07.3433 · Postulato · 2007-06-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Per via dei ricavi, chiaramente in aumento, delle società elettriche, il Consiglio federale è incaricato di esaminare e fissare in un rapporto le misure illustrate di seguito:
1. Partecipazione, secondo il principio di causalità, delle grosse centrali idroelettriche al risanamento dei deflussi residuali in Svizzera e sgravio di eventuali collettività (revisione di fondo degli articoli 80-83 LPAc).
2. Finanziamento di un risanamento dei deflussi residuali conforme ai requisiti costituzionali con l'introduzione di un supplemento di 1-2 centesimi al chilowattora sulla rete di trasmissione; quale variante va tenuto conto anche della partecipazione dei gruppi di società elettriche estere.
3. Adeguata partecipazione delle regioni di provenienza delle acque ai profitti derivanti dalla vendita di energia di punta da parte delle grosse centrali idroelettriche; una parte di questi mezzi va impiegata per il risanamento dei deflussi residuali.
4. Adeguamento dei contributi di compensazione previsti dalla LUFI, e decurtati dal Consiglio federale nel 1999/2000, per le collettività che ne hanno diritto in ragione dell'attuale prezzo dell'elettricità e indicizzazione di tale prezzo in futuro.
Begründung
Alle borse svizzera ed europea dell'elettricità, i prezzi medi dell'energia di punta sono saliti dai 2,8 centesimi/kWh del 1999 ai 12,4 centesimi al chilowattora del 2006. Con una produzione energetica di 35 terawattora, le centrali idroelettriche hanno realizzato nel 2006 circa 3,3 miliardi di franchi di entrate supplementari rispetto al 1999 - e questo con un canone per i diritti d'acqua rimasto praticamente invariato (pari a 1,1 cts./kWh). Ne consegue che anche l'importo versato ai cantoni e comuni che hanno diritto al canone non è evoluto, attestandosi sui 470 milioni di franchi l'anno.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il nostro rapporto con le acque è condizionato da una serie di esigenze in parte contrastanti, come la protezione contro le inondazioni, l'uso del territorio (produzione agricola e insediamenti), la presenza di impianti di depurazione e le attività agricole (con relativa compromissione della qualità delle acque), il fabbisogno di acqua potabile e lo sfruttamento della forza idrica. Al centro di queste esigenze contrastanti vi sono i corsi d'acqua; in linea di massima, le misure necessarie per il loro risanamento devono essere finanziate secondo il principio di causalità. Le principali cause dei problemi derivanti dallo sfruttamento della forza idrica (deflussi residuali, onde positive e negative, detriti e ostacoli al movimento della fauna ittica) possono essere attribuite alle aziende elettriche. Oggi questi problemi possono essere risolti, in sede di rinnovo della concessione, con l'imposizione di una serie di misure i cui costi sono a carico delle aziende elettriche. Laddove i necessari risanamenti vanno a toccare i diritti acquisiti dei gestori degli impianti, i cantoni sono tenuti a versare un indennizzo.
1. La legge sulla protezione delle acque (artt. 80-83 LPAc) impone anche per gli impianti esistenti l'eliminazione dei deficit ecologici e il risanamento dei corsi d'acqua residuali, nella misura in cui ciò sia economicamente sopportabile per il titolare dei diritti di utilizzazione. L'esecuzione della legge sulla protezione delle acque è compito dei cantoni. Le misure dovranno essere attuate entro la fine del 2012. Esistono quindi i presupposti per una partecipazione, secondo il principio di causalità, delle grosse centrali idroelettriche al risanamento dei deflussi residuali.
2. Con le decisioni in merito alla legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) e alla modifica della legge sull'energia (LEmne), il Parlamento ha quest'anno fissato il limite superiore per il supplemento applicabile sulla rete di trasmissione. Esso ammonta a 0,6 centesi al chilowattora. Tale supplemento è destinato al finanziamento dei costi aggiuntivi legati alle energie rinnovabili. Un ulteriore aumento di 1-2 centesemi al chilowattora, come previsto dal postulato, dovrebbe avere l'avallo del Parlamento. Un simile aumento comporterebbe un incremento del 6-12 per cento del prezzo dell'energia elettrica svizzera, riducendo la competitività della nostra industria del settore. Nella situazione attuale, un supplemento di 0,2 centesemi al chilowattora per il risanamento degli impianti idroelettrici (deflussi residuali, onde positive e negative, detriti e ostacoli al movimento della fauna ittica) sarebbe sufficiente.
3. Le centrali elettriche in grado di produrre energia di punta non possono prendere le loro decisioni sulla base di criteri puramente economici, poiché devono rispettare un mandato di approvvigionamento per la Svizzera. Prezzi elevati possono essere praticati solamente sulla quota di produzione esportata. I cantoni hanno la possibilità, attraverso le imposte sugli utili, di partecipare ai proventi derivanti dalla vendita di energia di punta. Il cantone Grigioni, per esempio, conosce una particolare imposizione delle aziende elettriche partner, che consente una partecipazione degli enti pubblici agli utili più elevati. L'imposta sugli utili e un'eventuale destinazione vincolata dei proventi derivanti da essa rientrano nelle competenze dei cantoni.
4. L'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche è disciplinato dalla relativa ordinanza (OIFI). Secondo l'articolo 9 OIFI, l'ammontare delle indennità di compensazione è fissato definitivamente sulla base della situazione al momento della presentazione della domanda. Un contratto per l'indennizzo delle perdite dovute alla mancata utilizzazione delle forze idriche viene adeguato solo in caso di modificazione dell'aliquota massima prevista dal diritto federale per il canone annuo. Per i contratti in corso, quindi, un adeguamento delle indennità di compensazione non comporta alcun cambiamento. Al momento, non è prevista la presentazione di nuove domande.
Dal momento che esistono già presupposti giuridici per alcune delle misure proposte dal postulato, e che le altre misure richieste non sono attuabili o non hanno effetto, il Consiglio federale respinge il postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.