06.410 · Iniziativa parlamentare · 2006-03-24
Liquidato
Wortlaut
In base all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, inoltro la seguente iniziativa parlamentare:
Gli articoli 27 e 33 della legge sugli agenti terapeutici (o le relative ordinanze e, se necessario, gli articoli 41 e 56 della legge sull'assicurazione malattie) devono essere modificati al fine di vietare in modo più efficace la vendita di farmaci per corrispondenza, di determinare con maggiore precisione le eccezioni e di escludere i vantaggi concessi ai medici con questo metodo di distribuzione che può danneggiarne l'indipendenza quali persone che emettono la prescrizione.
Begründung
L'articolo 27 della legge sugli agenti terapeutici, che disciplina la vendita per corrispondenza, aveva dato luogo a lunghe discussioni già durante le consultazioni sulla proposta normativa. Oggi si constata che questo modo di distribuzione è aumentato in modo considerevole. Svariati grossisti, come la ditta Zur Rose, il cui capitale è in mano a medici, cercano di ampliare l'attività stabilendo contatti diretti con personale medico. Secondo le informazioni, questo, oltre ai dividendi, riceve anche un rimborso che può arrivare al 20 per cento del prezzo di acquisto o fino a 5 franchi per la prima prescrizione di un farmaco e a 3 franchi per il relativo rinnovo, se la fattura supera i 50 franchi. Inoltre la ditta Zur Rose offre in alcuni cantoni un supplemento di 5 franchi per ogni prescrizione quando il paziente ritira il farmaco nello studio medico. Questo sistema rappresenta uno stimolo a rilasciare prescrizioni e viola il principio dell'indipendenza della persona che prescrive il farmaco. In questo modo vengono creati anche per i pazienti incentivi a consumare farmaci, dato che chi si rifornisce di farmaci presso il grossista riceve una carta fedeltà che dà diritto a sconti. Di recente, anche la Migros nel cantone di Argovia ha iniziato a partecipare a questo sistema offrendo un servizio di mediazione tra i grossisti collegati a medici ed i pazienti.
Sembra che il sistema sia conforme alla legge, ma serve anche ad aggirarla. Proprio per questo, dato che il cantone di Argovia vieta la complicità tra medici e grossisti, la Migros assume questo ruolo di mediazione. Comunque, questo sviluppo non corrisponde alla volontà del legislatore né per quanto riguarda l'articolo 27, divieto di vendita per corrispondenza, né per l'articolo 33, divieto di accettare vantaggi accordati alle persone che prescrivono farmaci.
L'articolo 27 autorizza i cantoni a rilasciare permessi per ditte di vendita per corrispondenza. Con l'entrata in vigore della legge sul mercato interno, il permesso rilasciato da un unico cantone autorizza gli altri cantoni ad introdurre la stessa attività. Alcuni cantoni vietano nelle leggi sulla sanità la distribuzione di farmaci da parte dei medici, in particolare il cantone di Vaud. Il sistema della ditta Zur Rose viola gli articoli 81 e 111 della "Loi sur la santé publique" (divieto di esercitare al contempo la professione di medico e di farmacista). Si deve temere che la liberalizzazione prevista del mercato interno permetterà di aggirare ostacoli di questo tipo.
Destano preoccupazione anche i probabili effetti di questi metodi di distribuzione sulla salute della popolazione. Le ditte di vendita per corrispondenza non partecipano in alcun modo ai servizi di guardia medica locali, molto costosi, e non possono garantire l'autodeterminazione dei pazienti poiché non offrono consulenza per l'automedicazione, l'igiene e la prevenzione. In più si presentano eventuali problemi di protezione dei dati, soprattutto in presenza di mediatori come la Migros.
Le offerte dei grossisti e delle grandi catene di distribuzione per aggirare i farmacisti e per risparmiare tasse (di consulenza e di gestione del dossier) rappresentano un invito ad un tipo di consumo di farmaci che a lungo andare può essere ben più costoso.