Nessuno svantaggio per il personale federale in caso di malattia
06.3698 · Mozione · 2006-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a inserire nell'ordinanza sul personale federale una disposizione affinché gli impiegati della Confederazione, che dopo essere stati licenziati sono inabili al lavoro, ottengano l'80 per cento del vecchio stipendio, fino a quando non ricevano una rendita AI o una rendita della previdenza professionale.
Begründung
Da alcuni anni, gli impiegati dell'amministrazione federale che, per motivi di salute, non sono più in grado di fornire le prestazioni richieste sono licenziati. Questo può accadere anche ai collaboratori di lunga data che, ad esempio, si ammalano di cancro o sono colpiti da "burn out". Nella peggiore delle ipotesi essi sono licenziati allo scadere della protezione dalla disdetta, che copre un periodo di 180 giorni. In tal modo, a un anno dall'insorgere della malattia lo stipendio non è più versato.
Gli interessati possono subire gravi conseguenze economiche e sociali. Se essi non percepiscono una pensione AI di Publica, più tardi non avranno diritto nemmeno a rendite di vecchiaia.
In casi simili, nell'economica privata lo stipendio è solitamente pagato da un'assicurazione d'indennità giornaliera per un periodo di 720 giorni. Nei casi gravi l'assicurazione d'indennità giornaliera è sostituita dall'AI e nei casi meno gravi le persone sono di nuovo abili al lavoro. Gli impiegati della Confederazione non hanno questa sicurezza! Sebbene si tratti di pochi casi all'anno, per le persone interessate la situazione è molto logorante. Con una garanzia dello stipendio nell'ambito della consueta assicurazione d'indennità giornaliera - che la Confederazione è altresì libera di stipulare - si potrebbe diminuire la pressione economica sulle persone interessate quanto basta per permettere loro di reintegrarsi nella vita professionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella Confederazione, ai licenziamenti in caso di inabilità al lavoro si applicano le disposizioni vigenti nel settore privato (art. 6 cpv. 2 legge sul personale federale; LPers). La Confederazione deve in particolare rispettare i termini di protezione dalla disdetta (compresi fra 30 e 180 giorni in base al numero di anni di servizio secondo l'art. 336c cpv. 1 lett. b CO) e i termini di disdetta (compresi fra tre e sei mesi a dipendenza del numero di anni di servizio secondo l'art. 12 cpv. 3-5 LPers). Entrambi sono termini minimi previsti dalla legge.
La decisione di licenziare un impiegato compete al datore di lavoro, ossia ai dipartimenti e agli uffici dell'amministrazione federale. Il datore di lavoro prende la propria decisione tenendo conto delle circostanze specifiche. In particolare, allo scadere dei termini di protezione dalla disdetta esso può rinunciare a disdire il rapporto di lavoro o, prima di disdirlo, può aspettare che siano rese note le decisioni dell'AI e di Publica sul versamento di prestazioni. Il datore di lavoro pronuncia una decisione suscettibile di ricorso se i tentativi volti a raggiungere un'intesa sono falliti (art. 13 cpv. 3 e art. 34 cpv. 1 LPers). Contrariamente a quanto affermato nella motivazione, la Confederazione non licenzia sistematicamente gli impiegati che, per motivi di salute, non sono più in grado di fornire le prestazioni richieste.
2. Finché il rapporto di lavoro sussiste, gli impiegati che, senza colpa, non sono in grado di lavorare hanno diritto allo stipendio in caso di malattia anche presso la Confederazione. Le prestazioni che la Confederazione versa in questi casi non sono inferiori a quelle versate nel settore privato.
Nell'amministrazione federale il diritto allo stipendio in caso di malattia dura due anni (100 per cento dello stipendio il primo anno, 90 per cento il secondo anno). L'amministrazione federale può continuare a pagare il 90 per cento dello stipendio in casi eccezionali debitamente motivati, fino al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, al più tardi tuttavia per ulteriori dodici mesi (art. 56 ordinanza sul personale federale; OPers).
In ogni caso il diritto allo stipendio termina nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Dopodiché l'amministrazione federale non è tenuta a versare né lo stipendio, né lo stipendio in caso di malattia. Pertanto il diritto alle prestazioni termina anche se la Confederazione, una volta scaduti i termini di protezione dalla disdetta, risolve i rapporti di lavoro prima della fine del periodo di due anni (eccezionalmente di tre anni) previsto dall'articolo 56 OPers. Dopo la fine del rapporto di lavoro, non sussiste più né l'obbligo di versare prestazioni né la base legale per il versamento volontario di prestazioni.
Questo vale però solo se la disdetta non è abusiva ai sensi dell'articolo 336 CO. La disdetta è abusiva, ad esempio, se è data soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro (art. 336 cpv. 1 lett. c CO). Una di queste pretese è la continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia di cui all'articolo 56 OPers. Il datore di lavoro non può sciogliere il rapporto di lavoro unicamente per sottrarsi all'obbligo di continuare a pagare lo stipendio. Tuttavia, se poco prima che la malattia insorga sussistono motivi di disdetta, quali la violazione di importanti obblighi legali o contrattuali oppure la mancanza di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile, il datore di lavoro può dare la disdetta anche a un impiegato malato e rioccuparne il posto.
Il Tribunale federale amministrativo ha confermato tale prassi dell'amministrazione nelle sentenze A-411/2007 del 25 giugno 2007 e A-499/2007 del 20 settembre 2007. La richiesta dell'autrice della mozione non può essere soddisfatta mediante una semplice modifica dell'OPers; una disposizione dell'OPers che vincoli la Confederazione a versare lo stipendio o lo stipendio in caso di malattia anche a ex-impiegati licenziati sarebbe contraria alla legge.
3. Il Consiglio federale intende procedere a una revisione della legge sul personale federale (LPers). Nel quadro di questa revisione, esso intende autorizzare i datori di lavoro della Confederazione a introdurre un'assicurazione per indennità giornaliere. La nuova LPers permetterà di versare le indennità giornaliere in caso di malattia (prestazioni d'assicurazione) anche dopo la fine del rapporto di lavoro. I datori di lavoro della Confederazione (ai sensi dell'art. 3 LPers: la Posta, le FFS, i PF, il Consiglio federale per l'amministrazione, il Tribunale federale e il Parlamento) saranno così in grado di adempiere la richiesta dell'autrice della mozione, concludendo un'assicurazione per indennità giornaliere in caso di malattia che prevede il versamento di prestazioni anche dopo la fine del rapporto di lavoro.
4. Conformemente al progetto di revisione della LPers, tutti i datori di lavoro della Confederazione dovranno stabilire se intendono stipulare una simile assicurazione e se questa assicurazione deve prevedere prestazioni anche dopo la fine del rapporto di lavoro (con le relative ripercussioni sui premi assicurativi). A tempo debito essi valuteranno la soluzione che si addice al loro settore di responsabilità. In quest'ottica sarà opportuno soppesare soprattutto i vantaggi e i costi di un'assicurazione per indennità giornaliere in caso di malattia.
Il progetto di revisione della LPers fornisce ai datori di lavoro della Confederazione, in particolare al Consiglio federale per quanto riguarda i rapporti di lavoro in seno all'amministrazione, la possibilità di soddisfare la richiesta dell'autrice della mozione. Una garanzia legale dello stipendio ai sensi della mozione non è invece prevista nel progetto di revisione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.