07.1077 · Interrogazione · 2007-06-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La copertura sociale (per quanto riguarda la previdenza vecchiaia, l'invalidità e il decesso) è sensibilmente ridotta per i lavoratori ad interim non assoggettati alla LPP. Per legge l'assoggettamento è obbligatorio quando il rapporto di lavoro dura almeno tre mesi. L'UFAS, manifestamente su iniziativa del settore del lavoro temporaneo, ha ulteriormente ridotto questa protezione stabilendo che la LPP non va applicata se, in caso di ripetuti impieghi interinali, tra la fine di un rapporto di lavoro e l'inizio di quello successivo trascorrono più di due settimane. Questo modo di procedere è contrario non soltanto ai bisogni di protezione sociale, ma anche alla volontà del legislatore. Privando i lavoratori della protezione offerta dalle disposizioni legali si riduce artificialmente il costo del lavoro temporaneo, pregiudicando inoltre il lavoro fisso. A questo proposito pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Non pensa che anche i lavoratori ad interim debbano essere assoggettati alla LPP?
2. È disposto ad abrogare le direttive del 6 aprile 2006, in sé contrarie alla legge?
3. Quali altri provvedimenti possono essere adottati per garantire la copertura sociale dei lavoratori interinali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il lavoratore interinale - che per definizione è assunto solo per una durata limitata - ha l'obbligo di affiliarsi alla LPP solo se il rapporto di lavoro dura più di tre mesi (art. 1j cpv. 1 lett. b OPP2). Se il contratto di lavoro è stato concluso per una durata indeterminata, il salariato è assoggettato alla LPP a partire dal primo giorno di lavoro.
La situazione dei lavoratori interinali è stata migliorata a due livelli. In primo luogo è stata chiarita la questione del datore di lavoro: conformemente all'articolo 2 OPP 2 in vigore dal 1° gennaio 2005, in materia di previdenza professionale è considerata datore di lavoro l'agenzia di collocamento e non le singole imprese cui il salariato è di volta in volta prestato.
In secondo luogo, stando alla presa di posizione dell'UFAS del 6 aprile 2006 ("Bulletin de la prévoyance professionnelle", d/f, n. 91, del 6 aprile 2006; http://www.assurancessociales.admin.ch/
storage/documents/2530/2530_1_fr.pdf), si è assoggettati alla LPP quando la durata complessiva dei rapporti di lavoro mediati da una stessa agenzia di collocamento supera i tre mesi e non vi sono interruzioni di più di due settimane tra i singoli impieghi. Prima di questa presa di posizione, qualsiasi interruzione, di qualunque durata essa fosse, azzerava la decorrenza del termine di tre mesi. L'amministrazione ha più volte richiamato l'attenzione degli ambienti interessati dal lavoro temporaneo sul fatto che per rapporti di lavoro successivi presso lo stesso datore di lavoro non debbano essere conclusi contratti di lavoro separati in quanto ogni ulteriore rapporto di lavoro va considerato come una proroga del primo. Tuttavia, questo vale soltanto se gli intervalli tra i diversi rapporti di lavoro non sono troppo lunghi. Per questo, in risposta a numerose richieste, nella presa di posizione citata l'UFAS ha precisato che, se l'interruzione è inferiore alle due settimane, le durate dei contratti vengono sommate. Il limite di due settimane è il risultato di un compromesso concordato con gli ambienti interessati al fine di evitare problemi d'applicazione pratica. In seguito la SECO, fondandosi su questa presa di posizione, ha adeguato le direttive e il commento relativi alla legge sul collocamento (http://www.espace-emploi.ch/dateien/Private_
Arbeitsvermittlung/Aide-memoire_Quels_travailleurs_doivent_
imperativement_etr.pdf).
2./3. Convinto che le direttive citate abbiano migliorato la situazione dei lavoratori interinali, il Consiglio federale non ritiene al momento opportuno rivederle. Tuttavia, il legislatore ha conferito al governo il mandato di disciplinare l'assoggettamento alla LPP dei salariati che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata (art. 2 cpv. 4 1° periodo LPP). In adempimento a questo mandato, il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale ha incaricato l'UFAS di elaborare entro la fine dell'anno un rapporto sulla situazione particolare di queste categorie di lavoratori nella previdenza professionale. Le conclusioni del rapporto saranno determinanti per la definizione di eventuali provvedimenti.
Risposta del Consiglio federale.