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07.3043 · Mozione · 2007-03-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale ad adottare misure adeguate affinché gli abbonati telefonici possano proteggersi facilmente e efficacemente contro la pubblicità telefonica, ed eventualmente a presentare alle Camere federali le corrispondenti modifiche di legge.

Le misure di protezione devono in particolare:

a. dare agli abbonati telefonici la possibilità di proteggersi contro la pubblicità telefonica con un'unica indicazione (al momento dell'iscrizione nell'elenco o con una modifica di tale iscrizione);

b. obbligare chi fa pubblicità diretta a rispettare tali indicazioni;

c. permettere di sanzionare rapidamente e facilmente le violazioni delle regole in materia.

Begründung

La pubblicità fa parte dell'economia di mercato. Tuttavia, non deve oltrepassare i limiti della sfera privata. Deve essere possibile tenere la pubblicità almeno fuori da casa propria. La pubblicità telefonica è un tipo di pubblicità diretta particolarmente invadente. Infatti, mentre le altre forme (stampati, e-mail) possono essere cestinate in qualsiasi momento, nella pubblicità telefonica è chi chiama a decidere quando il cliente deve ascoltare la pubblicità.

Già ora vi è la possibilità di aggiungere un asterisco accanto alla propria iscrizione nell'elenco telefonico, con il quale si segnala di non volere pubblicità. Tuttavia, quest'aggiunta non protegge dalla pubblicità telefonica. Quale misura di protezione aggiuntiva viene proposta una lista Robinson privata. Questa situazione viene giustificata dicendo che gli elenchi di numeri privati, raccolti in base a un qualsiasi criterio pubblicitario, non contengono questo asterisco.

In linea di massima spetta a chi fa pubblicità diretta evitare il più possibile di molestare terzi. Nella fattispecie queste informazioni sono disponibili negli elenchi telefonici pubblici. È dunque possibile pretendere da chi fa pubblicità telefonica che confronti le sue liste di numeri. Non si capisce dunque perché gli abbonati telefonici debbano fare una seconda segnalazione.

Concretamente, per chi riceve pubblicità diretta è troppo oneroso agire contro i mittenti. Inoltre, anche se decidesse di farlo, tutta la procedura riguarderebbe un'unica pubblicità. Per questo motivo vanno previste misure semplici e adeguate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Mediante un asterisco accanto all'iscrizione sull'elenco telefonico gli abbonati possono segnalare che non desiderano pubblicità (art. 88 cpv. 1 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione). Le società che vogliono fare pubblicità telefonica, devono rispettare questa segnalazione. Una non osservanza può equivalere ad una violazione della personalità o a una forma di concorrenza sleale. La persona molestata può adire le vie legali previste agli articoli 28 seguenti del Codice civile e nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl); non occorre registrarsi una seconda volta in una cosiddetta lista Robinson presso le società di pubblicità telefonica.

Questi rimedi giuridici provengono in primo luogo dal diritto civile. A tale scopo l'articolo 13 LCSl impone ai cantoni di prevedere una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per i litigi il cui valore litigioso non oltrepassa i 20 000 franchi. Inoltre, il settore stesso offre possibilità di agire alle persone contattate telefonicamente contro la loro volontà. Sussiste ad esempio la possibilità di interporre un ricorso presso la Schweizerische Lauterkeitskommision (Commissione svizzera della lealtà) che, nei suoi principi sulla lealtà nella comunicazione commerciale, definisce i metodi di televendita (ad es. pubblicità telefonica) aggressivi e pertanto sleali se il destinatario ha previamente dichiarato di non voler ottenere comunicazioni commerciali, ad esempio registrandosi nell'elenco con l'asterisco (regole n. 4.4 punto 2 cpv. 1). Le persone molestate possono comunicare i casi di pubblicità telefonica anche alle associazioni di protezione dei consumatori. Queste ultime prevedono di pubblicare una lista nera delle società che non rispettano l'asterisco nell'elenco, inoltre possono sporgere denuncia in base all'articolo 10 capoverso 2 lettera b LCSl.

Un'azione penale per pubblicità sleale è possibile solo se il comportamento illecito viene espressamente menzionato all'articolo 3 LCSl, soprattutto se la pubblicità telefonica rappresenta un metodo di vendita particolarmente aggressivo ai sensi della lettera h di questa disposizione. Il 1° aprile 2007 è entrata in vigore la modifica della legge sulle telecomunicazioni, che prevede all'articolo 3 LCSl l'aggiunta della lettera o riguardante la pubblicità di massa sleale. Nel suo messaggio del 12 novembre 2003 il Consiglio federale sostiene che, a differenza della pubblicità automatizzata, le chiamate pubblicitarie sono meno soggette al rischio di abusi e che la regolamentazione in vigore è sufficiente (FF 2003 p. 6922). Dato che Parlamento e Consiglio federale sono concordi su questo punto, non sussiste motivo di occuparsi nuovamente della questione dopo così breve tempo.

Occorre tuttavia precisare che, a questo proposito, il 6 marzo 2007 la Commissione federale del consumo ha sottoposto al Consiglio federale una raccomandazione concernente la pubblicità telefonica, in cui si preconizza l'adozione di ulteriori provvedimenti per prevenire le ingerenze nella sfera privata. La raccomandazione della Commissione federale del consumo sarà esaminata in sede separata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.