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06.1001 · Interrogazione · 2006-03-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 10 dell'ordinanza sul tabacco (OTab), entrata in vigore il 1° novembre 2004, chi fabbrica o importa prodotti del tabacco è tenuto a fornire all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) un elenco delle sostanze aggiunte al tabacco greggio e ad altre componenti come ad esempio carta, colle e filtro.

L'UFSP rende i dati accessibili al pubblico.

In base all'articolo 21 OTab i summenzionati elenchi sono stati inoltrati all'UFSP per la prima volta entro il 30 settembre 2005.

Da un comunicato stampa del 14 febbraio 2006 dell'UFSP abbiamo appreso che, analizzando per la prima volta il contenuto delle sigarette vendute in Svizzera (campione analizzato: 32 marche di sigarette), è stata riscontrata la presenza d'additivi vietati su 48 additivi identificati. Trattasi d'agenti umidificanti, di solventi e conservati vietati dall' OTab.

Il disciplinamento degli additivi ammessi rispettivamente vietati è di competenza della Confederazione.

Considerato subdolo il comportamento delle case produttrici di sigarette che arricchiscono il prodotto con additivi che aumentano la dipendenza dal consumo di sigarette e ne incrementano la tossicità, considerato che anche la Confederazione lucra sul consumo di sigarette e che gli interessi economici privati in gioco sono ingenti, considerato inoltre che, in un clima di crescente colpevolizzazione dei fumatori, appare indispensabile informare correttamente i consumatori ed evitare atteggiamenti ambigui o compiacenti da parte dell'ente pubblico regolatore mi permetto di porre i seguenti quesiti:

1. I 48 additivi riscontrati dall'analisi effettuata dal reparto di medicina legale della clinica universitaria Charité di Berlino, seppur riferiti a un campione di sigarette presenti sul mercato svizzero negli anni dal 2001 al 2003, sono stati correttamente indicati negli elenchi presentati dai fabbricanti e dagli importatori svizzeri entro il 30 settembre ultimo scorso?

2. Se ciò non è avvenuto, come intende procedere il Consiglio federale e quali penalità sono previste, considerato che l'ordinanza è a proposito silente? Non verrà rinnovata l'autorizzazione alla commercializzazione?

3. Come e quando i dati a disposizione dell'UFSP saranno accessibili al pubblico?

4. Come si pone la nostra legislazione sugli additivi vietati rispetto a quella vigente nell'Unione europea?

5. Il Consiglio federale come intende concretamente collaborare con l'Unione europea?

6. Quale obiettivo temporale si è fissato il Consiglio federale per una revisione dell'OTab in merito alle norme sugli additivi, ritenuto che nel maggio 2006 saranno disponibili i risultati di ulteriori analisi?

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza del 27 ottobre 2004 sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (OTab; RS 817.06), che poggia sulla legge sulle derrate alimentari, disciplina gli additivi autorizzati nei prodotti del tabacco. Essa obbliga fabbricanti e importatori a notificare annualmente gli additivi in questione all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) competente. Con la pubblicazione di questi dati, i consumatori possono essere informati meglio sui prodotti e le autorità in grado di valutare meglio gli eventuali rischi che essi comportano. Attualmente queste informazioni sono in via di rilevamento. Inoltre, l'UFSP, nell'ambito di una ricerca scientifica, ha analizzato per la prima volta gli additivi contenuti nelle sigarette presenti sul mercato svizzero e pubblicato un rapporto in merito il 14 febbraio 2006.

1. Non è ancora possibile fornire una risposta per tutte le marche di sigarette in quanto non è ancora disponibile la seconda parte dell'analisi e il rilevamento e la valutazione dei dati annunciati non sono ancora stati conclusi. Da una prima prova campione su 5 delle 32 marche di sigarette più importanti analizzate è risultato che per nessun prodotto sono state notificate tutte le sostanze riscontrate. In un caso, fino alla scadenza del secondo termine di diffida, il 15 marzo 2006, non è pervenuta alcuna notifica. In quattro casi, solo parte delle sostanze riscontrate è stata notificata. Tuttavia per questi prodotti sono stati segnalati correttamene altri additivi che non erano ancora stati rilevati dalla ricerca effettuata.

2. I prodotti del tabacco non sono soggetti ad autorizzazione. Per l'infrazione dell'obbligo di notifica non sono previste sanzioni penali specifiche. Potrebbe essere applicato in tali casi soltanto l'articolo 292 del Codice penale svizzero che prevede l'arresto o la multa per chi non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente. Ma se il cantone competente constata nell'ambito di controlli che sul mercato sono presenti prodotti non conformi, questi ultimi vengono contestati e se necessario ritirati dal commercio.

3. Al fine di garantire un accesso facilitato ai dati, l'UFSP sta preparando la loro pubblicazione in Internet. La data precisa della pubblicazione non è ancora stata fissata in quanto non tutte le ditte soggette all'obbligo di notifica hanno fatto pervenire in modo completo le informazioni necessarie.

4. Non esistono disposizioni armonizzate a livello di UE in materia di additivi nei prodotti del tabacco; ogni singolo Stato membro ha emanato disposizioni proprie. Tuttavia, nel 2001, la Commissione dell'UE si era prefissata di pubblicare una lista degli additivi autorizzati nei prodotti del tabacco entro la fine del 2004. Ma il rilevamento di questi dati negli Stati membri dell'UE in base alla direttiva sui prodotti del tabacco non ha dato finora i risultati sperati e la lista degli additivi non è ancora disponibile.

5. La Confederazione collabora con la UE soprattutto a livello tecnico. L'Amministrazione federale delle dogane è attiva nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale per la lotta al contrabbando. L'UFSP, assistito dai laboratori cantonali, partecipa a esperimenti in comune a livello europeo per il controllo dei valori limite legali (ad es. il catrame). Si garantisce in tal modo la qualità dell'esecuzione cantonale dell'OTab.

Nel febbraio del 2006, la Confederazione ha proposto alla Commissione dell'UE e alle autorità tedesche preposte alla tutela dei consumatori di estendere la collaborazione tecnica al campo degli additivi. In seguito, il Consiglio federale ha manifestato l'intenzione di ratificare la Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco del 21 maggio 2003 al fine di estendere la collaborazione con l'UE e altri Stati a livello tecnico ma anche a livello scientifico e strategico.

6. Per una revisione parziale dell'OTab non è stata ancora fissata alcuna data definitiva in quanto essa dipende non solo dai risultati del progetto di ricerca ma anche dagli sviluppi legislativi nell'UE.

Risposta del Consiglio federale.