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07.3274 · Mozione · 2007-03-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a adottare provvedimenti in relazione ai tre punti seguenti:

1. Completamento dell'articolo 32 LAMal (prestazioni):

- La Commissione federale delle prestazioni definisce criteri oggettivi e applicabili sul modo in cui va fornita la prova dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità delle terapie complementari.

- L'efficacia dev'essere comprovata secondo metodi scientifici adeguati.

2. Revisione della legge sugli agenti terapeutici LATer:

- La legge sugli agenti terapeutici ammette l'immissione sul mercato senza omologazione di piccole quantità, fino a 100 confezioni l'anno, di agenti terapeutici della medicina complementare.

- I medicamenti oggetto di vecchie registrazioni cantonali o di registrazioni esistenti sono omologati con procedura semplificata quali medicamenti tradizionali.

- A tenore della LATer gli agenti terapeutici della medicina complementare, presenti da molti anni sul mercato senza produrre effetti collaterali gravi, possono essere omologati con procedura di notifica.

3. Istituzione di diplomi nazionali per terapisti:

- L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) deve elaborare le prescrizioni per gli esami federali professionali superiori per terapisti non medici in collaborazione con le associazioni di categoria competenti e approvarle al più presto.

Begründung

1. È necessario ancorare nella legge i metodi scientifici volti a verificare l'efficacia delle terapie complementari, affinché la medicina complementare abbia un'equa opportunità di essere inserita nell'assicurazione di base. Nel 1994, nelle spiegazioni in vista della votazione popolare sulla legge federale sull'assicurazione malattie, il Consiglio federale precisava la volontà del legislatore affermando che la prova dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità delle cure complementari andava fornita secondo metodi scientifici ma non necessariamente secondo criteri della medicina tradizionale. L'attuale interpretazione restrittiva dell'articolo 31 LAMal nega l'obbligo di prestazione per i cinque metodi della medicina complementare.

2. Dall'entrata in vigore della nuova ordinanza del 2006 sui medicamenti complementari e fitoterapeutici, gli ostacoli all'omologazione e gli emolumenti sono così elevati che oltre un migliaio di agenti terapeutici di comprovata efficacia hanno dovuto essere tolti dal mercato. La procedura scelta da Swissmedic è troppo burocratica e costosa e non rispecchia la volontà del legislatore.

3. La pressione politica esercitata dal DFI e dall'UFSP blocca il lavoro dell'UFFT sul fronte dei criteri per l'ammissione, i contenuti e la qualità dei diplomi nazionali per i terapisti e ne ostacola la rapida introduzione. Di conseguenza, la sicurezza per il paziente e la garanzia di qualità non sono garantite.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Completamento della legge sull'assicurazione malattie: nel 1994 il Consiglio federale e il Parlamento, nel quadro della votazione concernente la legge sull'assicurazione malattie, si erano espressi a favore della sostituzione della prova scientifica dell'efficacia quale unico elemento probatorio determinante, così come sancito allora, con i requisiti di "efficacia, appropriatezza ed economicità" della prestazione che avrebbero dovuto essere soddisfatti cumulativamente. A seguito di ciò, oltre ad essere concretizzati i criteri di valutazione per prestazioni mediche standardizzate, sono stati sviluppati criteri specifici per la valutazione di metodi individuali di trattamento, che tengono maggiormente conto delle peculiarità dei procedimenti specifici della medicina complementare e dei loro principi attivi. Considerati tali criteri, la maggioranza della Commissione federale delle prestazioni (CFP) è giunta alla conclusione che mancava la prova dell'efficacia per i cinque metodi della medicina complementare. Il 10 maggio 2005 ha perciò raccomandato al Dipartimento federale dell'interno (DFI) di escluderli dalle prestazioni obbligatorie.

È però sempre possibile procedere ad una nuova valutazione della medicina complementare se le proposte in tal senso sono corroborate da fatti nuovi e risultati di studi. Per far ciò la CFP e il DFI si baseranno sui criteri di valutazione che permettono un corretto esame di metodi terapeutici individuali. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sta adeguando allo stato attuale della valutazione tecnologica internazionale le condizioni cui sono soggette le prestazioni. In futuro sarà presa maggiormente in considerazione la prova dell'efficacia reale (effectiveness) di un metodo. Tuttavia non sarà introdotto un metodo di valutazione speciale per la medicina complementare poiché il principio di uguaglianza esige che i metodi e i procedimenti della medicina siano valutati secondo parametri e criteri scientifici identici. Un adeguamento dell'articolo 32 LAMal non appare di conseguenza opportuno.

