Articolo 19 della legge sull'ingegneria genetica. Messa in atto di un sistema di monitoraggio degli OGM
07.1126 · Interrogazione · 2007-12-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 19 capoverso 2 lettera e della legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull'ingegneria genetica, LIG) dispone che l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) debba provvedere all'allestimento di un sistema di monitoraggio ambientale volto in particolare a permettere di riconoscere precocemente i pericoli che gli organismi geneticamente modificati sono suscettibili di comportare per l'ambiente e i pregiudizi che potrebbero arrecare alla diversità biologica. Nel quadro del programma di ricerca dell'UFAM intitolato "Sicurezza biologica nell'ingegneria genetica nel settore non umano", che comprende otto progetti, si stanno ora elaborando le basi metodologiche per una sorveglianza a lungo termine di questi organismi.
Quanto sia importante il monitoraggio degli OGM è stato ribadito proprio quest'anno da una decisione adottata dall'Ufficio federale tedesco per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL). Il 3 maggio 2007 quest'ultimo ha infatti deciso che in futuro avrebbe autorizzato la messa in commercio in Germania della varietà di mais transgenico MON810 solo se il titolare dell'autorizzazione di immissione sul mercato (Monsanto) avesse presentato un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE. L'autorizzazione alla messa in commercio del mais MON810 è stata quindi rinnovata il 5 dicembre 2007, dopo che la Monsanto aveva presentato un adeguato piano di sorveglianza dei possibili effetti sull'ambiente della sua varietà di mais transgenico.
L'esempio della Germania mostra che negli Stati membri dell'Unione europea, in virtù della direttiva 2001/18/CE, i piani di monitoraggio sono obbligatori ai fini del rilascio di un'autorizzazione alla messa in commercio di OGM. L'accettazione di una domanda di immissione di OGM nell'agricoltura è subordinata, in altre parole, all'esistenza di un sistema di monitoraggio operativo e praticabile.
Alla luce di quanto sopra chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene che il rilascio di un'autorizzazione per l'immissione di OGM nell'agricoltura potrebbe essere subordinato all'esistenza di un sistema di monitoraggio giuridicamente vincolante?
2. Entro quanto tempo disporremo anche in Svizzera di un sistema di monitoraggio degli OGM conformemente all'articolo 19 LIG?
3. Il Consiglio federale ritiene che l'articolo 19 LIG debba essere esplicitato in una specifica ordinanza sul monitoraggio degli OGM?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'articolo 13 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911), la messa in commercio di organismi geneticamente modificati necessita di un'autorizzazione da parte della Confederazione (art. 13 OEDA). Ogni domanda deve essere corredata da una valutazione dei rischi (art. 14 cpv. 1 lett. d OEDA) e da un piano di sorveglianza (art. 14 cpv. 1 lett. d OEDA) che consenta di rilevare per tempo possibili effetti della messa in commercio nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente (art. 14 cpv. 1 lett. e OEDA).
Con la valutazione dei rischi vengono identificati e valutati tutti i possibili rischi basandosi su dati di ogni tipo (dati bibliografici, esperimenti in laboratorio o in serre, emissioni deliberate nell'ambiente ecc.) e su determinate ipotesi e attese (trasferibilità dei risultati dei test preliminari, condizioni meteorologiche attese ecc.). Il piano di sorveglianza offre l'opportunità di verificare la correttezza delle ipotesi. La sorveglianza specifica dei prodotti è compito del richiedente e costituisce una condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione.
Non costituisce invece una condizione per il rilascio dell'autorizzazione la sorveglianza generale dell'ambiente (non specifica per i singoli prodotti), prevista nel progetto del 21 novembre 2005 concernente la revisione totale dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (art. 41 e 42 del progetto relativo all'OEDA) in attuazione della legge sull'ingegneria genetica (art. 19 cpv. 2 lett. e nonché art. 24 cpv. 3 LIG; RS 814.91). Questo cosiddetto monitoraggio ambientale non dipende da singole domande di autorizzazione e impegna le autorità a esaminare più in generale l'interazione fra OGM di provenienza diversa e il loro ambiente.
2. Contrariamente alla sorveglianza specifica dei prodotti, il monitoraggio ambientale generale richiede un ulteriore sviluppo. In particolare, si tratta di stabilire obiettivi, metodi, indicatori e criteri di valutazione. A tale scopo si può in parte fare riferimento a lavori compiuti in precedenza in altri settori (ad es. quello dell'agricoltura) o a incarichi già assegnati al settore della ricerca. Diversi elementi sono inoltre già stati sviluppati all'estero (ad es. nei Paesi membri dell'UE) e possono essere utilizzati anche in Svizzera. Un monitoraggio ambientale generale e funzionante degli OGM sarà disponibile in Svizzera non prima della fine del 2010.
3. Il monitoraggio ambientale generale deve essere disciplinato dall'articolo 42 del progetto relativo all'OEDA. Il grado di dettaglio di questa disposizione corrisponde a quello richiesto da un'ordinanza legislativa emanata dal Consiglio federale, anche per il motivo che non tocca direttamente diritti e doveri di richiedenti o di terzi. Un'ulteriore concretizzazione del monitoraggio ambientale, in particolare la definizione di metodi, indicatori e criteri di valutazione, deve pertanto avvenire mediante un'ordinanza amministrativa.
Risposta del Consiglio federale.