05.3515 · Mozione · 2005-09-28
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica dell'articolo 57 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione:Capoverso 3 (nuovo)Su proposta del Consiglio federale, le Camere federali si pronunciano ogni anno sul mantenimento delle commissioni extraparlamentari.
Begründung
Il numero delle commissioni extraparlamentari è aumentato notevolmente. Gran parte di esse sono superflue, gravano inutilmente sulle finanze federali, sviluppano una dinamica propria che nuoce all'omogeneità dell'amministrazione federale e affievoliscono pertanto il ruolo direttivo del governo. L'utilità delle commissioni extraparlamentari, in particolare delle commissioni permanenti (ad es. la Commissione federale contro il razzismo), è molto ridotta, se non addirittura nulla, rispetto a quella dei semplici comitati peritali ad hoc istituiti dal Consiglio federale. Per questi motivi, urge l'introduzione di un sistema di valutazione annua delle commissioni extraparlamentari. Un buon esempio è dato da alcuni cantoni che hanno aperto la strada riducendo in modo radicale il numero delle loro commissioni extraparlamentari. Non resta che adottare la stessa soluzione a livello federale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 7 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato i progetti di riforma dell'amministrazione. Per migliorare le strutture e i processi esistenti, ha deciso di realizzare 9 progetti a livello di amministrazione federale e 25 sotto la responsabilità dei singoli dipartimenti. I progetti interdipartimentali saranno attuati a partire dal 2006.L'esame delle commissioni extraparlamentari fa parte di questi progetti. È volto a verificare se tali commissioni siano necessarie e a esaminarne le dimensioni, la composizione e i compiti. Nella misura in cui le commissioni extraparlamentari saranno sottoposte a una valutazione, il Consiglio federale soddisfa la richiesta formulata dall'autore della mozione. Tale valutazione compete al Consiglio federale. Non è invece possibile adempiere alla richiesta di modificare la LOGA affinché le Camere federali si pronuncino annualmente, su proposta del Consiglio federale, riguardo al mantenimento delle commissioni extraparlamentari. Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sulle commissioni (RS 172.31), queste ultime "sono sia create da una legge federale o da un decreto federale, sia istituite da un atto del Consiglio federale, di un dipartimento o della Cancelleria federale, in virtù dell'articolo 57 capoverso 2 LOGA". Nei casi in cui la creazione di una commissione extraparlamentare richiede una base legale, la questione del mantenimento della stessa andrebbe sottoposta al Parlamento in forma di proposta di modifica legislativa. Se non è necessaria una legge federale, l'esame di tale questione rimane tuttavia di competenza del Consiglio federale. Inoltre, l'esigenza di un esame annuale è eccessiva e troppo restrittiva rispetto allo scopo perseguito dal progetto di riforma. La necessità di mantenere le commissioni extraparlamentari deve invece essere riesaminata ogni quattro anni in occasione del loro rinnovo integrale.