria della Serbia-Montenegro, beneficia di un'ammissione provvisoria ottenuta nel luglio del 2000) al quale è appena stato negato per il quarto anno consecutivo il diritto di partecipare a un torneo internazionale all'estero. Questo giocatore non ha potuto recarsi in Francia nel 2002, in Spagna nel 2003 e in Italia nel 2004, mentre recentemente non ha potuto partecipare al torneo internazionale di Bruges, in Belgio. In questo caso, il rifiuto dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) è ancora più sorprendente se si considera che la domanda di visto di ritorno aveva ottenuto un preavviso positivo da parte della competente autorità del cantone di Berna.

Riteniamo una prassi così restrittiva totalmente in contraddizione con una politica in materia d'integrazione degna di questo nome, tanto più che nel caso menzionato il giocatore della Serbia-Montenegro avrebbe difeso all'estero i colori di una squadra svizzera, quelli del FC St-Imier (Inter B)!

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il rilascio di visti di ritorno a persone ammesse provvisoriamente è disciplinato nell'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5). In base a tale disposizione, un visto di ritorno è rilasciato unicamente in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto, per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali o per gite scolastiche transfrontaliere.

Il motivo di rilascio relativo alle gite scolastiche transfrontaliere comprende anche i viaggi all'estero che il richiedente è tenuto a effettuare nell'ambito del suo iter formativo, prima della maggiore età o prima della conclusione ordinaria della formazione. Non ha importanza se il viaggio all'estero è effettuato a fini sportivi, culturali o ricreativi.

Nel caso menzionato dall'autore della mozione, relativo a un calciatore diciassettenne ammesso provvisoriamente che desiderava partecipare con la sua squadra a un torneo all'estero, le condizioni precedentemente elencate non erano soddisfatte.

La legge permette di effettuare liberamente un viaggio all'estero unicamente in alcuni casi determinati, in funzione dello statuto particolare del gruppo di persone interessate. Per quel che concerne i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione, lo statuto è soltanto di natura provvisoria poiché non è stata ancora emanata una decisione definitiva sulla domanda d'asilo da loro presentata. Anche lo scopo dell'ammissione provvisoria è in linea di principio quello di un soggiorno temporaneo in Svizzera. L'ammissione provvisoria è soppressa o decade se lo straniero lascia liberamente la Svizzera.

Il Consiglio federale è tuttavia disposto ad accordare, come richiesto, la concessione di visti di ritorno a persone ammesse provvisoriamente, affinché queste possano partecipare a eventi sportivi e culturali all'estero, nella misura in cui tali persone non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età. L'articolo 5 capoverso 2 lettera c ODV prende già in considerazione questa esigenza. Nel rapporto relativo all'ODV, il rilascio di visti di ritorno per la partecipazione a eventi sportivi o culturali all'estero è espressamente menzionata. Il presupposto è tuttavia che il viaggio venga effettuato nell'ambito di una formazione. Al fine di tutelare in modo ancora più ampio il bene del fanciullo, sarebbe plausibile concedere il visto di ritorno a minorenni ammessi provvisoriamente anche se l'evento sportivo o culturale all'estero avviene al di fuori dell'iter formativo, ad esempio se il minorenne è membro di un'associazione sportiva, di un'orchestra giovanile ecc. Il Consiglio federale ritiene inoltre che, nell'ambito degli sforzi in vista dell'integrazione di persone ammesse provvisoriamente, in casi specifici sarebbe possibile concedere un visto di ritorno anche a persone di età maggiore a 18 anni, nella misura in cui siano membri di un'associazione e debbano recarsi all'estero per partecipare a un evento culturale o sportivo.

Il Consiglio federale non è tuttavia disposto a inserire nell'ordinanza ulteriori motivi di viaggio, che sarebbero in contrasto con lo statuto temporaneo del soggiorno delle persone ammesse provvisoriamente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.