Trasparenza e sicurezza in materia di gestione degli averi del secondo pilastro
06.3424 · Interpellanza urgente · 2006-09-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende migliorare in generale la vigilanza sul secondo pilastro, soprattutto per quanto riguarda il reddito e la sostanza dei gestori delle casse pensioni?
2. Condivide il parere secondo cui occorrerebbe disciplinare per legge le pratiche parallele dei gestori patrimoniali degli istituti di previdenza, in particolare istituendo la vigilanza e imponendo l'obbligo della dichiarazione?
3. Sostiene le misure che la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati intende introdurre nel quadro della revisione totale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge su Publica)?
4. È disposto a far luce, da un lato, sulle circostanze riguardanti l'acquisto da parte di Publica di azioni Swissfirst per il proprio deposito titoli e, dall'altro, sulla titolarità da parte di un ex asset manager di Publica di un conto personale presso Swissfirst sul quale sarebbero state versate ingenti somme?
5. Il Consiglio federale concorda sulla necessità di misure urgenti per ripristinare la fiducia dei cittadini nel secondo pilastro?
Begründung
Diverse casse pensioni hanno palesemente avuto un ruolo centrale nella fusione dei due istituti bancari Swissfirst e Bank am Bellevue, nell'autunno 2005. È emerso che alcuni gestori patrimoniali delle casse coinvolte avrebbero tratto profitto dalla fusione mediante transazioni private. Alle casse, invece, sono sfuggiti guadagni potenziali di svariati milioni di franchi. Mentre alcuni gestori patrimoniali di casse pensioni hanno realizzato guadagni consistenti e accumulato in breve tempo fortune considerevoli grazie a investimenti a titolo privato, gli interessi degli assicurati - e dei loro averi, perché è di questi che si tratta in ultima analisi - sono stati negletti. Il Consiglio federale dovrebbe riflettere in particolare sul fatto che anche ex dipendenti di Publica sono sospettati di simili irregolarità. Resta da chiarire se quello di Swissfirst è un caso isolato o se si tratta della punta dell'iceberg.
Non esiste attualmente alcuna disposizione legale che consenta di prevenire comportamenti di questo tipo. Le stesse autorità pubbliche di vigilanza non dispongono delle competenze o delle risorse necessarie. Mentre negli ultimi anni la piazza finanziaria ha visto migliorare notevolmente la propria reputazione grazie ad una legislazione più rigida e ad un'autorità di vigilanza competente, nel settore delle casse pensioni non è stato fatto nulla di simile. Lo stesso presidente della Banca nazionale, Jean-Pierre Roth, ha deplorato il fatto che mentre le persone che investono per conto degli istituti bancari sottostanno a regole ben precise, la vigilanza cantonale sugli istituti di previdenza è inefficace e le autorità di vigilanza hanno un'influenza insufficiente sull'operato delle casse.
Nell'ambito dell'imminente revisione totale della legge su Publica, il Consiglio federale non ha previsto alcuna disposizione che consenta di rimediare a questa situazione. Occorrerebbe, ad esempio, obbligare i gestori patrimoniali a dichiarare i propri rapporti e affari bancari. I consigli di fondazione degli istituti di previdenza e le istituzioni pubbliche, dal canto loro, dovrebbero poterne prendere atto in caso di bisogno. L'evoluzione dei redditi e del patrimonio nonché le transazioni private dei fiduciari che gestiscono i fondi delle casse pensioni dovrebbero rispondere al principio della trasparenza così come il patrimonio delle casse pensioni. È dunque necessario adeguare immediatamente la LPP e la legge su Publica.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 5 luglio 2006, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla riforma strutturale della previdenza professionale, che finirà il 31 ottobre 2006. Il progetto di revisione prevede in particolare il potenziamento della vigilanza e dell'alta vigilanza grazie alla cantonalizzazione o alla regionalizzazione della vigilanza diretta. Inoltre prevede la creazione di una commissione federale di alta vigilanza incaricata di emanare le regole e i principi da seguire per l'insieme delle autorità di vigilanza.
La normativa vigente tesa a tutelare gli interessi degli assicurati stipula che le persone e le istituzioni che gestiscono ed amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza possono concludere affari per conto proprio a condizione che questi non siano stati espressamente vietati dalla cassa pensioni e non siano abusivi. Segnatamente sono considerati comportamento abusivo i reati di insider, le operazioni di front running e, a certe condizioni, le operazioni di parellel running. Nei confronti degli amministratori delle casse la legge esige unicamente che dichiarino i vantaggi di cui usufruiscono grazie alla loro attività. Tuttavia, in caso di vantaggi patrimoniali nel quadro della loro attività di gestione non è prevista alcuna sanzione al di fuori di quanto stabilito dal diritto penale. È dunque necessario regolamentare le attività degli amministratori delle casse, in particolare per quanto concerne la buona reputazione, le operazioni svolte per conto proprio, i conflitti d'interesse e le azioni irreprensibili nella gestione delle casse. Vanno fissati le restrizioni e gli obblighi imposti agli amministratori di casse pensioni, ma anche gli strumenti per poter intervenire contro questi ultimi a livello degli organi supremi delle casse e delle autorità di vigilanza.
Prima di modificare la legge sarebbe in ogni caso opportuno attendere le proposte e le opinioni dei partecipanti alla procedura di consultazione.
2. Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore dell'interpellanza, secondo cui gli affari paralleli dovrebbero essere meglio disciplinati a livello di legge o persino vietati. Un loro divieto permetterebbe di aumentare la trasparenza e la chiarezza per quanto concerne la gestione del patrimonio e di semplificarne il controllo.
3. Per principio il Consiglio federale sostiene i provvedimenti tesi ad aumentare la trasparenza. Tuttavia, un obbligo di pubblicità non costituisce di per sé un provvedimento sufficiente. Provoca semplicemente un accumulo di documenti che non impedisce necessariamente conflitti d'interesse indesiderati. Inoltre va stabilito quale comportamento e quali attività sono permessi o vietati e come vengono definiti i limiti. Solo così l'organo di revisione può procedere a controlli mirati. In questo contesto vanno rivisti anche il ruolo e il campo di attività dell'organo di revisione.
4. Dopo che i media hanno reso noto l'affare Swissfirst ed è stato rivelato che era coinvolta anche Publica, l'UFAS, quale autorità di vigilanza, ha contattato quest'ultima ed esaminato il mandato assegnato dalla cassa pensioni ad una società di revisione indipendente al fine di chiarire i fatti. L'UFAS ha inoltre formulato ulteriori domande rilevanti per l'autorità di vigilanza. Publica ha accolto le domande precisando che avrebbe informato in modo esaustivo l'autorità di vigilanza sull'andamento e sui risultati dell'indagine.
Già prima dell'affare Swissfirst, dunque indipendentemente da quest'ultimo, l'autorità di vigilanza ha richiesto, nel quadro del bilancio 2005 di Publica, una conferma per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di lealtà nell'amministrazione del patrimonio, incluso un elenco delle persone e delle imprese che devono rimettere tale conferma. Sia il rapporto dell'organo di revisione che l'elenco summenzionato sono stati inoltrati. Tutti gli interpellati hanno trasmesso una conferma. L'autorità di vigilanza verifica se, oltre al rapporto dell'organo di revisione, vadano esaminati altri provvedimenti.
5. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza. Da fine ottobre, una volta conclusasi la procedura di consultazione sulla riforma strutturale della previdenza professionale, si occuperà di questo problema in modo approfondito. La procedura in corso offre sufficienti occasioni per esaminare e proporre provvedimenti supplementari.
Risposta del Consiglio federale.