05.3481 · Interpellanza urgente · 2005-09-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La tematica trattata dall'interpellanza riguarda la distinzione tra la gestione della sostanza privata e l'attività lucrativa indipendente. Anche per il Consiglio federale e per l'amministrazione è indiscutibile che gli utili conseguiti nella realizzazione della sostanza privata (gestione della sostanza privata) siano esenti da imposta, mentre gli utili da alienazione conseguiti nel quadro dell'attività lucrativa indipendente siano imponibili. Con la circolare numero 8 del 21 giugno 2005 l'AFC non ha emanato nuove regolamentazioni relative a questa distinzione; la circolare riassume la situazione da tempo vigente e più volte confermata dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La circolare ha altresì l'obiettivo di distinguere tra la semplice gestione patrimoniale (e in tal caso gli utili in capitale esenti da imposta conseguiti con la realizzazione della sostanza privata) e l'attività lucrativa indipendente (e in tal caso gli utili in capitale imponibili conseguiti con la realizzazione della sostanza commerciale). Con riferimento ai lavori legislativi in corso su questo tema, non è corretto affermare che la disposizione proposta dal Consiglio federale nel messaggio del 22 giugno 2005 concernente la riforma II dell'imposizione delle imprese (FF 2005 4241) di cui all'articolo 18 capoverso 2bis LIFD preveda la reintroduzione dell'imposta sugli utili in capitale. Questa disposizione vuole piuttosto fare chiarezza sotto il profilo legale su quando le operazioni in titoli sono considerate un'attività lucrativa indipendente (con utili in capitale imponibili conseguiti con la realizzazione della sostanza commerciale) e quando non lo sono. Inoltre, la proposta di legge vuole limitare sensibilmente l'imponibilità rispetto alla situazione giuridica attuale e confermata dal Tribunale federale. Per quanto attiene alle citate contraddizioni tra la circolare numero 8 dell'AFC e la regolamentazione proposta dal Consiglio federale nel messaggio concernente la riforma II dell'imposizione delle imprese, la circolare fornisce spiegazioni sul diritto vigente, mentre per la riforma II dell'imposizione delle imprese si tratta di un progetto legislativo.
Sulle domande, il Consiglio federale risponde come segue:
1. Secondo il diritto vigente e la giurisprudenza del Tribunale federale, la distinzione fra il commercio professionale di titoli e la gestione patrimoniale a titolo privato avviene secondo i criteri e gli indizi stabiliti nella circolare numero 8 del 21 giugno 2005 dell'AFC.
2. Una tale contraddizione non sussiste in quanto fino all'entrata in vigore di una nuova norma è determinante il diritto vigente. L'esecuzione e l'applicazione del diritto vigente (amministrazione, giustizia) da un lato, e proposte per la modifica della legislazione dall'altro, devono rimanere distinti.
3. La circolare numero 8 del 21 giugno 2005 dell'AFC non contiene nuove fattispecie. L'AFC si attiene piuttosto a quanto è stato più volte riconosciuto legittimo dal Tribunale federale. Pertanto, essa non ha agito secondo propria discrezione. Inoltre, con il messaggio concernente la riforma II dell'imposizione, il Consiglio federale dimostra che intende sottoporre la nuova regolamentazione del "commercio quasi professionale di titoli" alla procedura legislativa ordinaria. Esso propone quindi un adeguamento del diritto e avvia in tal modo la procedura legislativa democratica. Le Camere federali avranno la possibilità di dibattere e di pronunciarsi sul progetto. D'altra parte la revisione soggiace al referendum facoltativo. Di conseguenza non vi è alcun aggiramento del Parlamento e della via del referendum.
4. Con le sue proposte relative alla nuova regolamentazione del commercio professionale di titoli contenute nel messaggio concernente la riforma II dell'imposizione delle imprese, il Consiglio federale propone una modifica del diritto attualmente in vigore. In tal modo l'imposizione del commerciante quasi professionale di titoli dovrebbe essere circoscritta a due fattispecie ben definite. Il Consiglio federale è del resto cosciente di determinate possibilità di pianificazione da parte degli investitori. Per riflessioni di fondo, il governo ha tuttavia previsto il computo delle perdite sul reddito rimanente. Infatti, secondo i principi generali del diritto fiscale, le perdite subite nel patrimonio commerciale possono essere computate sul reddito complessivo e non soltanto sugli utili conseguiti nel patrimonio commerciale.
5. La nuova regolamentazione del "commercio quasi professionale di titoli", proposta con il messaggio concernente la riforma II dell'imposizione delle imprese, non costituisce un'estensione della fattispecie legale. Una nuova regolamentazione ai sensi della proposta del Consiglio federale ha per conseguenza che, in caso di adempimento dei criteri alternativi, gli utili conseguiti con i titoli devono essere tassati anche come reddito da attività lucrativa indipendente. Di conseguenza, su tali utili sono dovuti (come finora) anche i contributi AVS.
Risposta del Consiglio federale.