07.3120 · Mozione · 2007-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato, prima di mettere in vigore la legge sulla protezione dell'ambiente, modificata il 20 dicembre 2006, ad adeguare l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente alle modifiche apportate a tale legge e alla volontà espressa dal legislatore, come pure a mettere in vigore contemporaneamente i due atti normativi modificati.
Begründung
Il 13 aprile 2007 è scaduto inutilizzato il termine di referendum per le modifiche della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), le quali dovrebbero pertanto entrare in vigore il prima possibile. Tuttavia, se si vuole che la LPAmb modificata sia efficace sin dall'inizio, le nuove disposizioni non possono essere messe in vigore senza prima modificare o adeguare di conseguenza l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA). Non è infatti ammissibile che le modifiche della legge possano perdere la loro efficacia soltanto perché non sono ancora stati apportati i necessari adeguamenti alla suddetta ordinanza.
Molte delle nuove disposizioni di legge devono essere precisate nell'OEIA. In particolare, i requisiti fissati per il rapporto sull'impatto ambientale (RIA) o la possibilità di limitarsi a un esame preliminare, conformemente all'articolo 10b LPAmb, devono essere indicati chiaramente nell'ordinanza. In tale ambito, occorre tenere conto della volontà del legislatore, anche e soprattutto per quanto riguarda la limitazione delle possibilità di ricorso da parte di associazioni all'interno di zone edificabili in vigore (si veda la motivazione dell'iniziativa parlamentare 02.436), ed è necessario innalzare notevolmente i valori soglia oltre i quali deve essere eseguito un esame dell'impatto sull'ambiente. Secondo il nuovo articolo 10b capoverso 2 LPAmb, un RIA deve contenere tutti i dati necessari per valutare il progetto in questione secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È stato inoltre abrogato, al contempo, l'obbligo di indicare le misure che permetterebbero un'ulteriore riduzione del carico inquinante (art. 9 cpv. 2 lett. d LPAmb), e che vanno pertanto oltre le prescrizioni. Di conseguenza, nel caso di una costruzione conforme alla zona e alle prescrizioni esistenti all'interno di una zona edificabile in vigore, non dovrebbe più essere ammesso alcun ricorso di associazioni che chiedono l'applicazione di misure che vanno al di là di dette prescrizioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore della mozione secondo cui le disposizioni di legge modificate il 20 dicembre 2006 in seguito all'iniziativa Hofmann 02.436 devono entrare in vigore il prima possibile. Secondo il numero III capoverso 2 del disegno di legge del 20 dicembre 2006, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche legislative. Le modifiche apportate alla legge rendono necessario un adeguamento sia dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) sia dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO).
Nel maggio del 2007, il Consiglio federale ha stabilito che le suddette modifiche entreranno in vigore il 1º luglio 2007. Per i seguenti motivi non ha, infatti, ritenuto ragionevole rinviare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge sino all'elaborazione dell'adeguamento del diritto di ordinanza.
L'entrata in vigore immediata delle modifiche della LPAmb è importante per far applicare al più presto possibile le nuove prescrizioni sul diritto di ricorso delle associazioni. Devono entrare subito in vigore soprattutto le prescrizioni concernenti l'ammissibilità dei contenuti degli accordi tra richiedenti e organizzazioni ambientaliste, la limitazione delle possibilità di censura nonché l'addossamento delle spese procedurali.
L'adeguamento necessario dell'ordinanza deve avvenire in due tappe:
- Le modifiche dell'OEIA che riguardano prevalentemente un adeguamento al testo di legge o miglioramenti dal punto di vista tecnico-legislativo verranno sottoposte al Consiglio federale il prossimo autunno affinché entrino in vigore ancora nel corso della seconda metà dell'anno. Laddove le disposizioni dell'OEIA attualmente in vigore non sono conformi al nuovo testo di legge, prevale il nuovo diritto, il quale presenta una sufficiente chiarezza per essere attuato immediatamente. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LPAmb offre inoltre maggiori opportunità per dare all'indagine preliminare il valore di un rapporto d'impatto ambientale. A partire da quel momento, è abrogato anche l'obbligo di esaminare l'adozione di misure di riduzione dell'impatto ambientale più incisive rispetto alle prescrizioni in vigore. Ricorsi di associazioni inoltrati dopo l'entrata in vigore delle modifiche della LPAmb sono soggetti al nuovo diritto.
- L'esame dell'allegato dell'OEIA che contempla gli impianti soggetti a EIA è più oneroso e richiede più tempo. In seguito all'approvazione delle modifiche della LPAmb da parte delle Camere nel dicembre 2006, l'amministrazione sta ora procedendo alla revisione dell'allegato secondo la nuova disposizione dell'articolo 10a capoverso 2 LPAmb. In tale ambito, opera in stretta collaborazione con gli ambienti interessati dei cantoni e del settore economico e, dietro specifica richiesta di questi ultimi, consulterà anche la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. Detti lavori, che coinvolgono molti attori, e la necessaria indagine conoscitiva, prevista successivamente, richiederanno ancora molti mesi. Pertanto, questa parte della modifica dell'ordinanza non potrà entrare in vigore prima della metà del 2008.
Per i motivi sopra esposti, il Consiglio federale non ritiene pertanto giustificato rinviare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge. Tuttavia non vede nemmeno la possibilità di dar seguito alla richiesta dell'autore della mozione secondo cui l'entrata in vigore delle modifiche delle ordinanze deve avvenire contemporaneamente alle modifiche della legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.