2. Revisione della legge sugli agenti terapeutici: già oggi è possibile fabbricare medicamenti della medicina complementare in piccole quantità senza l'obbligo di presentare una domanda di omologazione, se la fabbricazione avviene secondo la formula officinalis o se si tratta di un preparato farmaceutico speciale. La revisione parziale della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) renderà possibile anche la fabbricazione per costituire scorte secondo la formula magistralis. In virtù dell'articolo 95 capoverso 2 LATer le omologazioni cantonali di medicamenti della medicina complementare mantengono la loro validità fino alla fine del 2008. Con il termine transitorio di sette anni il legislatore ha voluto accordare alle imprese il tempo sufficiente per effettuare i necessari adeguamenti alla nuova LATer. Scaduto tale termine, le imprese devono presentare una domanda di omologazione secondo il nuovo diritto in materia di agenti terapeutici. L'ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF; RS 812.212.24) prevede per determinati medicamenti della medicina complementare l'omologazione semplificata o l'omologazione con procedura di notifica. Inoltre i medicamenti in commercio secondo il diritto previgente e per i quali è stata presentata una domanda di omologazione entro il 1° gennaio 2003 rimangono in commercio finché la decisione di omologazione è passata in giudicato. Infine, per i medicamenti della medicina complementare con principi attivi conosciuti di cui è già comprovato l'uso sicuro è offerta la possibilità di un'omologazione semplificata.

L'omologazione semplificata e l'omologazione con procedura di notifica per i medicamenti della medicina complementare sono già in atto grazie all'ordinanza succitata. L'OMCF è stata elaborata da due commissioni peritali composte in maggioranza da rappresentanti delle cerchie interessate e prevede procedure di notifica per determinati medicamenti omeopatici, antroposofici e asiatici senza indicazione. L'ordinanza è molto meno restrittiva e gli emolumenti sono nettamente inferiori rispetto a quelli delle relative procedure di omologazione in vigore nella Comunità europea. L'OMCF è stata definita nei mesi scorsi un disciplinamento esemplare da diverse commissioni peritali estere. Di conseguenza la richiesta del punto 2 è adempiuta.

3. Istituzione di diplomi nazionali per terapisti: anche nel campo della medicina complementare è stata espressa da più parti l'esigenza di uniformare gli standard di formazione, così come avviene per altre professioni sanitarie. In questo modo possono essere migliorate la qualità delle formazioni e la sicurezza dei pazienti (protezione dei consumatori). Per tali ragioni l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è favorevole all'istituzione di diplomi nazionali per terapisti non medici.

Il Consiglio federale si è chiaramente espresso contro l'iniziativa "Sì alla medicina complementare" nel relativo messaggio. Il disciplinamento federale e il riconoscimento delle professioni non mediche della medicina complementare ad esso legato sono richieste centrali degli autori dell'iniziativa. Dato che fino all'esito della votazione popolare non si potranno conoscere con certezza le modalità di integrazione di tali professioni nel nostro sistema di salute, il Consiglio federale ritiene opportuno sospendere per il momento i lavori relativi al disciplinamento delle professioni della medicina complementare.

Il comitato centrale della Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS) ha più volte manifestato il suo dissenso di fondo su un disciplinamento delle professioni in questione. Già nel 2000 aveva raccomandato all'unanimità ai cantoni, nell'ambito della liberalizzazione dei sistemi di omologazione, di limitare l'introduzione di un obbligo di autorizzazione alle attività sanitarie la cui efficacia è dimostrata con metodi scientifici o che implicano un particolare potenziale di pericolo. In tal modo, la maggior parte dei metodi di guarigione della medicina complementare, secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non sarebbe soggetta all'obbligo di autorizzazione.

Pertanto non è messa in discussione la garanzia della qualità nel settore professionale in questione: al contrario, il compito di assicurare la qualità spetta innanzitutto alle organizzazioni professionali e di categoria interessate. Le stesse sono invitate a formulare e a mettere in atto gli standard di qualità nel loro ambito di competenza. Un intervento disciplinatorio della Confederazione, invece, sarebbe giustificato al momento in cui la sicurezza e la salute dei pazienti sarebbero messe in pericolo. Visto che al momento non è il caso non si rende necessario un disciplinamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.