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Cambiamento di rotta nelle esportazioni di materiale bellico

05.3314 · Interpellanza · 2005-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Con la revisione della legge sul materiale bellico (LMB) e la creazione della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) rispettivamente nel 1998 e nel 1997 sono sorti due tipi di materiale d'armamento: i beni militari veri e propri e i beni a duplice impiego utilizzabili a fini civili e militari. Il Consiglio federale presenta ogni anno l'ammontare delle esportazioni di materiale bellico convenzionale, ma non il trasferimento di beni immateriali né l'esportazione di beni controllati dalla LBDI. Dal 1998 al 2004 le esportazioni di materiale bellico reale sono aumentate dell'82 per cento, raggiungendo i 402 milioni di franchi, la quota più elevata dal 1989. Non si conosce invece l'ammontare delle esportazioni di beni soggetti alla LBDI. Il Consiglio federale è invitato pertanto a rispondere alle seguenti domande:

1. Come spiega il forte aumento delle esportazioni di materiale bellico tra il 1998 e il 2004? In quale misura ciò è dovuto alle esportazioni dell'industria svizzera degli armamenti (RUAG) e alla vendita del materiale bellico in disuso dell'esercito svizzero?

2. Come giustifica il Consiglio federale l'evidente cambiamento di prassi nella sua politica di esportazione di materiale bellico? Perché i criteri di politica estera, di politica dello sviluppo e di politica della pace (art. 22 LMB; art. 5 OMB) vengono interpretati in maniera sempre meno rigorosa?

3. In applicazione della LMB, per il trasferimento di beni immateriali (es.: commercio di licenze) è necessaria un'autorizzazione. Quante autorizzazioni, conformemente alla LMB, sono state rilasciate negli anni dal 1998 al 2004? Il Consiglio federale è disposto a pubblicare ogni anno una statistica dettagliata dei Paesi e del tipo di materiale bellico dichiarato nelle autorizzazioni?

4. Tra il 1998 e il 2004, a quanto sono ammontate le esportazioni di beni soggetti alla LBDI, ripartite per Paese di destinazione e per categoria di merce? Nei Paesi di destinazione, quale percentuale dei beni controllati dalla LBDI viene utilizzata rispettivamente a fini militari e a fini civili?

5. Il Consiglio federale è disposto a informarci d'ora in poi anche sulle esportazioni di beni controllati dalla LBDI redigendo un rapporto annuale?

Begründung

L'elevato numero di esportazioni di materiale bellico e il forte aumento delle esportazioni in regioni critiche indicano che il Consiglio federale ha compiuto un cambiamento di rotta nella politica di esportazione di materiale bellico. Dal momento che risulta probabile un aumento delle esportazioni di armamenti anche nella categoria dei beni a duplice impiego, con la presente interpellanza si richiede una maggiore trasparenza.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dall'entrata in vigore della legge sul materiale bellico (ovvero dal 1998) fino ad oggi (2004) le esportazioni di materiale bellico hanno avuto l'andamento seguente:

- 1998: 212,7 milioni di franchi delle esportazioni di materiale bellico per l'anno; 0,19 per cento sul totale delle esportazioni di materiale della Svizzera;

- 1999: 230,5 milioni di franchi; 0,19 per cento;

- 2000: 213,6 milioni di franchi; 0,16 per cento;

- 2001: 258,2 milioni di franchi; 0,19 per cento;

- 2002: 277,6 milioni di franchi; 0,20 per cento;

- 2003: 379,0 milioni di franchi; 0,28 per cento;

- 2004: 402,4 milioni di franchi; 0,27 per cento.

Il maggior importo di materiale bellico esportato è stato nel 1987, per un ammontare di 578 milioni di franchi svizzeri. Per un confronto è tuttavia molto importante considerare i dati in rapporto al volume totale delle esportazioni di materiale dalla Svizzera: il valore più alto in questo senso è stato raggiunto con una percentuale dell' 1,32 nel 1976.

L'aumento dei valori nel 2003 e nel 2004 è riconducibile alla consegna di considerevoli ordini di dispositivi per la regolazione del tiro (2003) e di automezzi corazzati (2003 e 2004); in entrambi i casi si trattava di materiale nuovo, e non di materiale in disuso dell'esercito.

