06.3823 · Interpellanza · 2006-12-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Negli anni Novanta le pressioni esercitate dal Parlamento e dalle cerchie del settore della formazione hanno indotto il Consiglio federale a sostenere più attivamente la formazione continua. Negli ultimi anni questo impegno era venuto meno. Fortunatamente, le nuove disposizioni costituzionali sulla formazione approvate in votazione popolare obbligano il Consiglio federale a riprendere l'iniziativa. A seguito della votazione del maggio 2006, il Dipartimento federale dell'interno ha commissionato uno studio per valutare le esigenze in materia di formazione continua (Sybille Reichert, "Formation continue universitaire en Suisse, Etat des lieux et perspectives dans le contexte européen", 31 luglio 2006).
Lo studio giunge alla conclusione che nel settore della formazione continua è necessario moltiplicare gli sforzi. La domanda di formazione continua è destinata a crescere con l'aumento della quota di popolazione con un diploma universitario, perché il desiderio di formarsi è più forte nelle persone che hanno condotto studi superiori. In effetti, solo l'11 per cento delle persone con un'istruzione di base partecipano a programmi di formazione continua professionale. La Svizzera figura tra i Paesi nei quali il divario nell'accesso alla formazione continua tra persone con e senza titoli di studio superiore è più forte. Una persona con un diploma di livello terziario ha 5,7 probabilità in più di seguire una formazione continua rispetto a una persona con una formazione di base. Inoltre, nei corsi di formazione continua professionale le donne restano notevolmente sottorappresentate.
Alla luce di queste considerazioni invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali misure intende adottare a favore delle istituzioni pubbliche attive nella formazione continua, in particolare le università, per rafforzare l'offerta di corsi? A tal proposito non ritiene che il numero di partecipanti ai corsi di formazione continua nelle università debba essere contabilizzato e adottato quale indicatore per il calcolo dei sussidi da versare alle scuole universitarie?
2. Non considera opportuno istituire un fondo per la formazione continua professionale per finanziare progetti con ricadute pubbliche che oltrepassano di gran lunga gli interessi privati (ad es. progetti legati al reinserimento professionale)?
3. Che cosa intende fare per attenuare il divario nell'accesso alla formazione professionale?
4. Quali misure intende adottare per migliorare l'accesso delle donne alla formazione continua professionale?
5. Come intende agire affinché il corso bachelor-master e il corso di formazione continua rientrino in un piano generale di formazione?
6. Come intende armonizzare l'offerta di formazione continua professionale tra cantoni e regioni?
Stellungnahme des Bundesrates
Anche il Consiglio federale ritiene che nella moderna società del sapere la formazione continua professionale svolga un ruolo essenziale e che sia necessario intervenire in alcuni settori della formazione professionale. L'articolo 64a della Costituzione federale, accolto nel maggio 2006 con le nuove disposizioni costituzionali sulla formazione, conferisce alla Confederazione la competenza di promuovere la formazione continua e di emanare i principi su questa materia. La formazione continua presso le scuole universitarie non ricade tuttavia sotto questo articolo, ma sotto l'articolo 63a della nuova base costituzionale assumendo pertanto una posizione particolare. Nella formazione continua presso le scuole universitarie la Confederazione detiene solo una competenza legislativa sussidiaria: può emanare disposizioni solo se non è stato possibile raggiungere gli obiettivi comuni di Confederazione e cantoni in materia di formazione continua tramite un'azione di coordinamento.
Sulle singole domande il Consiglio federale si esprime come segue:
1. In Svizzera i corsi di formazione continua sono generalmente proposti da operatori privati. Lo Stato agisce solo in via sussidiaria. Ai sensi della legge sulla formazione professionale, nella formazione professionale continua gli operatori del settore pubblico che agiscono in concorrenza con operatori non sussidiati del settore privato devono applicare prezzi di mercato alle loro offerte di formazione professionale continua (art. 11 LFPr). Sono erogati sussidi solo nei settori in cui si ritiene auspicabile vi sia un'offerta di formazione continua e che senza l'intervento statale non sarebbe proposta. Questo non è il caso delle scuole universitarie. La formazione continua a livello universitario è autosufficiente e lo resterà anche dopo la riforma dell'impostazione del panorama universitario svizzero. È ipotizzabile, grazie a una nuova base legale, considerare il numero dei partecipanti ai corsi di formazione continua universitari quale criterio supplementare per disciplinare il finanziamento delle scuole universitarie. Una simile misura dovrebbe essere tuttavia decisa dalla futura Conferenza svizzera delle scuole universitarie (nella quale sono rappresentati anche i cantoni). Considerato che le scuole universitarie stabiliscono autonomamente la loro offerta di formazione continua e che operano garantendo la copertura dei costi, un simile incentivo risulta discutibile.
2.-4. Ovviamente anche nel settore della formazione continua sarà necessario continuare a finanziare determinati progetti con ricadute pubbliche che oltrepassano di gran lunga gli interessi privati. Se a tal scopo debba essere istituito un fondo per la formazione continua professionale, andrà verificato nell'ambito dei lavori preliminari per una legge federale sul perfezionamento di ampia portata sulla base delle nuove disposizioni costituzionali. Lo stesso vale anche per il divario nell'accesso alla formazione professionale e l'accesso delle donne alla formazione continua professionale.
5. È senz'altro auspicabile che anche i cicli di studio del bachelor e del master siano successivamente integrati dalla formazione continua. Vista la diversità delle esigenze e degli operatori, ma anche delle competenze legislative e la grandissima importanza che assume l'iniziativa dei privati, un piano di formazione concreto che vada oltre il principio della formazione durante l'intero arco di vita risulta improponibile. Andrebbero invece elaborate condizioni quadro favorevoli per la formazione continua generale e professionale.
6. Le offerte di formazione continua private e pubbliche nei cantoni e nelle regioni sono svariate. Se è necessario intervenire per armonizzare, lo è ancor di più per rendere trasparenti le offerte e la loro qualità. La Confederazione si adopererà in tal senso con i suoi partner nell'ambito della nuova legge menzionata all'inizio.
Risposta del Consiglio federale.