06.3572 · Interpellanza · 2006-10-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La nuova impostazione della perequazione finanziaria (NPC) prevede il trasferimento della competenza per il finanziamento delle case per invalidi dall'AI ai cantoni. Nel frattempo, alcuni cantoni hanno inserito queste istituzioni nell'elenco delle case di cura. A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. È al corrente di questo problema? Come giudica il fatto che i cantoni riversino su terzi, ovvero sugli assicuratori malattie, i costi per il finanziamento delle case per invalidi?
2. Quali ripercussioni ha questo provvedimento sugli ospiti delle istituzioni in questione?
3. Se i cantoni continuano a seguire questa prassi, di quanto potrebbero aumentare i costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dunque i premi?
4. Con quali provvedimenti intende contenere questo fenomeno?
Begründung
Nel quadro della legislazione di esecuzione della NPC, le prestazioni collettive dell'AI sono disciplinate nella legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn). Finora è stata l'AI a pagare queste prestazioni alle istituzioni (1,8 miliardi di franchi circa nel 2003). Con la NPC e la LIPIn la responsabilità tecnica e finanziaria per l'integrazione di persone invalide passerà nelle mani dei cantoni, che saranno tenuti a garantire un'offerta di istituzioni adeguata ai bisogni nonché il relativo finanziamento.
Per la Confederazione e l'insieme dei cantoni il bilancio globale risultante dal passaggio alla NPC dovrebbe essere in pareggio. Il finanziamento di nuovi compiti nel quadro della NPC non può essere riversato su terzi. Questo è però esattamente quanto cercano di fare certi cantoni con il finanziamento delle case per invalidi. Infatti, inserendo queste ultime nell'elenco delle case di cura, scaricano i relativi costi sull'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se la tendenza dovesse confermarsi, ci si dovrà attendere un incremento dei costi per gli assicuratori malattie e dunque dei premi a carico degli assicurati. Una tale conseguenza non rientrava di certo negli scopi della NPC e della legislazione di esecuzione. Le eventuali lacune legali che permettono questo riversamento dei costi, in sé non voluto, dai cantoni all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie vanno eliminate.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il problema segnalato dall'autrice dell'interpellanza è noto al Consiglio federale, che non sa però quanto sia diffuso il fenomeno dell'inserimento di case per invalidi negli elenchi delle case di cura da parte dei cantoni. L'unico caso di cui è a conoscenza è quello del cantone di Glarona, nel cui elenco figurano due case per invalidi. Queste sono però elencate separatamente e dichiarate esplicitamente quali "Case per invalidi AI", ragion per cui la loro iscrizione nell'elenco ha carattere puramente informativo.
Nella legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) le case per invalidi non sono menzionate esplicitamente quali fornitori di prestazioni. Possono essere considerati "case di cura" gli istituti o i loro reparti che, conformemente all'articolo 39 capoverso 3 LAMal, dispensano cure, assistenza medica e misure di riabilitazione per pazienti lungodegenti. Se una casa per invalidi adempie le condizioni dell'articolo 39 capoversi 1 e 3 LAMal, è possibile e lecito inserire l'istituto o un suo singolo reparto nell'elenco delle case di cura. Tuttavia, l'assicurazione malattie prende a carico unicamente le prestazioni definite dalla LAMal e finalizzate alla cura di malattie. Per la degenza in casa di cura, l'assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale, ossia le prestazioni dell'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Non sono invece rimborsate le spese di degenza (art. 50 LAMal).
Nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), la competenza per il finanziamento delle case per invalidi sarà trasferita dall'assicurazione invalidità ai cantoni. In questo contesto i cantoni potrebbero avere interesse a che le prestazioni delle case per invalidi siano finanziate, nel limite del possibile, tramite l'assicurazione malattie. Dato il quadro legale illustrato più sopra, il Consiglio federale ritiene però che non vi siano molte possibilità di riversare sull'assicurazione malattie i costi delle prestazioni delle case per invalidi. Se questo dovesse avvenire, si applicherebbero le disposizioni generali della LAMal sull'obbligo di prestazione e il rimborso delle spese (p. es. la riscossione di una partecipazione ai costi).
3. Come già spiegato, il Consiglio federale non è a conoscenza dell'effettiva diffusione di questa "prassi" e inoltre, per quanto concerne la LAMal, è necessario valutare i singoli casi, distinguendo le prestazioni che devono essere rimborsate dall'assicurazione malattie dalle altre. Non è pertanto possibile prevedere se e in che misura vi saranno costi supplementari. Il Consiglio federale prevede che in generale i cantoni si assumeranno le responsabilità derivanti dalle loro nuove competenze e non riverseranno costi sull'assicurazione malattie. Secondo la logica della NPC, i cantoni dovranno farsi carico dei costi finora sostenuti dall'AI per la costruzione e l'esercizio delle case per invalidi.
4. Secondo il Consiglio federale attualmente non vi sono lacune a livello legislativo. Inoltre, nell'ambito della LAMal gli assicuratori hanno la possibilità di interporre ricorso se un governo cantonale decidesse di inserire case per invalidi nell'elenco delle case di cura e di valutare nei singoli casi l'obbligo di prestazione. Il Consiglio federale continuerà però a seguire gli sviluppi e, se necessario, adotterà i necessari provvedimenti.
Risposta del Consiglio federale.