06.3312 · Mozione · 2006-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di garantire che il Forum per l'integrazione delle migranti e dei migranti (FIMM Svizzera) disponga di mezzi finanziari stabili e della libertà d'espressione indispensabile per una fattiva partecipazione alla politica svizzera.
Begründung
La Confederazione ha disdetto in maggio con effetto retroattivo al 1°gennaio 2006 il contratto di prestazione che garantiva al FIMM una sovvenzione annua di 300 000 franchi. Il FIMM potrà contare su sovvenzioni, ma soltanto per progetti particolari. L'impegno del FIMM nella campagna a favore delle naturalizzazioni agevolate - sostenuto con mezzi propri e senza l'appoggio finanziario della Confederazione - ha avuto un ruolo decisivo in questa decisione. Al FIMM - in quanto ONG sovvenzionata dalla Confederazione - è stato quindi imposto di astenersi da qualsivoglia attività propagandistica, sia essa a favore o contro un progetto di legge.
L'integrazione tra la popolazione indigena e quella straniera è fondamentale per il futuro del nostro Paese. Nei suoi cinque anni d'attività il FIMM è diventato il principale rappresentante delle organizzazioni di migranti in Svizzera le quali raggruppano una cinquantina di nazionalità. L'attività del FIMM è stata valutata positivamente dalla Commissione federale degli stranieri.
Il fatto di privare il FIMM di un contributo regolare o perlomeno di ridurlo rispetto all'importo iniziale indebolisce e destabilizza la struttura dell'organizzazione, rendendo difficile un'azione coerente a lunga scadenza. Questa situazione porta a indebolire un partner indispensabile della politica d'integrazione del nostro Paese per promuovere una vera politica d'integrazione civile, sociale, culturale ed economica. Una tale politica non ha senso se non si riconosce il contributo attivo delle comunità straniere nella vita della Svizzera e la loro partecipazione alle discussioni politiche in corso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'articolo 25a della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20), la Confederazione può versare sussidi per l'integrazione sociale degli stranieri. La procedura di domanda è retta dall'ordinanza del 13 settembre 2000 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) e dalla documentazione relativa alla domanda di sussidi.
Nel quadro del programma di promovimento dell'integrazione della Confederazione non è dato un diritto garantito per legge all'ottenimento di un contributo finanziario. Sono appoggiati di principio solo i progetti che promuovono l'integrazione degli stranieri nel quadro dei punti fondamentali stabiliti. Il finanziamento di strutture costituisce un'eccezione e viene concesso solo quale contributo a breve termine per la fase costitutiva.
Ai sensi di tale aiuto iniziale e a breve termine, il Forum per l'integrazione delle migranti e dei migranti (FIMM) ha beneficiato sin dalla sua fondazione nel 2001 e per cinque anni di un finanziamento strutturale. Il FIMM ha tuttora la possibilità di sollecitare un contributo finanziario a progetti concreti di promovimento dell'integrazione. I sussidi sono versati in funzione di un obiettivo prestabilito e vanno impiegati per le prestazioni convenute. È quanto sottolineato dal Consiglio federale già nella sua risposta all'interpellanza Reimann (05.3788 Impiego discutibile dei sussidi federali da parte dell'ONG FIMM Svizzera). Considerate queste premesse chiare, non può essere questione di violazione della libertà d'espressione del FIMM.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.