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05.3905 · Mozione · 2005-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere il disciplinamento dell'attività peritale medica in materia di invalidità nel settore dell'assicurazione sociale e di modificare l'articolo 44 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) come segue:

Se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, quest'ultimo deve essere specialmente formato e autorizzato a svolgere tale attività secondo la LPMed (legge federale sulle professioni mediche universitarie). L'assicuratore ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito proposto per motivi fondati.

Begründung

Soprattutto nell'ambito delle conseguenze non oggettivabili di un infortunio, trascorre troppo tempo prima che il danneggiato e chi deve assumere i costi (assicurazioni LAINF o responsabilità civile) giungano a un accordo sulla persona o l'istituzione incaricate di effettuare la perizia. Spesso, in ultima analisi, è proprio dall'esito di questa trattativa sulla scelta del perito che dipendono fortemente l'ammissione del nesso causale tra l'infortunio e i disturbi accusati dall'infortunato nonché l'estensione di tale nesso. Maggiore è l'investimento di energie delle due parti in questo processo, minore risulta il numero di medici qualificati che ancora si mettono a disposizione per l'esecuzione della perizia. Se tale compito sarà riservato a medici che hanno acquisito una formazione specifica e appositamente autorizzati, il suddetto contrasto potrà essere evitato e con esso anche la relativa perdita di tempo. Inoltre potrà essere notevolmente abbreviata la procedura amministrativa prevista nella LAINF - che prevede la possibilità di ricorso fino al Tribunale federale delle assicurazioni - anche nei casi che riguardano la scelta di un perito.

Il tipo di perfezionamento e la sua estensione devono essere stabiliti nel quadro della legge sulle professioni mediche universitarie. Spetterà a gruppi di specialisti appurare se già dall'inizio sia necessario un ciclo di studio finalizzato all'ottenimento di un diploma (con titolo specialistico FMH) ai sensi dell'articolo 24 della nuova legge sulle professione mediche universitarie. La società di medicina Swiss Insurance Medicine sta elaborando i corrispondenti curricoli formativi. L'obiettivo a medio termine è quello di riservare a specialisti che hanno acquisito la suddetta formazione supplementare il compito di eseguire perizie. L'attività peritale risulterà così valorizzata perché esercitata con professionalità. Inoltre le perizie non dovranno essere effettuate da un medico implicato precedentemente nel processo terapeutico concernente una persona oggetto della perizia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La perizia di cui all'articolo 44 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) ha lo scopo di permettere all'assicuratore di chiarire lo stato dei fatti su cui intende fondare la propria decisione. L'assicuratore che fa ricorso a una tale perizia deve comunicare il nome dell'esperto alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

La mozione mira a meglio definire le qualifiche delle persone abilitate a svolgere una perizia. Secondo i criteri fissati nell'intervento queste persone devono aver seguito una formazione speciale e ottenuto un'autorizzazione a svolgere tale attività ai sensi della futura legge federale sulla professioni mediche universitarie (LPMed).

Attualmente l'INSAI, l'assicurazione invalidità (AI) e l'assicurazione militare dispongono di servizi medici interdisciplinari competenti. I servizi medici regionali dell'AI sono specializzati, in particolare, in medicina interna o generale, ortopedia, reumatologia, pediatria e psichiatria. Inoltre, l'AI ha stipulato con ospedali o altre istituzioni appropriate accordi che prevedono la creazione di servizi d'accertamento medico (SAM) incaricati di svolgere esami medici che permettono di decidere se sussiste il diritto alla prestazione. Altre società di assicurazione possono rivolgersi a tali servizi, la cui obiettività e le cui conoscenze non sono messe in dubbio dal Tribunale federale delle assicurazioni, che riconosce alle loro perizie un pieno valore probatorio.

Bisogna riconoscere che, a seconda dei settori di competenza, il numero di esperti di alto livello può risultare molto esiguo. Prima che un caso venga trattato da un esperto bisogna attendere spesso diversi mesi. Esigere dagli esperti ulteriori qualifiche mediante una modifica di legge servirà solo ad allungare i tempi necessari per lo svolgimento di una perizia. Come sottolineato nella mozione, in Svizzera vi sono uffici che stanno elaborando curricoli formativi in vista dell'entrata in vigore, presumibilmente nel 2008, della LPMed. Prima d'imporre tali curricoli occorre far trascorrere del tempo per verificarne la validità. Non è quindi necessario disciplinare ulteriormente l'ambito delle perizie.

D'altronde la LPGA non limita il campo d'applicazione delle perizie al solo ambito medico. L'assicuratore può richiedere una perizia, ad esempio, su un problema tecnico sorto nel corso della valutazione della responsabilità nel caso di un incidente automobilistico. Vi sono anche perizie di economia aziendale o sulla valutazione salariale di una professione svolte nel quadro di misure di reinserimento professionale.

Fissando criteri solo per gli esperti medici, la mozione limita indirettamente il campo d'applicazione della perizia. Se la mozione fosse accettata, gli assicuratori o le parti potrebbero richiedere unicamente perizie mediche. Tuttavia, il ricorso a periti è legittimo e utile anche in altri campi. Per questo motivo la mozione va respinta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.