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07.3134 · Interpellanza · 2007-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In seguito al crescente tasso di divorzi e al nuovo diritto in materia, secondo cui un coniuge non può più impedire un divorzio non desiderato, il numero di donne divorziate destinate a vivere in condizioni finanziariamente precarie durante la vecchiaia aumenta.

Le donne che non hanno esercitato o potuto esercitare un'attività lucrativa a causa dei propri obblighi familiari corrono il rischio, in caso di divorzio non desiderato, di percepire rendite molto modeste del primo e del secondo pilastro e di dover dunque far capo a prestazioni complementari.

Le donne divorziate vengono a trovarsi in una situazione difficile soprattutto nel caso di matrimoni in cui l'evento assicurato è insorto già prima del divorzio (mogli di beneficiari di rendite AVS o AI), anche se sono state sposate a lungo e hanno assistito il partner invalido per anni.

La condanna alla povertà è praticamente certa in caso di decesso dell'ex coniuge. A dipendenza della cassa pensioni presso la quale era assicurato l'ex marito, queste donne ricevono infatti soltanto una rendita fortemente ridotta, del tutto insufficiente a coprire il fabbisogno vitale.

In questo contesto chiediamo al Consiglio federale:

1. Come giudica la situazione?

2. Vede possibilità per migliorare la situazione di queste donne nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali e/o del diritto del divorzio?

3. Come si può garantire la copertura del fabbisogno vitale delle donne divorziate nella vecchiaia, soprattutto se non dispongono di un secondo pilastro sufficiente e dopo il divorzio non sono più state in grado di esercitare un'attività lucrativa?

4. In caso di decesso dell'ex marito, quali possibilità hanno queste donne per non diventare beneficiarie di prestazioni complementari?

5. La cassa pensioni dell'ex marito in che misura è tenuta a versare una rendita alla vedova divorziata?

6. Il Consiglio federale è disposto ad aumentare gli accrediti per compiti educativi e assistenziali in modo tale che le donne, in caso di divorzio, non subiscano pregiudizi a causa del matrimonio e possano confidare in una vecchiaia finanziariamente sicura?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Per garantire alle donne divorziate una compensazione previdenziale nell'ambito dell'AVS/AI, la 10a revisione AVS ha introdotto lo splitting, in base al quale a ciascuno dei coniugi vengono computate la metà del reddito realizzato dall'altro durante il matrimonio nonché la metà degli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Questo permette di aumentare il reddito determinante per il calcolo della rendita del coniuge senza attività lucrativa o che consegue il reddito più basso. Grazie allo splitting, nell'ambito del primo pilastro la compensazione in materia di previdenza avviene in modo completo, motivo per cui il Consiglio federale non ritiene necessario un ulteriore intervento a questo proposito.

Nel secondo pilastro, se un evento assicurato insorge prima del divorzio e dunque prima della ripartizione dell'avere previdenziale, il coniuge tenuto alla compensazione deve versare un'indennità adeguata (art. 124 CC). Di regola, quest'ultima deve provenire dai fondi liberi e può essere fornita sotto forma di versamento unico in capitale o di rendita. Se il coniuge tenuto alla compensazione muore, la pretesa passa nella massa ereditaria; la situazione previdenziale non è dunque compromessa. Visto che il secondo pilastro presenta qualche lacuna, è stata avviata una consultazione presso giudici e avvocati specializzati nelle cause di divorzio. I risultati che ne sono scaturiti e diversi interventi parlamentari (04.405 Iv.Pa. Thanei. Divorzio. Compensazione della previdenza; 04.409 Iv.Pa. Sommaruga Carlo. Divorzio. Effettiva parità di trattamento della donna nelle prestazioni d'uscita LPP; 00.3681 Po. Jutzet. Applicazione del nuovo diritto in materia di divorzio; 04.3331 Mo. Rechsteiner-Basel. Certificati della previdenza professionale: distinzione tra le prestazioni dovute all'assicurato nella previdenza obbligatoria e in quella sovraobbligatoria; 04.1028 I. Rechsteiner-Basel. Patrimonio di previdenza LPP in caso di divorzio. Ripartizione della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria) hanno condotto all'istituzione di un gruppo di esperti incaricato di rivedere alcuni punti della compensazione previdenziale entro la fine del 2007 e di elaborare proposte che permettano di tener ampiamente conto degli interessi di entrambi i coniugi nel numero più grande possibile di casi. Per quanto riguarda le donne il cui divorzio è stato pronunciato dopo l'insorgenza di un caso previdenziale, gli esperti esamineranno come si possa migliorare nella prassi la compensazione mediante l'indennità adeguata prevista dall'articolo 124 del Codice civile. Per il momento non è possibile anticipare i risultati del gruppo di esperti.

3./4. Il diritto alle prestazioni complementari all'AVS/AI (PC) è un diritto costituzionale. Le PC sono concesse nei casi in cui la rendita AVS o AI e gli altri redditi non bastino a coprire il fabbisogno vitale. Il diritto a queste prestazioni dipende dalla situazione finanziaria del richiedente. Grazie alle PC, anche le persone con una situazione previdenziale sfavorevole non sono costrette a vivere in condizioni di povertà. Non è quindi necessario adottare ulteriori provvedimenti.

5. Nella previdenza professionale obbligatoria, dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e, in virtù della sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale per una rendita vitalizia. L'istituto di previdenza può tuttavia ridurre le prestazioni nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, in particolare quelle dell'AVS e dell'AI, superino l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio (cfr. art. 19 cpv. 3 LPP in combinato disposto con l'art. 20 OPP 2). Nel regime sovraobbligatorio non vi è alcuna prescrizione legale che costringa gli istituti di previdenza a versare prestazioni per i superstiti a coniugi divorziati.

6. Con lo splitting, l'AVS tiene conto dell'aspetto di partenariato del matrimonio. Gli accrediti per compiti educativi e assistenziali, come il reddito, sono ripartiti e computati in parti uguali tra i coniugi. Se questi importi aumentano, entrambi i coniugi ne traggono profitto. Un aumento a vantaggio di uno solo di loro è contrario al sistema e non entra dunque in linea di conto.

Risposta del Consiglio federale.