Sommando il volume delle esportazioni autorizzate di "armasuisse" e delle cinque principali aziende RUAG (Aerospace, Ammotec, Components, Electronics e Land Systems) viene realizzato un volume annuo compreso fra il 10 e il 20 per cento del valore complessivo delle esportazioni di materiale bellico; questo volume è raggiunto soprattutto grazie alla produzione RUAG, e solo in misura minore con la vendita di armamenti in disuso.

2. Di norma, se non viola il diritto internazionale, gli accordi internazionali e i principi della politica estera svizzera, l'esportazione di materiale bellico viene autorizzata in conformità all'articolo 22 della LMB. Il Consiglio federale decide ogniqualvolta se esportazioni di materiale bellico in un dato Paese possono essere nuovamente autorizzate o non lo possono piú in seguito a cambiamenti della situazione, come lo prevede la legge. Ne segue un adeguamento dell'esecuzione della legislazione sul materiale bellico, ma non un cambiamento della prassi nell'impiego del margine di apprezzamento offerto dalla legge.

Al momento dell'autorizzazione devono essere rispettati cinque criteri:

a. il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;

b. la situazione interna del Paese destinatario, e in particolar modo il rispetto dei diritti umani;

c. gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

d. il comportamento del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, in particolar modo in relazione all'osservanza del diritto internazionale;

e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

Nell'ambito della politica di controllo delle esportazioni, il fine della Svizzera è di provvedere a controlli il più possibile armonizzati, poiché solo questi si rivelano efficienti. Controlli unificati sulle esportazioni rimangono tuttavia un'illusione, dato che sarebbero possibili unicamente se fossero gli stessi regimi di controllo sulle esportazioni a prendere decisioni sulle domande, e non gli Stati membri.

3. La stipula di un contratto per il trasferimento di beni immateriali (es.: commercio di licenze) non necessita sempre di un'autorizzazione. Non è obbligatorio richiedere l'autorizzazione per i 25 Stati riportati nell'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico. Verso questi Stati, membri dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni, viene effettuato circa l'80 per cento del totale delle esportazioni svizzere di beni. Nel 2004 non sono pervenute domande preliminari o richieste per il trasferimento di beni immateriali concernenti materiale bellico. Nel 2003 sono state approvate tre domande, due delle quali per l'addestramento all'uso del materiale bellico consegnato. I dettagli sull'esportazione di tale materiale vengono resi noti annualmente nel rapporto confidenziale del Consiglio federale alla CdG dall'entrata in vigore delle modifiche alla legge sul materiale bellico, avvenuta il 1° aprile 1998.

4./5. Conformemente all'articolo13 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), il Consiglio federale è tenuto a informare annualmente l'Assemblea federale riguardo alle applicazioni della suddetta legge nei suoi rapporti sulla politica economica estera di cui l'ultimo è del 12 gennaio 2005. Nei rapporti si possono trovare le autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice impiego e di particolare materiale bellico verso Paesi che non sono membri dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni. L'utilizzatore finale dei beni a duplice impiego deve inserire nella dichiarazione da presentare se tali beni saranno impiegati a scopo civile oppure militare; tuttavia, non viene condotta nessuna statistica a questo riguardo. Per gli Stati aderenti alle regole dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni non vengono forniti dati sui beni autorizzati nel quadro della LMB, poiché grazie ad una ordinaria autorizzazione generale alle esportazioni si possono effettuare esportazioni verso queste nazioni per un periodo di due anni senza alcuna limitazione. Nell'ambito di un controllo, il Seco può comunque sempre richiedere ai singoli esportatori di fornire i dati alle esportazioni.

Le recenti esperienze concernenti la fornitura di materiale bellico dimostrano che la procedura per ottenere l'autorizzazione a svolgere tali operazioni, e i controlli per appurare che l'utilizzo del materiale sia conforme alla dichiarazione di utilizzazione finale, devono essere oggetto di verifiche più che accurate. L'attuazione delle anzidette verifiche è stata affidata dal Consiglio federale ad un gruppo di lavoro interdipartimentale che opera sotto la guida del Segretario di Stato dell'economia. Detto gruppo di lavoro dovrà presentare un rapporto entro fine 2005.

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Risposta del Consiglio federale.