07.3416 · Mozione · 2007-06-21
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le seguenti misure:
1. creazione di un'agenzia nazionale anti-doping;
2. perseguimento penale d'ufficio da parte della summenzionata agenzia dell'entourage dell'atleta riscontrato positivo;
3. la partecipazione di professionisti della salute ad atti evidenti di doping è considerata un errore professionale; essa deve essere non soltanto perseguita penalmente ma deve anche essere sanzionata con la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione;
4. in caso di sospetti atti di doping da parte di un professionista della salute, il segreto medico dovrà essere ridefinito in maniera da consentire l'avvio di indagini per ogni singolo caso;
5. stanziare i finanziamenti necessari per garantire il buon funzionamento della futura agenzia nazionale.
Begründung
Nonostante le numerose disposizioni esistenti (legge federale che promuove la ginnastica e lo sport, art. 11f; legge sugli agenti terapeutici, art. 86-88; Codice penale, art. 58 e 59), l'entourage degli atleti riscontrati positivi si sottrae a qualsiasi sanzione. La lunga vicenda che ha visto coinvolta la squadra Phonak ne è una prova lampante fra tante altre. Malgrado la limitatezza, sia dal punto di vista quantitativo sia per quanto concerne l'arco temporale trascorso (entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport nel 2001), è imperativo considerare l'opportunità di eventuali misure volte a unificare, rafforzare e completare la pertinente legislazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale conosce tanto le virtù quanto i difetti dell'odierna legislazione concernente il sanzionamento dell'entourage nei casi di doping. Riguardo a quanto chiesto dall'autore della mozione esprime il parere seguente:
1. La lotta contro il doping incombe primariamente allo sport organizzato di diritto privato. Sulla base dell'accordo di cooperazione con il DDPS, la questione è affrontata sotto la direzione di Swiss Olympic. Recentemente Swiss Olympic si è detta intenzionata a creare un'agenzia nazionale anti-doping sulla base del diritto privato ancora nel corso di quest'anno. È previsto che la Confederazione continui ad appoggiare la lotta contro il doping nella misura attuale e concluda con Swiss Olympic un accordo a sostegno della summenzionata agenzia. Il ruolo della Confederazione in seno all'agenzia dovrà essere definito nell'ambito della revisione della legge che promuove la ginnastica e lo sport.
2. È previsto che la futura agenzia anti-doping si occupi di combattere il doping svolgendo i compiti definiti dal Codice mondiale anti-doping, ma che non le vengano attribuite competenze per quanto riguarda il perseguimento penale dei membri dell'entourage. Il perseguimento penale spetta unicamente allo Stato in quanto titolare del monopolio dell'uso della forza. Del rimanente, le violazioni della legislazione concernente il doping sono già oggi perseguite d'ufficio (cfr. art. 11f della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport; RS 415.0).
3. La legge federale che promuove la ginnastica e lo sport è in corso di revisione. Nel contesto di tale riforma è previsto anche l'inasprimento delle attuali disposizioni di legge che presiedono al sanzionamento dell'entourage. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di medico sono disciplinate nella nuova legge federale sulle professioni mediche (LPMed). Il rilascio stesso ha invece luogo ad opera delle autorità cantonali, le quali decidono anche in merito alla revoca dell'autorizzazione.
4. L'ordinamento giuridico prevede già che se un medico è sospettato di aver commesso un reato, il segreto medico non può essere opposto a un'indagine penale, dato che "a fronte dei propri errori, nessuno può invocare un privilegio sulla base del segreto professionale" ("für seine eigenen Verfehlungen kann niemand ein Privileg aufgrund eines Berufsgeheimnisses verlangen"; DTF 102 IV 214, non pubblicata in italiano). Sotto questo profilo non sussiste pertanto alcuna necessità d'intervento.
5. Oggi la Confederazione contribuisce alla lotta anti-doping con misure nel campo della prevenzione e della ricerca e con la concessione di un contributo annuo a Swiss Olympic dell'ordine di circa 1,8 milioni di franchi per i controlli anti-doping. Inoltre, la prevenzione del doping è praticata sia nei programmi di Gioventù e Sport e "cool and clean", sia nell'ambito della formazione e del perfezionamento di monitori e allenatori sportivi. La Confederazione si assume dunque i tre quarti dei costi diretti della lotta anti-doping, che si aggirano annualmente attorno ai 2,4 milioni di franchi.
In occasione del proprio scambio di vedute del 22 settembre 2006, il Consiglio federale ha deciso di non stanziare ulteriori risorse a favore della lotta anti-doping. Gli eventuali costi supplementari devono essere assunti dallo sport organizzato di diritto privato. Tuttavia, nel contesto dell'imminente revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport, il Consiglio federale è disposto a esaminare possibili soluzioni che consentano di migliorare le condizioni quadro della lotta anti-doping.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.