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07.3158 · Mozione · 2007-03-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere l'attuale statistica delle emissioni di CO2 e di garantire l'attendibilità del suo contenuto come pure la sua conformità all'articolo 2 capoverso 4 della legge sul CO2.

Conformemente alla volontà espressa dalla maggioranza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, l'introduzione della tassa sul CO2 dovrà avvenire in funzione dell'andamento delle emissioni di questo gas. Una panoramica dell'evoluzione di tali emissioni viene pubblicata dall'UFAM nell'autunno di ogni anno (rapporto relativo alle emissioni secondo la legge sul CO2 e il Protocollo di Kyoto).

Secondo l'articolo 2 capoverso 4 della legge sul CO2, le emissioni sono calcolate in funzione degli "agenti energetici fossili messi in commercio", ovvero della vendita di carburanti e combustibili.

Per quanto riguarda i carburanti, la statistica dell'UFAM si basa anche sulle vendite di benzina, diesel e di kerosene. Diverso è invece il caso dell'olio da riscaldamento, per il quale l'UFAM utilizza i dati sul consumo pubblicati dall'UFE nella statistica globale dell'energia. Contrariamente alle vendite, tuttavia, il consumo può essere stimato solo in modo approssimativo, in quanto i movimenti nelle circa 800 000 cisterne non vengono registrati. Il consumo indicato non si fonda quindi nemmeno su campioni statistici, bensì viene determinato in base a calcoli modellistici pubblicati ogni mese nel "Panel olio da riscaldamento". Già il fatto che quest'ultimo abbia dovuto essere rivisto a intervalli regolari dimostra che si tratta di stime alquanto approssimative, e anche gli utenti hanno sempre considerato tale pubblicazione come uno strumento da utilizzare con cautela.

Con la decisione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di introdurre la tassa sul CO2, il "Panel olio da riscaldamento" e la statistica delle emissioni assumono una maggiore importanza. Il primo costituisce tuttavia una base inadeguata per una decisione così importante come quella di introdurre una tassa sul CO2. Dal punto di vista giuridico, inoltre, sono determinanti le vendite e non il consumo. La modalità con cui vengono effettuate le statistiche riveste quindi una grande importanza, come si può chiaramente osservare comparando le emissioni di CO2 rilevate in base alle vendite di carbone, olio da riscaldamento e gas naturale tra il 1990 e il 2005. Nel 2005, infatti, le vendite registrate sono state pari all'89,06 per cento di quelle del 1990, mentre la statistica dell'UFAM, basata sul consumo, indica il 93,8 per cento. Se si prendessero come base le vendite, la prima e la seconda fase della tassa sul CO2 non sarebbero più necessarie.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le energie fossili esercitano un impatto negativo sul clima durante la loro utilizzazione e non al momento della vendita. La legge sul CO2 si concentra pertanto anche sulle emissioni di biossido di carbonio generate dalla combustione di combustibili e carburanti fossili (art. 1), per i quali fissa degli obiettivi di riduzione vincolanti (art. 2 cpv. 1). Di conseguenza, è logico che le emissioni di CO2 rilevanti vengano determinate in base alla quantità di energia fossile utilizzata nell'arco di un anno civile.

Il testo completo del citato articolo 2 capoverso 4 della legge sul CO2 è il seguente: "La quantità totale delle emissioni è calcolata in funzione degli agenti energetici fossili messi in commercio in Svizzera allo scopo di utilizzarne l'energia." Tale disposizione fissa due condizioni, ovvero che gli agenti energetici devono essere stati venduti e, successivamente, anche utilizzati in Svizzera. Ciò è conforme alla metodologia prevista dal Protocollo di Kyoto. I dati sul consumo riportati nella statistica globale dell'energia pubblicata dall'Ufficio federale dell'energia costituiscono quindi la giusta base per la determinazione delle emissioni di CO2 di origine energetica.

Contrariamente a quanto avviene nel settore dei carburanti, dove il periodo di tempo che intercorre tra la vendita e il consumo è breve, nel caso dei combustibili un calcolo basato esclusivamente sulle vendite non sarebbe conforme alla legge. Inoltre, i valori determinati in questo modo non sarebbero adatti per valutare l'andamento delle emissioni, poiché le quantità vendute nell'arco di un anno civile variano fortemente a seconda delle oscillazioni dei prezzi. Infine, un singolo caso di emissioni inferiori al valore soglia fissato dal Parlamento non è determinante ai fini della decisione relativa alla tassa, che invece si fonda sulle emissioni di CO2 registrate nel corso di un anno di riferimento prestabilito. Per la prima fase, l'anno di riferimento sarà il 2006, mentre per la seconda il 2007.

L'attuale statistica del CO2, che serve a monitorare l'andamento delle emissioni di biossido di carbonio rilevanti ai fini della legge, risulta pertanto conforme all'articolo 2 capoverso 4 della legge sul CO2.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.